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D.G.R. 1523/2022 e Reg. (UE) 1151/2012. Parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della DOP Emilia-Romagna

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013, che nella parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo;

- il Regolamento (UE) n. 1143/2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

- il Decreto ministeriale 6 dicembre 2021, che definisce le disposizioni nazionali concernenti la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1523, del 12 settembre 2022, avente per oggetto “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014”;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2824 della Commissione dell’11 dicembre 2023 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Emilia-Romagna» (DOP);

Dato atto che la citata deliberazione 1523/2022 prevede:

- ai sensi del punto 1 lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 1, che spetta al Responsabile del Settore competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;

- ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato 1, che tale parere venga espresso con riferimento ai seguenti aspetti:

  • validità socioeconomica della proposta di registrazione;
  • coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
  • presenza di eventuali interessi contrapposti;
  • eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;

Preso atto che:

- in data 30 luglio 2024, protocollo n. 30/07/2024.0830351.E, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura (Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione), istanza di  modifica del disciplinare di produzione del vino DOP «Emilia-Romagna» inoltrata dal Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, con sede in via Masini, 11 – Zola Predosa (BO);

- alla nota è allegata la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei motivi che le rendono necessarie, dimostrando che le modifiche sono da considerare ordinarie ai sensi dell’art. 24 del regolamento UE n. 1143/2024;

Considerato che la proposta di modifica del disciplinare prevede quanto di seguito elencato:

- all’articolo 1, l’inserimento delle sottozone “Colli d’Imola”, “Modena” e “Reno”, con il rimando agli allegati per le norme di produzione e la precisazione che, salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal disciplinare di produzione;

-  all’articolo 5, l’inserimento del paragrafo 10, riguardante le tempistiche per la fermentazione e rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, anche di annate precedenti;

- all’articolo 6, paragrafo 2, la precisazione che la velatura può riguardare tutte le tipologie di vini Dop “Emilia-Romagna”;

- all’articolo 9, l’integrazione delle Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico con gli aspetti riguardanti i vini delle tre sottozone proposte;

- all’articolo 10, la corretta indicazione dell’indirizzo dell’organismo di controllo;

- quali allegati 1, 2 e 3, i disciplinari (articoli da 1 a 5) riguardanti la produzione dei vini delle sottozone “Colli d’Imola”, “Modena” e “Reno”;

Dato atto che:

- il giorno 14 agosto 2024 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 271 il Comunicato riguardante la domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a DOC «Emilia-Romagna», e il giorno 16 agosto la notizia è stata diffusa nel portale Agricoltura e Pesca della Regione Emilia-Romagna;

- nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;

Considerato che la proposta di modifica risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 nonché alle vigenti norme nazionali;

Acquisito agli atti al Prot. 17/09/2024.1011162.I apposito verbale tecnico, le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta di modifica sopra menzionata;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica sopra citata è conservata agli atti del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Considerato che, in uniformità con quanto riportato dal citato verbale:

- la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è sottolineata dalla possibilità di favorire maggiore connessione con i mercati, sia in particolare proponendo la definizione di sottozone già conosciute dai consumatori e dagli operatori del settore, in grado di favorire la notorietà della denominazione e caratterizzare in modo più precise le caratteristiche dei vini di diversa provenienza nell’areale;

- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è basata sull’importanza assegnata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, con conseguente valorizzazione del ruolo dell’agricoltura all’interno della filiera agroalimentare, nonché dalla rappresentatività assicurata alla richiesta di modifica;

- la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;

Considerato infine che, secondo quanto stabilito dal DM 6 dicembre 2021, sono state verificate:

- la legittimazione del richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività, dando atto che il consorzio richiedente, come attestato da Valoritalia:

  • raccoglie il 54,91% dei viticoltori quale media degli ultimi due anni;
  • rappresenta, quale produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DO relativa ai soggetti utilizzatori aderenti al Consorzio e inseriti nel sistema dei controlli, il 69,64 % intesa come media degli ultimi due anni;
  • rappresenta, inoltre, quale produzione imbottigliata di competenza dei vigneti dichiarati a DO relativa ai soggetti utilizzatori aderenti al Consorzio e inseriti nel sistema dei controlli, il 68,78 % intesa come media degli ultimi due anni;

- la completezza della documentazione come individuata all’art. 5, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti (UE) n. 33/2019 e 34/2019 e dalle vigenti norme nazionali;

Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Dop «Emilia-Romagna»;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 di approvazione del Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026 (PIAO);

Atteso che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dalla predetta deliberazione n. 157/2024 e s.m.i.;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 e le circolari attuative PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;

Viste, inoltre:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

- la determinazione del Responsabile del Settore organizzazioni di mercato, qualità e promozione n. 2604 del 08/02/2023 di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;

Dato atto che, in caso di assenza o impedimento, il responsabile del procedimento, è sostituito dal dirigente sovraordinato, ai sensi dell’art. 40, dell’allegato della deliberazione di giunta regionale n. 1276/2024;

 Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della DOP «Emilia-Romagna» inoltrata dal Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, con sede in via Masini, 11 – Zola Predosa (BO), con riferimento ai seguenti aspetti:

- validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare;

- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

- assenza di interessi contrapposti;

2) di avere accertato:

- la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività;

- la completezza della documentazione;

3) di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;

4) di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 157/2024;

5) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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