a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “possibile attivazione del ciclo produttivo aziendale da ingrasso”, localizzato nel comune di Castelvetro di Modena (MO) proposto da Azienda Agricola del Castello Società Agricola S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. dal momento che, allo stato attuale, l’allevamento non dispone di terreni sufficienti per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dell’azienda nello stato futuro (53.526 Kg/anno nello scenario 1 e 56.404 Kg/anno nello scenario 2), l’allevamento dovrà limitare e vincolare il numero dei capi allevati e quindi la produzione di Azoto alle superfici disponibili per lo spandimento degli effluenti, oppure in alternativa procurarsi ulteriori terreni fino a raggiungere la superficie sufficiente per poter distribuire tutto l’Azoto prodotto. La Ditta dovrà dare evidenza della soluzione adottata, comunicandola ad ARPAE prima dell’inizio delle attività di spandimento;
2. in fase di istanza di modifica dell’AIA, l’azienda dovrà provvedere ad una compensazione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca nelle fasi di distribuzione effluenti, che al momento utilizzano tecniche non BAT (REF) per il 40% dei volumi distribuiti di liquami;
3. in fase di istanza di modifica dell’AIA, l’azienda dovrà stilare un cronoprogramma per l’adeguamento al PAIR 2030 delle 7 lagune in terra di cui dispone per l’accumulo dei liquami;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a) dovrà essere effettuata da ARPAE Modena;
c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC di Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l’entrata in esercizio della nuova configurazione;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Azienda Agricola del Castello Società Agricola S.r.l., al Comune di Castelvetro di Modena, alla Provincia di Modena, all'AUSL di Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica, all'ARPAE di Modena;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.