Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4 - Tipo Operazione 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" - Approccio individuale - Bando unico regionale anno 2022 - Delibera Giunta regionale 222/2022 - ridefinizione termine unico di fine lavori, rendicontazione delle spese e presentazione della domanda di pagamento a saldo
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 14) approvata dalla Commissione europea con decisione C(2024)3513 final del 21 maggio 2024, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1107 dell’11 giugno 2024;
Richiamate:
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;
- la L.R. 15 novembre 2021, n. 15 “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge Regionale n. 15 del 1997 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34)”;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 222 del 21 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il bando unico regionale che dà attuazione, per l'anno 2022, al Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” del P.S.R. 2014-2020 – approccio individuale;
- n. 308 del 7 marzo 2022 “Specificazione in ordine al bando unico regionale per l'anno 2022 di cui alla deliberazione n. 222/2022”;
- n. 979 del 13 giugno 2022, recante ulteriori specificazioni, proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno e conseguente differimento dei termini procedimentali;
Richiamate infine le determinazioni della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n. 18516 del 30 settembre 2022 e n. 580 del 17 gennaio 2023, con le quali sono stati modificati alcuni termini procedimentali;
Dato atto che il Bando unico regionale di cui trattasi, stabilisce:
- al paragrafo 8 “Tempi di realizzazione del PI” che “Il PI dovrà prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti non superiore a 12 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione dell’atto di concessione del sostegno. Si prevede la possibilità di concedere una eventuale proroga di massimo 6 mesi su espressa preventiva richiesta, debitamente motivata, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato”;
- al paragrafo 17.5 “Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo” che “entro i 60 giorni successivi alla data ultima fissata dal Servizio Territoriale competente nella comunicazione di concessione del contributo per la conclusione del PI, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREA”;
Preso atto che alcune Organizzazioni professionali agricole, con comunicazioni acquisite al protocollo regionale Prot. n. 19.09.2024.1024667.E, Prot. n. 20.09.2024.1033388.E e Prot. n. 23.09.2024.1047962.E, hanno segnalato difficoltà nella conclusione dei progetti finanziati da parte delle imprese agricole beneficiarie, che hanno già ottenuto la proroga prevista dal bando in questione, a causa dei recenti eventi calamitosi che hanno determinato il blocco dei lavori edili e in taluni casi il danneggiamento delle strutture oggetto di intervento, nonché delle restrizioni che inibiscono l’accesso alle aziende situate nelle zone di rispetto per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana (PSA), tali da non consentire il rispetto del termine ultimo fissato per la realizzazione dei progetti e per la presentazione delle domande di pagamento a saldo del contributo;
Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle difficoltà evidenziate dalle Organizzazioni professionale agricole regionali, disporre che le imprese agricole beneficiarie, in esito alla graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n. 5004 dell’8 marzo 2023, a valere sul bando di cui all’allegato 1 alla predetta deliberazione di Giunta regionale n. 222/2022, che abbiano già fruito del periodo di proroga di sei mesi previsto dal paragrafo 8 del bando e per le quali la data di fine lavori ricada nel quarto trimestre del corrente anno, possano presentare istanza di ulteriore proroga, debitamente motivata, della durata massima di 120 giorni;
Ritenuto necessario, altresì, al fine di contemperare le esigenze delle imprese agricole con quelle di rendicontazione dei fondi comunitari in questione da parte della Regione, connesse alla chiusura del periodo di programmazione 2014-2022, di disporre che la rendicontazione e presentazione delle domande di pagamento a saldo per i progetti che fruiranno della ulteriore proroga debba avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di fine lavori anziché entro i 60 giorni ordinariamente previsti dal sopra richiamato paragrafo 17.5 del bando di cui trattasi;
Ritenuto opportuno confermare quant’altro stabilito dalla propria deliberazione n. 222/2022, come modificata dalle deliberazioni n. 308/2022 e n. 979/2022;
Rilevato infine che il presente atto manifesta il carattere dell’urgenza e indifferibilità, data l’imminente scadenza del termine di fine lavori per alcuni beneficiari del bando unico regionale di che trattasi;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026. Approvazione” e successivi aggiornamenti;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;
Viste, infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della predetta deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
1. di stabilire che le imprese agricole beneficiarie, in esito alle graduatorie settoriali di cui alla determinazione dirigenziale n. 5004 dell’8 marzo 2023, a valere sul bando di cui all’allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 222/2022, per le quali la data di fine lavori ricada nel quarto trimestre del corrente anno e che abbiano già fruito del periodo di proroga di sei mesi previsto dal predetto bando, possano presentare istanza di ulteriore proroga, debitamente motivata, della durata massima di 120 giorni;
2. di stabilire, inoltre, che, relativamente ai PI per i quali sia fissata una nuova data di fine lavori ai sensi del precedente punto 1), il termine di rendicontazione e presentazione di domanda di pagamento a saldo – di cui al paragrafo 17.5 Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo del bando – sia ridotto a 30 giorni anziché 60 giorni;
3. di confermare quant’altro stabilito dalla propria deliberazione n. 222/2022, come modificata con deliberazione n. 308/2022 e n. 979/2022;
4. di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;
5. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.