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Accreditamento della funzione di provider ECM: approvazione dei requisiti. Ulteriori modifiche alla DGR n. 1648/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il DLgs 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, ha introdotto, con gli artt.16-bis, 16-ter, 16-quater, la formazione permanente come attività finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari per il progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale;

- le modifiche al Titolo V°, parte seconda della Costituzione, attribuiscono alle Regioni nuove competenze in materia di sanità, formazione e ricerca;

Richiamati:

- il vigente Piano Sociale e Sanitario Regionale che, tra l’altro:

  • riconosce la formazione continua come parte di un contesto in cui si condividano un insieme di valori e di competenze di fondo; sia effettivo l’impegno a creare condizioni di lavoro adatte allo sviluppo delle competenze, sia in funzione della carriera individuale che dell’organizzazione; esistano le possibilità di accedere alla formazione in modo aperto e flessibile e senza discriminazioni; l’apprendimento sia riconosciuto, valutato e accreditato e sia condiviso tra gruppi e professioni diversi;
  • richiede che vengano sviluppate con le Biblioteche del Servizio sanitario regionale le condizioni per migliorare l’accesso all’informazione scientifica e il riconoscimento ECM per le diverse attività di aggiornamento e formazione continua degli operatori;

- l’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001 con il quale si è proceduto alla definizione delle procedure per dare avvio dal 2002 al primo programma nazionale di Educazione continua in medicina (ECM) riconoscendo alle Regioni, in coerenza con gli indirizzi nazionali, il ruolo in particolare di promuovere il sistema;

Preso atto che l’Accordo Stato-Regioni dell’ 1 agosto 2007, recepito dalla Legge 244/07 (legge finanziaria 2008) in particolare prevede che:

- l’accreditamento dei provider ECM è il riconoscimento pubblico, sulla base di un sistema di requisiti minimi che riguardano anche il piano formativo proposto e di procedure concordate a livello nazionale, di un soggetto attivo nel campo della formazione continua in sanità, che lo abilita a realizzare attività didattiche per l’ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti;

- i provider che intendano erogare formazione continua nell’ambito territoriale di una singola Regione devono richiedere l’accreditamento alla stessa Regione nella quale intendono operare;

- i provider che intendano erogare formazione continua nell’ambito territoriale di due o più Regioni dovranno comunque richiedere l’accreditamento nazionale;

- le modalità per la programmazione e la realizzazione delle attività di accreditamento e per la verifica dei provider ECM sono definite dalle singole Regioni, sulla base di indirizzi condivisi a livello nazionale;

- le aziende e le istituzioni sanitarie che non intendano erogare attività formativa in qualità di provider accreditati per l’ECM, possono avvalersi di altri provider accreditati;

- la responsabilità della trasmissione dei dati per la registrazione dei crediti è del provider accreditato;

- tra i principali compiti dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Continua in sanità è previsto di operare, attraverso una rete di Osservatori Regionali attivati con la collaborazione degli Ordini Professionali territoriali, una verifica e controllo delle attività formative svolte, monitorare la loro coerenza agli obiettivi e verificare il mantenimento dei requisiti da parte dei provider;

Atteso che in applicazione del citato Accordo Stato-Regioni dell’ 1 agosto 2007, con proprie deliberazioni:

- n. 1648/2009 si è istituito l’Osservatorio regionale per l’educazione continua in medicina e per la salute (ORECM);

- n. /2011 si è disposto di avviare il processo di accreditamento della funzione di governo della formazione continua delle aziende sanitarie pubbliche e degli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie pubblici o privati della regione Emilia-Romagna (a condizione che abbiano già ottenuto l’accreditamento istituzionale);

Preso atto del DPCM 26 luglio 2010 che recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, liberi professionisti” che stabilisce, tra l’altro, che:

- per le aziende sanitarie/soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati sussiste l’obbligo di accreditarsi presso la Regione in cui insiste la sede;

- in caso di accreditamento presso un sistema regionale, l’attività residenziale e la formazione a distanza dovranno rispettivamente essere erogati nella Regione di riferimento ed essere limitati agli operatori sanitari che svolgono l’attività sanitaria prevalentemente nella Regione;

Preso atto, altresì:

- di quanto stabilito dallo stesso Accordo in merito alle condizioni, fasi e procedure per l’accreditamento, agli obblighi dei provider, alle aree di riferimento per l’individuazione degli obiettivi formativi, agli adempimenti per la predisposizione dell’Albo Nazionale dei Provider ECM e alle regole sul conflitto di interesse;

- che la Commissione nazionale per la formazione continua, in data 13 gennaio 2010 e in data 8 ottobre 2010, ha approvato:

- il “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento”, riguardante i requisiti minimi per l’accreditamento dei provider;

- il documento sui “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”;

- la determinazione in materia di violazioni;

Ritenuto di avviare il processo di accreditamento, della funzione di provider ECM, limitatamente alle Aziende sanitarie pubbliche e agli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie pubblici o privati che abbiano già ottenuto l’accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua, di cui alla propria deliberazione n. /2011;

