Determinazione del Direttore del Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima PG 634522/2024 del 20/09/2024. Decisione a seguito di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi della L.R. 4/2018 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo al "Piano di coltivazione e sistemazione finale della fase 2 e della variante della fase 1 del polo estrattivo Rosario-S. Giacomino" localizzato in via del Trebbo
Il Direttore con Determinazione PG 634522/2024 del 20/09/2024, pubblicata integralmente sul sito web del Comune di Bologna al seguente link: https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/procedure-via-concluse determina
- di approvare, per le ragioni esposte in premessa alla determinazione e sulla base dei criteri indicati nell'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, il Provvedimento a seguito di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), allegato alla Determinazione quale parte integrante, ai sensi della LR 4/2018 e del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativo al "Piano di Coltivazione e Sistemazione finale della Fase 2 e della Variante della Fase 1 del Polo Estrattivo Rosario-S.Giacomino" localizzato in via del Trebbo.
Nel Provvedimento, si decide di escludere il progetto dell'ulteriore procedimento di VIA ai sensi della LR 4/2018 e del D.Lgs. 152/06, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito elencate:
dal punto di vista progettuale
1. nell'ambito del rilascio delle autorizzazione ai sensi della LR17/91 dovrà essere garantita la coerenza tra la successione delle attività estrattive (deposito temporaneo, coltivazione, sistemazione morfologica e vegetazionale, ...) e quanto indicato nel cronoprogramma, in modo che nell'ultimo anno di sistemazione della Fase 1 sia attivo solo lo scavo della Fase 2 e il conferimento dei materiali destinati alla sistemazione da depositare nelle aree di Fase 2 individuate;
2. le terre importate potranno essere utilizzate per le opere di sistemazione finale della Fase 2 solo a partire dal 2° anno della autorizzazione relativa, mentre potranno essere utilizzati fin dal primo anno per la realizzazione dell'argine dell'area della Fase 2, in quanto opera funzionale alla mitigazione degli impatti;
3. allo stato attuale, l'art. 9 della Convenzione estrattiva prevede la dismissione della tettoia entro la fine della Fase 1; le relative valutazioni in merito alle modalità di dismissione saranno svolte nell'ambito dei successivi iter ex LR 17/91;
4. i caratteri progettuali della viabilità proposta (due nuove piste interne in stabilizzato una parallela alla pista esistente, una di manutenzione del fosse e le rampe di accesso al fondo cava), saranno valutati nell'ambito delle richieste di autorizzazioni estrattive in funzione delle necessità operative manifestate nel corso dell'attività estrattiva già autorizzata, dell'effettivo stato di fatto dei luoghi e della compatibilità delle stesse in riferimento alla tipologia di recupero prevista dal PAE per il Polo estrattivo. Le due piste potranno essere utilizzate esclusivamente per la fase transitoria di esercizio e dovranno essere completamente eliminate nella sistemazione finale;
5. nella fase di autorizzazione estrattiva dovrà definirsi compiutamente la modalità di gestione dei materiali inerti (stabilizzato) che il progetto ha previsto di utilizzare per l a realizzazione del fondo delle piste;
6. in relazione alle modifiche al progetto di sistemazione finale derivanti dal recepimento delle condizioni 4 e 5, in sede autorizzativa dovrà essere rivisto il sistema di gestione e laminazione (quest'ultima necessaria solo nel caso in cui sia previsto lo scarico in corpo idrico superficiale) delle acque meteoriche (per le quali il progetto prevede prioritariamente l'utilizzo a scopi irrigui).
