D.L. 16 maggio 2024 n. 63 convertito in Legge 12 luglio 2024 n.101 - Adeguamento del periodo di prelievo del cinghiale in Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della Legge n.157/1992
Viste:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” ed, in particolare, l’art. 10, comma 1-bis, il quale dispone che “Al fine di potenziare l’azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), all’art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la lettera d) è sostituita dalla seguente d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio cinghiale (Sus scrofa)”;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed, in particolare, l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;
Richiamata la sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:
- l’art. 50 secondo cui “La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica:
- a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
- b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
- c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
- d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito”;
- l’art. 56, comma 2 che dispone che “Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati”;
Richiamate integralmente le proprie deliberazioni:
- n. 949 del 27 maggio 2024 “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE - STAGIONE 2024/2025” che ha tra l’altro approvato l’Allegato D “Orari di caccia 2024/2025”, così come rettificato, per mero errore materiale, con determinazione n. 14410 del 12 luglio 2024 del Settore Attività Faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ed in particolare il punto 4.11 dell’Allegato 2 in base al quale “La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo o altri strumenti approvati dalla Regione per la gestione della Peste Suina Africana, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV ed Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità”;
- n. 959 del 27 maggio 2024 “PIANO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2024/2025” che all’Allegato 1 stabilisce, tra l’altro, il periodo di prelievo in caccia collettiva anche in riferimento ai distretti suinicoli dell’Emilia-Romagna come proposti dal Reparto di Sorveglianza epidemiologica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (IZSLER) con nota prot. n. 529203 del 23/05/2024 acquisita agli atti dal Settore Prevenzione collettiva e Sanità pubblica della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
Ritenuto, in attuazione della modifica apportata con la Legge n. 101/2024, di approvare l’estensione dei periodi di prelievo del cinghiale di cui alle sopra elencate deliberazioni n. 949/2024 “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE - STAGIONE 2024/2025” e n. 959/2024 “PIANO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2024/2025” dal 1° ottobre al 31 gennaio;
Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta regionale n. 1181 del 24 giugno 2024 “DOCUMENTO DI DEFINIZIONE DEI "DISTRETTI SUINICOLI DELL'EMILIA-ROMAGNA". APPROVAZIONE” con la quale sono stati definiti, ai fini dell’applicazione del “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028”, i distretti suinicoli della Regione Emilia-Romagna, anche nelle aree territoriali del “Distretto del Cibo dei Salumi Piacentini” e del “Distretto del Cibo del Prosciutto di Modena DOP”;
Rilevata la necessità di sostituire l’Allegato 1 della propria deliberazione n. 959/2024 sulla base della nuova definizione dei distretti suinicoli, approvata con la citata deliberazione n. 1181/2024 in attuazione del “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028”, secondo la formulazione di cui all’Allegato 1, parte sostanziale ed integrante al presente provvedimento;
Ritenuto, infine, che il presente atto presenti il carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità in quanto finalizzato a garantire il necessario adeguamento del Calendario venatorio regionale 2024-2025 e del Piano di prelievo del cinghiale in Emilia-Romagna 2024-2025 al novellato art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 157/1992 nonché all’aggiornamento dei distretti suinicoli secondo quanto disposto dalla propria deliberazione n. 1181/2024;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;
Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;
1. di approvare l’estensione dei periodi di prelievo del cinghiale di cui alle deliberazioni n. 949/2024 “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE - STAGIONE 2024/2025” e n. 959/2024 “PIANO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2024/2025” dal 1° ottobre al 31 gennaio ai fini del loro adeguamento all’art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 157/1992;
2. di sostituire l’Allegato 1 della deliberazione n. 959/2024 sulla base della nuova definizione dei distretti suinicoli, approvata con la deliberazione n. 1181/2024 in attuazione del “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028”, secondo la formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.