Testo

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

  • il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
  • il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce le misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all’interno di determinate aree delimitate;
  • il D.Lgs. 02 febbraio 2021, n. 16, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2016/2031  e del regolamento (UE) 2017/625”;
  • il D.Lgs. 02 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”; 
  • l’articolo 6, comma 3, lettera g) del predetto decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 che assegna ai servizi fitosanitari regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione europea;
  • il Decreto Ministeriale 6 giugno 2023 “Abrogazione del decreto 31 maggio 2000, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite” (G.U. 11 agosto 2023, n. 187);
  • l’Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante “Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana”;
  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
  • la propria determinazione n. 11548 del 25/05/2023 recante “Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Emilia-Romagna. Anno 2023”;

Preso atto che le disposizioni della suddetta determinazione n. 11548 del 25 maggio 2023, nelle more della pubblicazione della suddetta ordinanza approvata nella riunione del 23 maggio 2023 del Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, sono coerenti con quanto successivamente approvato con l’Ordinanza n. 4 del 22 giugno 2023 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale;

Ritenuto che i provvedimenti amministrativi e ingiuntivi, emanati antecedentemente l’approvazione e pubblicazione dell’Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, continuano ad avere piena efficacia in quanto non in conflitto con le nuove disposizioni emanate e che, laddove si dovessero riscontrare contrasti normativi o interpretativi, troverà comunque applicazione quanto disposto nella citata Ordinanza;

Dato atto che i monitoraggi effettuati nel corso del 2023 e anni precedenti evidenziano un complessivo incremento della diffusione dell’insetto vettore e della malattia che, seppur non omogeneo nel territorio regionale, comporta un rischio significativo di recrudescenza della fitoplasmosi verso livelli di severità tali da mettere in difficoltà la tenuta del sistema vitivinicolo in ampie aree produttive regionali;

Dato atto che, sulla base degli esiti dei monitoraggi di cui sopra, è necessario procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 della citata Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, all’istituzione di un’area delimitata costituita da una zona infestata, dove è confermata la presenza di almeno una pianta risultata infetta, e da una zona cuscinetto, adiacente e circostante la zona infestata con un’estensione di 500 metri di raggio, in cui devono essere adottate misure fitosanitarie ai fini dell’eradicazione della Flavescenza dorata della vite (Grapevine flavescence dorée phytoplasma);

Ritenuto altresì opportuno definire tale area delimitata sulla base dei confini amministrativi dei territori coinvolti ad eccezione del focolaio puntuale in Provincia di Rimini;

Ritenuto quindi necessario mettere in atto articolate misure di contrasto alla malattia e al suo vettore tramite l’adozione di una strategia eradicatoria nell’area delimitata come rappresentata in Allegato 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì necessario proseguire un’attività di monitoraggio e controllo anche nella restante parte del territorio regionale in esito alla quale potranno essere rivalutate le misure fitosanitarie necessarie;

Ritenuto necessario dare attuazione all’Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, specificando nella presente determinazione le misure fitosanitarie necessarie per il nostro contesto regionale;

Ritenuto necessario stabilire l’obbligo di effettuazione dei trattamenti anche al di fuori delle zone delimitate al fine di prevenire il rischio di diffusione dell’organismo nocivo stante la presenza ubiquitaria dell’insetto vettore nel territorio regionale;

Dato atto che la propria precedente determinazione n.11548 del 25/05/2023 esaurisce la sua efficacia con l’adozione della presente determinazione;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

  • la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
  • le deliberazioni della Giunta regionale:
  • n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
  • n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
  • n. 474 del 27 marzo 2023 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Viste, inoltre:

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2360 del 27 dicembre 2022, recante “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti”;
  • la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 recante “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025”;

- la deliberazione n. 719 dell’8 maggio 2023 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 – primo aggiornamento”

- n. 1097 del 26/06/2023 “Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023 - 2025. Secondo adeguamento a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023”;

Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati personali;

Dato atto altresì che il provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

Attestato che il sottoscritto dirigente, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) che i provvedimenti amministrativi e ingiuntivi, emanati sulla base della propria determinazione n. 11548 del 25/05/2023 antecedentemente l’approvazione e pubblicazione dell’Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, continuano ad avere piena efficacia in quanto non in conflitto con le nuove disposizioni emanate e che, laddove si dovessero riscontrare contrasti normativi o interpretativi, troverà comunque applicazione quanto disposto nella citata Ordinanza;

