O.C.D.P.C. 24 marzo 2023 n. 978 - Attuazione dell'art. 2 comma 1 lett. b). Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti, l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici di interesse strategico per le finalità di protezione civile
Visti:
- il Decreto-Legge 28 aprile 2009 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e, in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (di seguito O.C.D.P.C.) n. 978 del 24 marzo 2023 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 86 del 12 aprile 2023, recante “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 “;
- il Decreto 04 maggio 2023 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito Decreto C.D.P.C.) “Ripartizione relativa all’annualità 2022 e 2023 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 24 marzo 2023, n. 978, adottata in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n.145”, pubblicato sulla G.U. n.162 del 13/07/2023, che ripartisce le risorse tra le Regioni e in particolare assegna alla Regione Emilia–Romagna un finanziamento pari a € 5.369.784,76 per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica’;
- il Decreto 07 agosto 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, recante “Erogazione della somma di euro 97.511.198,93 - capitolo 703 – a favore delle regioni in attuazione dell'ordinanza 24 marzo 2023, n.978, recante: «Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n.145» - esercizio finanziario 2023 - annualità 2022-2023. (23A04837)” pubblicato sulla G.U. n. 201 del 29/08/2023;
- la nota del 19/08/2023 del Dipartimento della Protezione Civile (Prot. 21.08.2023.0819991) che comunica il trasferimento alla Regione Emilia-Romagna dell’importo previsto di € 5.369.784,76 per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali;
Considerato che, in merito alle risorse relative alle annualità 2022-2023 di cui all’O.C.D.P.C. n. 978/2023, l’art. 19 dell’O.C.D.P.C. n.978/2023, stabilisce che:
- sono revocate dal Dipartimento della Protezione Civile, le risorse ove le stesse non siano utilizzate entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerente al trasferimento delle risorse dell’O.C.D.P.C. n.978/2023 (comma 1), avvenuta in data 29/08/2023;
- si considerano non utilizzate le risorse in capo alle Regioni, di cui all’art.3 comma 1 lett. b), per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i. avente ad oggetto i lavori, nonché i residui disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento (comma 5);
- qualora, successivamente ai termini di cui al comma 1, dalle risorse non oggetto di revoca si generassero economie derivanti dalla conclusione degli interventi nonché da eventuali revoche regionali, le stesse possono essere utilizzate dalle Regioni, dandone comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all’art. 2 c. 1 lett. b), nei limiti dei parametri fissati dall’O.C.D.P.C. n.978/2023 (comma 6);
- a conclusione di tutti gli interventi, le eventuali risorse residue, di cui al comma 6, sono restituite al Dipartimento della Protezione Civile (comma 7).
Considerato, inoltre, che, in merito alle risorse relative alle precedenti annualità, l’art. 20 dell’O.C.D.P.C. n.978/2023, stabilisce che:
- le risorse relative alle annualità dal 2010 al 2016, di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018, per le quali non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi art. 32 c. 8 D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., avente ad oggetto i lavori, entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerente il trasferimento delle risorse dell’O.C.D.P.C. n.978/2023, avvenuta in data 29/08/2023, sono revocate dal medesimo Dipartimento (comma 1);
- qualora, successivamente ai termini di utilizzo di cui all’Ordinanza n.897/2022 (corrispondenti alla data del 25 novembre 2022), dalle risorse non oggetto di revoca si generassero economie derivanti dalla conclusione degli interventi relativi alle annualità dal 2010 al 2016, nonché da eventuali revoche regionali, le stesse possono essere utilizzate, dandone comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all’art. 2 c. 1 lett. b), nei limiti dei costi convenzionali indicati all’articolo 15 dell’O.C.D.P.C. n.978/2023 (comma 3);
- qualora, successivamente ai termini di utilizzo di cui all’Ordinanza n.780/2021, dalle risorse non oggetto di revoca si generassero economie derivanti dalla conclusione degli interventi relativi alle annualità dal 2019 al 2021, nonché da eventuali revoche regionali, le stesse possono essere utilizzate, dandone comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all’art. 2 c. 1 lett. b) dell’Ordinanza n.780/2021, nei limiti dei costi convenzionali indicati all’articolo 15 dell’O.C.D.P.C. n.978/2023 (comma 5);
- a conclusione degli interventi di cui alle annualità dal 2010 al 2016, e alle annualità dal 2019 al 2021, le eventuali risorse residue di cui ai commi 3 e 5 del medesimo articolo sono restituite al Dipartimento della Protezione Civile (commi 4 e 6);
Dato atto che l’art. 2 comma 11 dell’O.C.D.P.C. n.978/2023 prevede, inoltre, che le Regioni possano utilizzare fino al 20% delle risorse loro assegnate per le azioni del comma 1 lett. b), per il completamento degli interventi ancora in corso di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) delle Ordinanze n.3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018, nei limiti dei costi convenzionali indicati all’articolo 15 dell’O.C.D.P.C. n. 978/2023, dandone comunicazione al Dipartimento di Protezione Civile;
