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Procedure in materia d'impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 – Decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto per la realizzazione di un campo prove temporaneo per la messa a punto ed il collaudo di una nuova attrezzatura per lo scavo di diaframmi profondi in roccia, localizzato a Gualdo di Roncofreddo (FC), presentato dalla Ditta Trevi SpA

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto per la realizzazione di un campo prove temporaneo per la messa a punto ed il collaudo di una nuova attrezzatura per lo scavo di diaframmi profondi in roccia, localizzato a Gualdo di Roncofreddo (FC), procedura i cui termini sono iniziati a decorrere dal 13/5/2011, giorno in cui il soggetto proponente ha presentato l’istanza di VIA alla Provincia, mentre l’avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 77 del 25/5/2011. 

Il progetto è stato presentato dalla ditta. Trevi SpA, avente sede legale in Via Dismano 5819, 47522 Cesena (FC). 

Il progetto interessa il territorio del comune di Comune di Roncofreddo e della provincia di Forlì-Cesena. 

Il progetto non rientra tra le categorie da sottoporre a procedura di verifica di compatibilità ambientale ai sensi della normativa vigente, ma il proponente ha deciso di sottoporlo a VIA volontaria. 

Ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n. 94076/426 del 27/09/2011, ha assunto la seguente decisione:

“LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

(omissis)

delibera:

a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto del campo prove temporaneo per la messa a punto e il collaudo di una nuova attrezzatura per lo scavo di diaframmi profondi in roccia in località Gualdo – Comune di Roncofreddo, poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 21 settembre 2011, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle condizioni espresse nel paragrafo 1.B, 2.B e 3.B del “Rapporto sull’impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nei paragrafi 2.C e 3.C. del sopra richiamato “Rapporto sull’impatto ambientale”:

1) al fine di contenere il più possibile la durata del cantiere, le attività del campo prove complessivamente intese (dall’installazione alla sistemazione finale dell’area), dovranno essere pari a otto mesi. Tale termine potrà essere prorogato, su richiesta, per un massimo di due mesi in caso di dimostrata impossibilità tecnica o di oggettivi elementi impeditivi; la data di avvio dell’attività dovrà essere comunicata al Comune di Roncofreddo e al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena;

2) il riempimento di ogni singolo foro deve essere effettuato immediatamente al termine di ciascun test e deve essere eseguito in assenza di altre attività che comportino movimenti di mezzi;

3) le attività di cantiere, fino alla completa chiusura di entrambi i fori, devono essere effettuate in conformità con le norme di sicurezza vigenti; dovranno in particolare essere adottate tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire l’incolumità degli addetti alle attività previste e dei non addetti ai lavori, sia durante le singole fasi di cantiere che a seguito della conclusione degli scavi;

4) con riferimento a tutti gli scavi effettuati, il riempimento della parte di scavo che interessa la porzione al di sotto del deposito permeabile di terrazzo (primi 6 metri circa), deve essere effettuato tramite l’utilizzo di calcestruzzo. Le modalità operative, la tempistica e la tipologia di calcestruzzo utilizzato, dovranno essere tali da garantire, a lavoro ultimato, la completa solidificazione del riempimento;

5) dovrà essere realizzato un palancolato metallico infisso in opera in elementi modulari interconnessi a partire dal piano campagna sino ad intestarsi nel substrato roccioso, al fine di garantire un adeguato isolamento della falda. Il palancolato dovrà essere realizzato ad una distanza di circa 4 m dal muretto guida di progetto;

6) con riferimento a tutti gli scavi che verranno effettuati, la porzione di scavo che interessa il deposito permeabile di terrazzo (i primi 6 metri circa) deve essere riempita, previa demolizione dei muretti di progetto e rimozione del palancolato, con materiale inerte e naturale che assicuri una permeabilità adeguata atta a non modificare l’equilibrio idrogeologico dell’area; tale operazione deve essere effettuata solo successivamente alla completa solidificazione del sottostante riempimento in calcestruzzo;

7) posto che per il monitoraggio dello stato della falda nei depositi alluvionali, le sole osservazioni sul pozzo P1 e sul sondaggio non appaiono sufficienti, si ritiene che le stesse debbano essere integrate quanto meno dal confronto con altri punti di monitoraggio attrezzati con piezometri, al contorno dell’insieme dato dai tre diaframmi e rappresentativi del campo di moto della falda (da monte a valle). In particolare, a monte e a valle dell’opera, relativamente al flusso della falda, dovranno essere posizionati due piezometri di profondità pari a 9 metri, finestrati negli ultimi 6 metri. Prima dell’installazione del cantiere la Ditta dovrà presentare al Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena idonea planimetria con evidenziazione dell’ubicazione dei piezometri sopra descritti. I dati di questo monitoraggio “di minima”, fatti pervenire al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena con cadenza mensile, dovranno essere idonei a documentare le variazioni nel livello piezometrico dell’acquifero superficiale ante ed in corso d’opera;

8) la distanza minima tra le fondazioni deve essere superiore a 4 metri e i diaframmi devono essere realizzati parallelamente alle linee di flusso previste (verso il fiume);

9) in fase post operam sarà necessario prolungare il monitoraggio piezometrico relativo alla prescrizione numero 7 della durata di un intero anno idrologico (da inizio della stagione umida a fine della stagione secca); i dati raccolti dovranno essere inviati all’ufficio VIA della Provincia di Forlì-Cesena e al Comune di Roncofreddo in un’unica soluzione, entro un mese dalla conclusione del monitoraggio stesso;

10) in caso le acque reflue industriali non venissero portate a smaltimento è necessario che la ditta acquisisca apposita autorizzazione allo scarico da parte dell’autorità competente che è individuata nell’ Amministrazione provinciale in caso di scarico in acque superficiali (corsi d’acqua, fossi, fossi tombinati) o nell’Amministrazione comunale in caso di scarico nell’eventuale fognatura nera o mista;