Atteso che l’Agenzia sanitaria e sociale regionale, in esecuzione di quanto disposto dalla propria deliberazione 327/04 e in applicazione degli Accordi Stato-Regioni sopra citati dell’ 1/8/2007 e del 5/11/2009 e dei documenti conseguenti sopra citati, avvalendosi di un gruppo tecnico di lavoro, composto di esperti delle Aziende sanitarie regionali, ha elaborato una proposta di requisiti specifici per l’accreditamento della funzione di provider ECM, delle Aziende sanitarie pubbliche e degli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie pubblici o privati;

Ritenuto di approvare i requisiti per l’accreditamento della funzione di provider della formazione continua per l’ECM, descritti nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, individuati sulla base dei requisiti minimi nazionali sopra citati ed integrati con i requisiti richiesti a livello regionale, per garantire un più alto livello di coerenza dei piani formativi con le priorità del Servizio sanitario regionale e della qualità del processo formativo;

Ritenuto inoltre di:

- stabilire, in coerenza con l’ordinamento amministrativo regionale, che all’accreditamento dei provider ECM, provveda il Direttore generale Sanità e Politiche Sociali, attraverso apposite determinazioni, previa istruttoria tecnica del possesso dei requisiti di cui all’Allegato parte integrante del presente provvedimento, a cura dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale;

- rinviare ad uno specifico atto del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali, la definizione del procedimento di verifica dei requisiti, nonché le attribuzioni e le modalità organizzative e procedurali per l’espletamento delle relative attività istruttorie;

Ritenuto, infine, di integrare le funzioni dell’Osservatorio regionale per l’educazione continua in medicina e per la salute di cui alla propria deliberazione 1648/09 come di seguito esposto:

- individuazione di criteri di incentivazione per l’attribuzione dei crediti connessi alla qualità della formazione, alla rilevanza regionale degli obiettivi formativi e all’adozione di innovazioni metodologiche nella didattica;

- collaborazione alla gestione dei processi di accreditamento dei provider ECM e valutazione della loro attività;

Stabilito altresì, alla luce delle ulteriori funzioni dell’Osservatorio regionale per l’educazione continua in medicina e per la salute di cui alla propria deliberazione 1648/09, attribuite con propria deliberazione n. /2011 e con il presente provvedimento:

- di revocare la sopra citata deliberazione 1648/09, limitatamente alla parte riguardante la presidenza e la composizione dell’Osservatorio stesso;

- di individuare una nuova composizione dell’Osservatorio, i cui membri, per competenze ed esperienze maturate nel settore, siano in grado di rappresentare le esigenze formative dei professionisti della RER, del sistema sanitario regionale e specifiche expertise metodologiche didattiche, valutative, organizzative;

- di stabilire che, per la specificità delle rispettive competenze professionali, la partecipazione ai lavori dell’Osservatorio deve essere continuativa e non può essere delegata;

- di demandare ad un successivo provvedimento del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la nomina e l’insediamento dei componenti e la presidenza del suddetto Osservatorio, nonché il regolamento delle modalità di funzionamento ed i casi di decadenza;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modificazioni;

Acquisito il parere della Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche Sociali espresso nella seduta del 13 settembre 2011;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

,

delibera

:

  1. di avviare, per le ragioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate e in applicazione degli Accordi Stato-Regioni citati in premessa, il processo di accreditamento, della funzione di provider ECM, limitatamente alle Aziende sanitarie pubbliche e agli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie pubblici o privati che abbiano già ottenuto l’accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua, di cui alla propria deliberazione n. /2011;
  2. di approvare i requisiti per l’accreditamento della funzione di provider della formazione continua per l’ECM, descritti nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di stabilire, in coerenza con l’ordinamento amministrativo regionale, che all’accreditamento dei provider ECM, provveda il Direttore generale Sanità e Politiche Sociali, attraverso apposite determinazioni, previa istruttoria tecnica del possesso dei requisiti di cui all’allegato parte integrante del presente provvedimento, a cura dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale;
  4. di rinviare ad uno specifico atto del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali, la definizione del procedimento di verifica dei requisiti, nonché le attribuzioni e le modalità organizzative e procedurali per l’espletamento delle relative attività istruttorie e del rilascio dei provvedimenti di accreditamento;
  5. di integrare le funzioni dell’Osservatorio Regionale per l’Educazione Continua in Medicina e per la Salute (ORECM), di cui alla propria deliberazione 1648/09, come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
  6. di revocare la sopra citata deliberazione 1648/09, limitatamente alla parte riguardante la presidenza e la composizione dell’Osservatorio stesso;
  7. di individuare una nuova composizione dell’Osservatorio, i cui membri, per competenze ed esperienze maturate nel settore, siano in grado di rappresentare le esigenze formative dei professionisti della RER, del sistema sanitario regionale e specifiche expertise metodologiche didattiche, valutative, organizzative;
  8. di stabilire che, per la specificità delle rispettive competenze professionali, la partecipazione ai lavori dell’Osservatorio deve essere continuativa e non può essere delegata;
  9. di demandare ad un successivo provvedimento del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali la nomina e l’insediamento dei componenti e la presidenza del suddetto Osservatorio, nonché il regolamento delle modalità di funzionamento ed i casi di decadenza;
  10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale;
  11. di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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