Dato atto dell’incontro avuto con ANCI ed UPI Emilia-Romagna, il 16 ottobre 2023, a seguito del quale sono stati condivisi i criteri e le modalità di attuazione del piano di assegnazione dei contributi di cui al presente atto, ed in particolare è stato stabilito di non utilizzare il 2% della quota di finanziamento regionale (art.2, comma 6, O.C.D.P.C. n. 978/2023) per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, a cura della Regione, delle procedure connesse alla concessione dei contributi, nonchè la medesima quota eventualmente incrementata di un ulteriore 3% (art.2, comma 7, O.C.D.P.C. n. 978/2023) per il finanziamento di verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1 lett. b), destinando l’intero ammontare agli interventi di riduzione del rischio sismico;
Considerato che, relativamente agli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici, di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n. 978/2023:
- la Regione Emilia-Romagna provvede ad inviare a tutti i Comuni e/o agli Enti Locali, la richiesta di trasmissione delle proposte di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito territoriale, ai fini della definizione di un Piano per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, “ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica” (art. 2, comma 1, lett. b), O.C.D.P.C. n. 978/2023). Sono escluse le opere infrastrutturali;
- i Comuni e/o gli Enti Locali interessati trasmettono alla Regione una proposta di priorità degli edifici pubblici strategici ricadenti nel proprio ambito territoriale, compilando in ogni sua parte l’apposito modello predisposto dalla Regione, denominato “Schema Proposta di priorità”, di cui all’Allegato B3 al presente atto, disponibile alla pagina web Ordinanza del CDPC n. 978 del 2023 e documenti correlati — Ambiente (regione.emilia-romagna.it) );
- sono ammessi a contributo gli edifici pubblici strategici dotati della verifica tecnica di adeguatezza alle norme tecniche delle costruzioni prevista dall’art.2, comma 3 dell’OPCM n. 3274 del 2003;
- sono esclusi dai contributi gli edifici strategici situati nei Comuni del “cratere” del sisma 2012 rientranti nell’elenco di cui all’Allegato A dell’Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n.8 del 17 Marzo 2021, quale perimetro ridefinito, ai sensi dell’art. 2bis, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;
- sono esclusi dai contributi edifici strategici ricadenti in Comuni che abbiano già beneficiato di un contributo per la realizzazione di interventi strutturali di riduzione del rischio sismico (art. 11 della L. n. 77/2009) in una delle precedenti annualità del programma settennale compresa l’O.C.D.P.C. 675/2020, ovvero ai sensi dell’O.C.D.P.C. 780/2021, ad esclusione dei Comuni colpiti dall’evento sismico del 18 settembre 2023, di cui al Decreto di dichiarazione dello stato di crisi regionale n. 138 del 20/09/2023;
Precisato che:
- l’Area Geologia, Suoli e Sismica selezionerà gli interventi ammissibili a finanziamento e compilerà la graduatoria delle proposte di priorità sulla base delle disposizioni contenute nell’Ordinanza n.978/2023 e dei punteggi e degli ulteriori criteri individuati dalla Regione Emilia-Romagna, come indicato nell’Allegato B1 al presente atto;
- ogni Comune e/o Ente Locale potrà beneficiare di un unico contributo, a fronte di più opere segnalate ammissibili a finanziamento: per l’individuazione dell’edificio da finanziare vale la proposta di priorità inviata dallo stesso Comune e/o Ente Locale;
- la graduatoria delle proposte di priorità utilmente collocate per beneficiare dei contributi fino alla concorrenza dell’importo complessivo disponibile verrà elaborata ex novo sulla base delle istanze pervenute e sarà pubblicata:
- nella versione definitiva, sulla pagina web dell’Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia Romagna ( Ordinanza del CDPC n. 978 del 2023 e documenti correlati — Ambiente (regione.emilia-romagna.it));
- sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- la pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte di priorità nel sito istituzionale regionale ha valore di notifica ai soggetti proponenti;
Precisato, altresì, che:
- al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, nel predisporre il Piano degli interventi, la Regione può procedere a una rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili, di cui all’art. 17, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 978/202, per gli interventi utilmente collocati in graduatoria nei seguenti casi:
- in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in ragione delle rilevanti volumetrie delle costruzioni;
- per finanziare un numero maggiore di interventi;
- l’Area Geologia, Suoli e Sismica comunica ai beneficiari l’importo del contributo concedibile per la conferma di accettazione;
- il Piano degli interventi con l’individuazione dei soggetti beneficiari, dell’importo dei contributi, del relativo Codice Unico di Progetto (CUP), dei criteri e delle modalità di realizzazione, è trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nel rispetto del termine stabilito dall’art. 13, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n.978/2023;
Considerato che l’art. 2 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 978/2023, qualora ricorra la condizione in cui la Regione abbia concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza in tutti i Comuni di propria competenza territoriale di cui all’allegato 7, e non vi siano ulteriori Comuni, anche non ricompresi nell’allegato 7, su cui effettuare gli studi o approfondire o aggiornare quelli già effettuati, prevede che le risorse di cui al comma 1 lett. a) del medesimo art. 2 possano essere impegnate per le azioni di cui al comma 1 lett. b) con priorità per gli edifici di proprietà comunale;