11) i lavori devono riguardare solo l’area indicata nella planimetria allegata alla domanda e la tipologia di opere descritta nel progetto;

12) deve essere eseguita e mantenuta efficiente nel tempo una idonea regimazione idrica superficiale in tutta l’area, da collegarsi al reticolo di fossi naturali presenti in loco;

13) il materiale di scavo riutilizzato per la sistemazione dell’area deve essere ben sistemato e costipato con mezzi cingolati, in modo da non creare zone di ristagno d’acqua e l’eventuale terreno di risulta deve essere conferito in discarica;

14) al fine di contenere le emissione di inquinanti aerodispersi si prescrive di:

- bagnare quotidianamente le piste e le aree non asfaltate e i cumuli di materiale accumulato al fine di evitare il sollevamento di polveri per tutta la durata dell’attività; in particolare le bagnature dovranno essere attuate anche durante la sistemazione iniziale dell’area durante le fasi di scotico, livellazione e posa del sottofondo;

- prevedere un sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall’area di cantiere;

- i mezzi pesanti adibiti al trasporto di materiale (sia la rimozione dello scotico che il conferimento del drenante) devono essere provvisti di idoneo telo atto a ricoprire il materiale trasportato al fine di evitarne la dispersione durante il tragitto,

- i mezzi pesanti devono essere spenti durante le operazioni di carico all’interno del cantiere;

15) al fine di minimizzare il numero di viaggi si dovranno organizzare le fasi gestionali del trasporto durante la fase preparazione iniziale del terreno al fine di garantire che i mezzi non viaggino a vuoto: i mezzi dovranno arrivare carichi e, dopo le operazioni di scarico, dovranno essere caricati con il materiale da rimuovere proveniente dallo scotico;

16) gli impianti e i macchinari utilizzati dovranno essere dotati di tutte le caratteristiche tecniche, costruttive, gestionali e di accorgimenti atti a garantire il massimo contenimento delle emissioni sonore nell’ambiente circostante e garantire il rispetto delle disposizioni vigenti;

17) come previsto anche dallo studio presentato, dovranno essere eseguite tre campagne di monitoraggio acustico durante tre diverse fasi delle attività previste, presso i ricettori maggiormente esposti esistenti secondo i criteri di seguito esposti:

a) le tre campagne di monitoraggio acustico vanno eseguite nelle seguenti fasi: scavo a 120 m, scavo a 250 m e fase di riempimento finale;

b) i ricettori da monitorare dovranno essere R1 e R4 lungo i lati prospicienti l’area di scavo;

c) presso ogni ricettore e in ogni singola fase sopra richiamata, dovranno essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale in esterno durante il periodo diurno, in continuo e di durata non inferiore alle 16 ore dalle ore 06.00 alle ore 22.00. I rilievi andranno effettuati secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, con singola attività in progetto a regime e in condizioni peggiorative in termini di ore di lavorazione, numero e tipologie macchinari, al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione vigenti per l’attività in esame. A tal fine ciascun rilievo dovrà essere adeguatamente elaborato per verificare il rispetto dei suddetti limiti anche secondo i criteri temporali stabiliti dalla del. G.R. 45/02 per l’intero periodo di attività diurna;

d) presso ogni ricettore e in ciascuna delle fasi di scavo sopra richiamate, devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a verificare la differenza fra il livello di rumore ambientale e il rumore residuo in periodo diurno. Tali rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi nella fascia oraria dalle ore 13 alle ore 15, monitorando la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (con impianti in progetto, relativi ad ogni fase specifica, in attività e a regime) e il rumore residuo;

e) i rilievi presso il ricettore R4 andranno eseguiti solo successivamente alla fine lavori delle attività di cantiere in esso attualmente presenti;

18) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguiti entro 10 giorni dalla messa a regime di ciascuna delle tre attività citate in progetto, con oneri a carico del proponente e tutti i risultati dovranno essere trasmessi al Comune di Roncofreddo, ad ARPA e al Servizio Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena. Agli stessi soggetti andranno tempestivamente comunicate tutte le misure di mitigazione di cui si dovrà prevedere la tempestiva attuazione in caso di mancato rispetto dei limiti vigenti;

19) i mezzi pesanti transitanti lungo Via del Savio e Via Gualdo non dovranno superare i 30 km/h; 

c) di esprimersi in merito alle controdeduzioni inviate dalla Ditta Trevi SpA in data 12 settembre 2011 e 14 settembre 2011, in merito allo schema di rapporto ambientale inviatole con nota prot. n. 88362 del 2/9/2011, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di servizi nell’ Allegato 1.b del sopra richiamato Rapporto sull’impatto ambientale (Allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 

d) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) comprende e sostituisce i seguenti atti:

- Svincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 61 del DLgs 152/06 e s.m.i. e del Regio Decreto 3267/1923 e s.m.i.;

- Parere di conformità propedeutico al rilascio del certificato di prevenzione incendi (DPR 12/01/1998, n. 37); 

e) di stabili che il progetto in esame, così come previsto dall’art. 26, comma 5 del DLgs 152/06 e s.m.i., deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione della valutazione di impatto ambientale; 

f) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Ditta Trevi SpA; 

g) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Comune di Roncofreddo, all’Azienda USL di Cesena - Dipartimento di Prevenzione, alla Comunità Montana dell’Appennino Cesenate, al Comando Provinciale del Vigili del Fuoco e alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli; 

h) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

i) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi del comma 2, dell’art. 27 del DLgs 152/06 e s.m.i.; 

j) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza; 

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.”

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