2) di istituire sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati e delle motivazioni riportate in narrativa, l’area delimitata in cui devono essere adottate misure fitosanitarie di eradicazione dell’organismo nocivo Flavescenza dorata della vite (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) nella Regione Emilia-Romagna, come rappresentata in Allegato 1 e 2 parte integrante e sostanziale del presente atto e costituita da:

a) una zona infestata e una zona cuscinetto, come da cartografia allegata (Allegato 1) che comprende i seguenti comuni delle province di:

  • Piacenza, zona infestata intero comune di: Agazzano, Alseno, Alta val Tidone, Besenzone, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Monticelli D’Ongina, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte Dell`Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vigolzone, Villanova Sull`Arda, Ziano Piacentino.

I comuni di: Bettola, Bobbio, Coli, Gropparello, Lugagnano Val D’Arda, Vernasca sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;

  • Parma, zona infestata intero comune di: Busseto, Collecchio, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Montechiarugolo, Noceto, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo, Mezzani, Torrile. I comuni di: Felino, Fornovo Di Taro, Langhirano, Medesano, Parma, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Traversetolo, Varano De`Melegari sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;
  • Reggio Emilia, zona infestata intero comune di: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Casalgrande, Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino In Rio, San Polo D`Enza, Sant'Ilario D`Enza, Scandiano.

I comuni di: Baiso, Canossa, Vezzano Sul Crostolo, Viano sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;

  • Modena, zona infestata intero comune di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro Di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario Sul Panaro, San Felice Sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano Sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola.

I comuni di: Guiglia, Marano Sul Panaro, Prignano sulla Secchia, Serramazzoni sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;

  • Bologna, zona infestata intero comune di: Anzola Dell`Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara Di Reno, Casalecchio Di Reno, Castel Guelfo Di Bologna, Castel Maggiore, Castello D`Argile, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell`Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Mordano, Pieve Di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio Di Piano, San Giovanni In Persiceto, San Lazzaro Di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi, Zola Predosa.

I comuni di: Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Fontanelice, Marzabotto, Monzuno, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Valsamoggia sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;

  • Ferrara, zona infestata intera provincia;
  • Ravenna, zona infestata intero comune di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara Di Romagna, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata Sul Santerno, Solarolo.

I comuni di: Brisighella, Casola Valsenio sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;

  • Forlì-Cesena, zona infestata intero comune di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra Del Sole, Dovadola, Forli’, Forlimpopoli, Montiano.

I comuni di: Borghi, Cesena, Cesenatico, Longiano, Meldola, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Tredozio, sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;

b) Rimini, zona infestata di Poggio Torriana limitatamente al focolaio di Case Marcosanti circondato da una zona cuscinetto di 500 m ricadente parzialmente nei comuni di Poggio Torriana e Santarcangelo di Romagna come da cartografia allegata (Allegato 2);

3) che all’interno dell’area delimitata istituita al punto 2 che precede si applicano le misure definite dall’Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante “Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana”;

4) che nel territorio della Regione Emilia-Romagna non ricadente nell’area delimitata istituita al punto 2) che precede è fatto comunque obbligo ai proprietari e/o ai conduttori dei fondi di effettuare trattamenti fitosanitari contro il vettore della malattia Scaphoideus Titanus previsti dalla sopracitata Ordinanza n. 4 secondo le indicazioni impartite dal Settore fitosanitario e difesa delle produzioni con successiva disposizione;

5) che le indicazioni di lotta a Scaphoideus titanus saranno impartite dal Settore fitosanitario e difesa delle produzioni attraverso i periodici Bollettini di produzione integrata e biologica predisposti a livello territoriale e consultabili al seguente link Bollettini territoriali di produzione integrata e biologica —Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it;

6) che la propria precedente determinazione n.11548 del 25/05/2023 esaurisce la sua efficacia con l’adozione della presente determinazione;

7) di inviare il presente atto al Servizio fitosanitario centrale e ai Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori che confinano con l’area delimitata istituita;

8) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013, al fine di garantirne la più ampia diffusione;

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D. Lgs. 02 febbraio 2021, n. 19.

Il Responsabile di Settore
Stefano Boncompagni 

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ultima modifica 2023-11-15T12:59:52+02:00

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