Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria relativo alla definizione di forme di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario per l'erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei detenuti negli Istituti penitenziari della regione e indicazioni per la definizione di Protocolli locali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- gli artt. 3 e 32 della Costituzione che affermano il principio fondamentale di parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, per gli individui liberi e per gli individui detenuti, gli internati e per i soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti penali:
- l’art. 27 della Costituzione, ove è sancito che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;
- la Legge Costituzionale 3/01 di Riforma del Titolo V della Costituzione e le Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (Conferenza Unificata Stato-Regioni del 19/3/2008);
- la Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche, in particolare l’art. 11;
- il DLgs 22/6/1999, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419”, ai sensi del quale i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati dal Piano sanitario nazionale, nei Piani sanitari regionali e in quelli locali e richiamato in particolare l’art. 3 che attribuisce le competenze in materia sanitaria al Ministero della Salute, in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del SSN negli Istituti penitenziari, alle Regioni le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali negli Istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi e alle Aziende sanitarie sono affidati la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli Istituti penitenziari;
- il DPR 230/00 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, a norma del quale i detenuti e gli internati usufruiscono dell’assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa;
- l’Accordo in Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni del 22/11/2001 tra Governo, Regioni e Province Autonome sui livelli essenziali di assistenza sanitaria, ai sensi dell’art. 1 del DLgs 502/92 e s.m.i.;
- la L.R. 29/04 “Norme generali sull’organizzazione e sul funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n.175 del 22 maggio 2008 “Piano sociale e sanitario 2008-2010 (Proposta dalla G.R. 1 ottobre 2007, n. 1448)”, parte IV, capitolo 6;
- il DPCM 1/4/2008 concernente le “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 30/5/2008 ed entrato in vigore il 14/6/2008, che ha sancito in forma definitiva il passaggio della Sanità penitenziaria dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 314 del 23/3/2009 con cui la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha preso atto delle disposizioni contenute nel citato DPCM 1/4/2008 relativamente alla definizione del modello organizzativo in materia di sanità penitenziaria che ha approvato, le “Indicazioni in materia di organizzazione delle funzioni sanitarie all’interno degli Istituti penitenziari in applicazione del DPCM 1 aprile 2008 - Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Nazionale della funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie, delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria - Istituzione del Programma regionale per salute negli Istituti penitenziari”, al fine di fornire alle Aziende sanitarie indirizzi operativi omogenei sul piano regionale;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 2/10 “Programma regionale per la salute negli Istituti penitenziari” che indica le linee di sviluppo organizzativo del settore, tra cui anche alcune modalità di collaborazione con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 2001/09 di recepimento dell’Accordo in Conferenza Unificata del 20 novembre 2008 concernente le forme di collaborazione relative alle funzioni di sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario in attuazione dell’art. 7 del DPCM 1 aprile 2008;
Considerata la necessità di definire, nel rispetto dei principi sanciti dall’Accordo in Conferenza Unificata del 20/11/2008, le forme di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario per garantire, tramite interventi, basati sulla qualità, sull’equità e sull’appropriatezza, la tutela della salute ed il recupero sociale dei detenuti, nonché le esigenze di sicurezza all’interno degli Istituti penitenziari per adulti e degli Istituti per minori;
Considerata la necessità di definire, nel rispetto dei propri confini di responsabilità, delineati dalla normativa, gli obiettivi comuni ed irrinunciabili affinché si possa consolidare l’integrazione tra Sistema Penitenziario regionale e Aziende USL, al fine di garantire la tutela psico-fisica dei detenuti e un livello omogeneo di assistenza alle persone detenute, prendendo comunque atto delle differenze e specificità a livello locale;
Valutate le priorità emerse nel corso dell’analisi delle criticità emerse in questa Regione, dopo tre anni di attuazione della riforma, con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, nell’ambito del Gruppo di lavoro, di cui alla determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali 8238/11;
Ritenuto opportuno a tale scopo giungere ad un Protocollo d’intesa con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per realizzare le più efficaci forme di collaborazione, fra gli appartenenti alle due Amministrazioni, nell’espletamento delle rispettive competenze;
Considerato che il competente Servizio regionale Salute mentale, Dipendenze patologiche e Salute nelle carceri ha concordato e redatto l’allegato documento, parte integrante delpresente atto deliberativo, con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;
A voti unanimi e palesi,
delibera:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il “Protocollo d’intesa fra la Regione Emilia-Romagna e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria in merito alle forme di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario per l’erogazione dell’assistenza sanitaria a favore dei detenuti negli II.PP della regione e indicazioni per la definizione dei Protocolli locali”;
2. di dare mandato all’Assessore alle Politiche per la salute di sottoscrivere il presente Protocollo di intesa per conto della Regione Emilia-Romagna;
3. di dare mandato all’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 314/11, di monitorare l’applicazione del presente Protocollo di intesa;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.