Programma "3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà" - integrazione alla delibera della Giunta regionale n. 946 del 3/07/2006.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge Regionale n. 24 dell’8 agosto 2001 avente ad oggetto “Disciplina Generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 946 del 3 luglio 2006 avente ad oggetto “L.R. n. 24/2001 - Approvazione bando per l’attuazione del programma relativo alla realizzazione di 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 47/2006”;
- la propria deliberazione n. 1619 del 21 novembre 2006 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 946/06 - proroga termine presentazione domande e integrazioni”;
- la propria deliberazione n. 1027 del 7 luglio 2008 avente ad oggetto:“L.R. n. 24/01. Programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà. Approvazione graduatoria proposte di intervento, localizzazione interventi e determinazione contributi”;
- la propria deliberazione n. 1277 del 28 luglio 2008 avente ad oggetto. “Programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà. Completamento finanziario proposte di intervento parzialmente finanziate e attribuzione importo contributo a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui alla tab. 8 all. f alla propria deliberazione n. 1027/08;
- la propria deliberazione n. 1242 del 28 luglio 2008 avente ad oggetto: “Approvazione procedure e definizione dei requisiti soggettivi da applicare per la gestione del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà”;
- la propria deliberazione n. 721 del 25 maggio 2009 avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ad alcune disposizioni contenute nelle delibere n. 1242 del 28/07/2008 e n. 1583 del 29/10/2007 relative alla gestione del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà”;
Considerato che con la sopracitata deliberazione n. 1277/08 è stata approvata la graduatoria unica delle proposte di intervento ammissibili, di cui alla tabella 8 dell’allegato F con indicate le proposte di intervento da ammettere a contributo nell’ambito del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà;
Preso atto che nella citata delibera sono ricompresi alcuni Comuni ai quali sono stati attribuiti dei finanziamenti agevolati per il recupero edilizio o la nuova costruzione di alloggi da destinare alla locazione permanente e da realizzare attraverso il ricorso alla concessione di cui all’art. 143 o 153 del DLgs 163/06 e successive modificazioni;
Dato atto:
- che la suddetta deliberazione n. 946/2006 e successive modifiche al punto 10) dell’Allegato A stabilisce che i Comuni che proponevano nella domanda di partecipazione al bando la realizzazione di interventi di locazione permanente attraverso il loro affidamento in concessione ai sensi dell’articolo 143 o 153 del Dlgs 163/06 e successive modifiche, a conclusione della procedura per l’affidamento della concessione devono comunicare alla Regione il nominativo del concessionario;
- che la suddetta deliberazione n. 1242/08 e successive modifiche al punto 2.5 stabilisce che la Regione, a seguito del ricevimento della precitata comunicazione, comunica e attribuisce il finanziamento al concessionario individuato dal Comune;
Rilevato che ai sensi dell’art. 156 del Dlgs 163/06 l’aggiudicatario ha facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che subentra nel rapporto di concessione all’aggiudicatario e diventa concessionaria a titolo originario sostituendo l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente;
Rilevato inoltre che le società di progetto di cui all’articolo 156 del Dlgs. 163/2006 non sono elencate tra i soggetti che potevano partecipare al bando attuativo del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà;
Acquisito agli atti il parere formulato dal Servizio Attività Consultiva Giuridica e Coordinamento dell’Avvocatura Regionale n. NP 7498 del 10 giugno 2010 con il quale si ritiene legittimo il trasferimento del finanziamento regionale da un concessionario ad una società di progetto ex articolo 156 del Dlgs. 163/2006, anche se non ricomprese fra i soggetti elencati nella deliberazione della Giunta Regionale 946/2006, in quanto essendo il finanziamento regionale connesso all’esistenza del rapporto concessorio, una soluzione contraria comporterebbe una limitazione di una facoltà che il citato decreto legislativo attribuisce al concessionario;
Ritenuto pertanto, sulla base del parere di cui sopra, di interpretare la propria deliberazione 946/2006 nel senso che alle società di progetto ex articolo 156 del Dlgs 163/2006 costituite dai soggetti ai quali i Comuni hanno affidato in concessione la realizzazione degli interventi da essi promossi in attuazione della citata deliberazione 946/2006 e ammessi a finanziamento con le sopracitate deliberazioni n. 1027/2008 e n. 1277/2008, possa essere trasferito il finanziamento regionale già attribuito al concessionario;
Ritenuto inoltre di stabilire che le richieste di trasferimento del finanziamento devono essere autorizzate, con atto del dirigente competente, su richiesta del soggetto aggiudicatario;
Ritenuto inoltre di stabilire che la società di progetto deve rispettare gli impegni assunti dal proponente iniziale dell’intervento, indicati nella domanda di partecipazione al bando di cui alla delibera n. 946/06, pena la decadenza dall’attribuzione del finanziamento ed inoltre che deve applicare, per le modalità di erogazione del finanziamento e per l’accertamento dei requisiti soggettivi, le procedure di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1242/08 e, per la modulistica, la determinazione dirigenziale n. 11348 del 29 settembre 2008;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007”;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 dicembre 2006;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di interpretare, per le motivazioni sopra esposte che costituiscono parte integrante di questo atto, la propria deliberazione 946/2006 nel senso che alle società di progetto ex articolo 156 del Dlgs 163/2006 costituite dai soggetti ai quali i Comuni hanno affidato in concessione la realizzazione degli interventi da essi promossi in attuazione della citata deliberazione 946/2006 e ammessi a finanziamento con le sopracitate deliberazioni n. 1027/2008 e n. 1277/2008, possa essere trasferito il finanziamento regionale già attribuito al concessionario;
2) di stabilire che le richieste di trasferimento del finanziamento devono essere autorizzate, con atto del dirigente competente, su richiesta del concessionario;
3) di stabilire inoltre che le società di progetto devono rispettare gli impegni assunti dal proponente iniziale dell’intervento, indicati nella domanda di partecipazione al bando di cui alla delibera n. 946/06, pena la decadenza dall’attribuzione del finanziamento ed inoltre che devono applicare, per le modalità di erogazione del finanziamento e per l’accertamento dei requisiti soggettivi, le procedure di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1242/08 e, per la modulistica, la determinazione dirigenziale n. 11348 del 29 settembre 2008;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.