dal punto di vista ambientale
Rumore
7. in fase di esercizio le attività di coltivazione e di sistemazione finale della cava dovranno essere svolte nel rispetto di quanto descritto e simulato nella Doima, ossia con l'utilizzo di una sola machina operatrice per volta e prevedendo, per la Fase di sistemazione finale della cava, l'utilizzo della ruspa cingolata al piano campagna solamente ad una distanza maggiore di 190 m dal ricettore R5 (via del Rosario nn.8);
8. in sedo di richiesta di autorizzazione del PCS dovrà essere allegata la Doima aggiornata sulla base delle tempistiche, delle attività e dei macchinari proposti in tale sede; qualora non siano previste modifiche acusticamente significative rispetto a quanto ora valutato, può essere allegata la Doima presentata nell'ambito del presente procedimento, integrata con le correzioni e gli ulteriori approfondimenti contenuti nella documentazione integrativa;
9. qualora dovesse essere confermata la necessità di ricorrere al regime di deroga ai limiti di rumore per lavori di innalzamento degli argini perimetrali, questa dovrà essere richiesta, per periodi di tempo limitati e circoscritti, al Settore Transizione ecologica e Ufficio clima (U.O. Procedure amministrative) del Comune di Bologna;
10. dovrà essere eseguito il monitoraggio acustico con misure a cadenza semestrale da eseguirsi in prossimità dei seguenti ricettori PM1 (Castel Maggiore, via Rosario nn. 19 - 19/2), PM2 (Castel Maggiore, via Rosario nn. 21 e 23) e P3 (Bologna, via Rosario nn. 8 e 8/4);
Atmosfera
11. al fine di mitigare le emissioni di polveri dovute alle lavorazioni dovranno essere attuate le misure applicabili al caso specifico tra quelle individuate al paragrafo 11.4.3.6 "Contrasto alle emissioni di polveri diffuse" della Relazione Generale del Pair2030, nonché quanto dettato dal PAE2020; dovrà essere effettuata in modo particolare la bagnatura periodica delle aree per ridurre la dispersione delle polveri in atmosfera, incrementandola frequenza di tale operazione nel corso delle giornate siccitose o ventose;
12. si prescrive il mantenimento del monitoraggio nelle postazioni P1 e P2 legato all'attuazione della Fase 1 approvata almeno fino al termine di detta Fase, con le modalità di svolgimento già autorizzate;
13. la postazione di monitoraggio P3 dovrà coincidere con quella relativa al monitoraggio del rumore, cioè essere posizionata più ad ovest di quanto previsto negli studi presentati; nella Relazione riportante i risultati dei monitoraggi eseguiti dovranno essere descritte le attività svolte nel periodo di monitoraggio;
Acque superficiali
14. in sede di presentazione del PCS, nel rispetto della morfologia e della sistemazione finale della cava che verrà autorizzata, dovranno essere maggiormente descritti e rappresentati il sistema di regimazione e laminazione (nel caso in cui le acque siano dirette allo scolo Bondanello) delle acque meteoriche nonché il recapito finale, precisando se le stesse saranno utilizzate per usi irrigui;
Acque sotterranee
15. in sede di presentazione del PCS la documentazione progettuale dovrà individuare eventuali lenti sabbiose sature e definire le misure operative in grado di impedire l'afflusso incontrollato delle acque di falda nell'area di cava;
Vegetazione
16. in merito agli esemplari arborei previsti per la sistemazione finale si prescrive la sostituzione della specie Punica granatum con altri esemplari come ad esempio: Maltus sylvestris, Sorbus torminalis, Pyrus pyraster;
17. per gli esemplari arbustivi si prescrive la sostituzione di Buddleja davidii con Vitex agnus-castus essendo una specie indigenza con intensa e persistente fioritura molto adatta a contesti xerofili e con la stessa funzione di sostegno agli insetti impollinatori;
18. si prescrive di anticipare le sistemazioni vegetazionali previste dal progetto non appena terminati gli interventi di realizzazione degli argini e delle scarpate senza aspettare la fine lavori di scavo;
19. i materiali plastici già utilizzati per la pacciamatura e per gli impianti irrigui al termine del periodo manutentivo dovranno essere completamente rimossi.
Si DECIDE inoltre:
- che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e nel rispetto delle condizioni ambientali prescritte;
- di disporre che la verifica dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 delle condizioni ambientali di cui ai punti precedenti dovrà esesre scolta nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni ai sensi della LR 17/91 presentando apposita Relazione esplicativa e relativa istanza. L'esito sarà pubblicato nella pagina delle valutazioni ambientali de sito web del Comune di Bologna;
- di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006;
- che l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto è 6 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatto salvo il rilascio, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- di trasmettere copia della presente determina al proponente ECOCAVE s.r.l. e agli Enti a vario titolo interessati;
- di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web del Comune di Bologna;
- di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi decorrono dalla data di pubblicazione sul Burert.