Considerato che poiché gli interventi di riduzione del rischio sismico identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti richiedenti dovranno fornire all’Area Geologia, Suoli e Sismica, ai sensi della L. n. 3/2003, i relativi Codici Unici di Progetto (CUP);
Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con efficacia dal 1^ luglio 2023, che sostituisce il precedente D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
Visti:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474, “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
- la deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2023 n.380, “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025”;
- la determinazione dirigenziale 9 febbraio 2022 n. 2335, recante approvazione della ‘Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022’;
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426, “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 2022 n. 325, “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 5615 del 25/03/2022, ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”, con cui l’incarico dirigenziale del Responsabile dell’Area di lavoro Geologia, Suoli e Sismica è conferito dal 01/04/2022 fino al 31/03/2025;
- la determinazione dirigenziale 29 maggio 2023 n.11778 “Conferimento delle funzioni di responsabile del procedimento presso il Settore Difesa del suolo – Area Geologia, suoli e sismica”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta della Vicepresidente Assessore alla Transizione Ecologica e Contrasto al Cambiamento Climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Irene Priolo;
1) di dare attuazione all’art. 2 dell’O.C.D.P.C. n.978/2023;
2) di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- l’Allegato B1, “Criteri per la valutazione e per la selezione degli interventi di rafforzamento locale, o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici pubblici strategici di cui all’art.2, comma 1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n.978/2023”, che riporta in particolare l’elenco delle fattispecie escluse dal contributo;
- l’Allegato B2, “Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici di cui all’art.2, comma 1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n.978/2023”;
- l’Allegato B3, “Schema Proposta di priorità”;
3) di stabilire, in accordo con ANCI e UPI, di non utilizzare il 2% della quota di finanziamento regionale (art.2, comma 6, O.C.D.P.C. n. 978/2023), per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione a cura della Regione delle procedure connesse alla concessione dei contributi, e la medesima quota, eventualmente incrementata di un ulteriore 3% (art.2, comma 7, O.C.D.P.C. n. 978/2023) per il finanziamento di verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1 lett. b), destinando l’intero ammontare agli interventi di riduzione del rischio sismico;
4) di stabilire inoltre che:
- relativamente agli edifici pubblici strategici la graduatoria delle proposte di priorità utilmente collocate per beneficiare dei contributi fino alla concorrenza dell’importo complessivo disponibile, elaborata ex novo sulla base delle istanze pervenute, sarà pubblicata sulla pagina web dell’Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna ( Ordinanza del CDPC n. 978 del 2023 e documenti correlati — Ambiente (regione.emilia-romagna.it)) e sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- la pubblicazione della graduatoria nel sito istituzionale ha valore di notifica per i richiedenti i contributi e, per quelli inseriti nell’elenco dei soggetti ammessi a contributo;
- ogni Comune e/o Ente Locale potrà beneficiare di un unico contributo, a fronte di più opere segnalate ammissibili a finanziamento e per l’individuazione dell’edificio da finanziare vale la proposta di priorità trasmessa dal Comune e/o Ente Locale;
- al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, la Regione può procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili nei seguenti casi:
- in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in ragione delle rilevanti volumetrie delle costruzioni;
- per finanziare un numero maggiore di interventi;
5) di delegare il Dirigente regionale competente a provvedere con propri atti, all’approvazione della graduatoria, all’attribuzione, alla concessione, alla liquidazione, alla decadenza e alla eventuale revoca dei contributi, così come alle proroghe delle tempistiche previste dall’Ordinanza suddetta e dall’Allegato B2, all’assegnazione delle risorse previste dall’art. 2 c.3 e c.11, art. 19 c. 6, art. 20 c. 3 e c. 5 e a quanto altro necessario per il pieno utilizzo delle risorse a disposizione e la realizzazione degli interventi, secondo le modalità riportate negli Allegati oggetto di approvazione con il presente atto, sulla base della normativa vigente e ai sensi della DGR n. 474/2023, nonché nel rispetto dei princìpi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in base ai quali l’impegno e la liquidazione delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma della spesa per stati di avanzamento lavori formulati e trasmessi dai soggetti beneficiari, come disciplinato all’Allegato B2;
6) di disporre che per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) dell’O.C.D.P.C. n. 978/2023, devono essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui all’Allegato B2;
7) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs.n. 33/2013 e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.