Testo

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” specificando che, ai sensi:

-   dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

-   dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

-   dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

-   dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

-   dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

-   dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

-   n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1314/2024, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

-   n. 1056/2015, n. 603/2019, n. 620/2024, relativamente alle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

-   n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

-   n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;

-   n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

-   n. 990/2024 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

Visti gli accreditamenti e le relative variazioni intervenute, precedentemente concessi alle seguenti strutture sanitarie private:

a) Poliambulatorio Bianalisi Anzola, via Emilia n. 71/B, Anzola dell’Emilia (BO), già Poliambulatorio Marchesini Anzola:

-   Determinazione n. 15263 del 22/08/2019 di accreditamento per trasferimento sede erogativa delle prestazioni;

-   Determinazione n. 9788 del 10/06/2020 di variazione di accreditamento per modificazioni strutturali della sede erogativa delle prestazioni;

-   Presa d’atto Prot. 12/06/2023.0568075.U della variazione dell’accreditamento istituzionale per variazione di titolarità (ora Bianalisi S.p.A.) e di denominazione, come specificato al punto a);

b) Bianalisi-ACTF Sant’Ilario, via F. Fellini 31, Sant’Ilario d’Enza (RE), già Presidio sanitario privato ambulatoriale di fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale e medicina dello sport e successivamente denominata Poliambulatorio privato ACTF - Sanità Amica:

-   Determinazione n. 5915 del 26/06/2009 di accreditamento istituzionale;

-   Determinazione n. 3440 del 23/03/2015 di variazione dell’accreditamento per variazione di titolarità e di denominazione;

-   Presa d’atto Prot. 18/01/2022.0039380.U di variazione dell’accreditamento istituzionale per variazione di titolarità (ora Bianalisi S.p.A.) e di denominazione, come specificato al punto b);

c) Bianalisi-ACTF Cavriago, via C. A. dalla Chiesa n. 3, Cavriago (RE), già Poliambulatorio privato ACTF - Sanità Amica:

-   Determinazione n. 3420 del 04/03/2016 di accreditamento per trasferimento sede erogativa delle prestazioni;

-   Presa d’atto Prot. 18/01/2022.0039380.U di variazione dell’accreditamento istituzionale per variazione di titolarità (ora Bianalisi S.p.A.) e di denominazione, come specificato al punto c);

-   Determinazione n. 24642 del 15/12/2022 di variazione di accreditamento per variazione attività;

d) Poliambulatorio Privato Medical Center, Via B. Gigli n. 7, Reggio Emilia:

-   Determinazione n. 11691 del 27/09/2011 di accreditamento per trasferimento sede erogativa delle prestazioni;

-   Presa d’atto Prot. 11/08/2020.0547604.U di variazione dell’accreditamento istituzionale per variazione di titolarità (ora Bianalisi S.p.A.);

Considerato che:

-   l’accreditamento concesso alla struttura di cui alla lettera a) è stato prorogato di un anno nella sua validità, ai sensi del comma 3, art. 23, l.r. 22/2019, mentre l’accreditamento concesso alle strutture sanitarie di cui alle lettere b), c) e d) è stato prorogato nella sua validità, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

-   le strutture sanitarie di cui alle lettere b), c) e d) hanno regolarmente presentato domanda di rinnovo prima della scadenza del loro accreditamento e ottenuto, con successiva nota di validità formale della domanda presentata, nota dell’allora Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione, la possibilità di continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate, nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo, il cui procedimento è tuttora in corso, ai sensi della DGR n. 1943/2017, confermata con la l.r. 22/2019, art. 18, comma 4;

Vista la domanda di rinnovo e variazione dell’accreditamento, per ampliamenti e cessazioni, pervenuta il 17/05/2024, presentata dal Legale rappresentante della Società Bianalisi S.p.A., con sede legale in Lissone (MB), per le strutture di cui trattasi;

Considerato che nella stessa domanda, contestualmente alla richiesta di rinnovo e variazioni dell’accreditamento per la struttura sanitaria privata:

-   Poliambulatorio Bianalisi Anzola, via Emilia n. 71/B, Anzola dell’Emilia (BO);

il Legale rappresentante ha chiesto che tale struttura sia valutata insieme alle altre strutture citate e pertanto, ai sensi della DGR 886/2022, tutte le strutture sanitarie private di cui trattasi, comprese quelle con accreditamento vigente, saranno valutate nel loro complesso, al fine di semplificare l’iter procedurale, e le diverse date di scadenza dell’accreditamento già concesso ad ogni singola struttura saranno allineate alla data di scadenza dell’accreditamento della struttura che ha determinato la richiesta di rinnovo;

Visto, inoltre, che la domanda di rinnovo presentata comprende anche le seguenti richieste di variazioni dell’accreditamento:

a) Poliambulatorio Bianalisi Anzola, via Emilia n. 71/B, Anzola dell’Emilia (BO):

-   Richiesta di cessazione dell’accreditamento per le attività di Gastroenterologia e Reumatologia svolte in ambulatorio medico;

b) Bianalisi-ACTF Sant’Ilario, via F. Fellini 31, Sant’Ilario d’Enza (RE):

-   Nessuna richiesta di variazione;

c) Bianalisi-ACTF Cavriago, via C. A. dalla Chiesa n. 3, Cavriago (RE):

-   Richiesta di cessazione dell’accreditamento per le attività di Angiologia, Allergologia, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Dermatologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Neurochirurgia, Otorino, Reumatologia, Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione, Urologia svolte in ambulatorio medico e per le attività svolte in ambulatorio chirurgico;

-   Richiesta di ampliamento dell’accreditamento per l’attività di Elettrocardiografia dinamica svolta nell’ambito della Cardiologia già accreditata;

d) Poliambulatorio Privato Medical Center, Via B. Gigli n. 7, Reggio Emilia:

-   Richiesta di ampliamento dell’accreditamento per l’attività di Punto prelievi;

richieste che si ritiene di accogliere;

Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;

Considerato che nell’ultima presa d’atto autorizzativa all'esercizio di attività sanitarie del Comune di Reggio Emilia, relativa alla struttura Poliambulatorio Privato Medical Center, ubicato in Via B. Gigli n. 7, Reggio Emilia, presa d’atto n. 118057 del 12/05/2022, la denominazione del Poliambulatorio è così modificata: “Poliambulatorio privato Bianalisi S.p.A.”, modificazione di cui si prende atto;

Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamati:

-   l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

-   dell’art. 23, comma 3, con cui si stabilisce che i provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della l.r. n. 34/1998 conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di concessione;

-   l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;

-   il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

-   il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-   la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

-   la DGR n. 157 del 29/01/2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

-   la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell’accreditamento istituzionale, con variazioni ove previsto, con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, alle seguenti strutture sanitarie private:

a) Poliambulatorio Bianalisi Anzola, via Emilia n. 71/B, Anzola dell’Emilia (BO);

b) Bianalisi-ACTF Sant’Ilario, via F. Fellini 31, Sant’Ilario d’Enza (RE);

c) Bianalisi-ACTF Cavriago, via C. A. dalla Chiesa n. 3, Cavriago (RE);

d) Poliambulatorio privato Bianalisi S.p.A., Via B. Gigli n. 7, Reggio Emilia;

riepilogando in allegato tutte le attività accreditate alle singole strutture, comprensive delle variazioni di cui al presente atto;

2. che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

3. che è fatto obbligo al legale rappresentante delle strutture di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

4. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dall’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 157/2024;

5. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore Generale
Luca Baldino

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ultima modifica 2024-11-07T16:00:16+01:00

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