Testo
Richiamati:
· il Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive all’interno dell’Unione Europea;
· il Regolamento di esecuzione n. 1141/2016 con il quale la Commissione Europea ha adottato una lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale nella quale figurano, tra le altre, la testuggine palustre americana Trachemys scripta (Schoepff, 1792);
· il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 1143/2014, il quale dispone all’art. 6 che le specie incluse nell’elenco europeo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non possono essere:
o introdotte o fatte transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
o detenute, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;
o allevate anche in confinamento;
o trasportate o fatte trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;
o vendute o immesse sul mercato;
o utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate;
o poste in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
o rilasciate nell'ambiente;
· la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" che disciplina in Emilia-Romagna, tra l’altro, le modalità di detenzione degli animali da compagnia;
· il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in particolare l’art. 47 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l’art. 71 e successivi relativi ai controlli;
Atteso che le norme transitorie di cui all’art. 27 del D.lgs. 230/2017 sopra richiamato dispongono, al comma 1, che i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione negli elenchi dell'Unione europea, possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate e, al comma 5, che le Regioni individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1;
Vista la nota, in atti PG 185298/2018, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto alle Regioni di individuare le strutture pubbliche o private operanti ai sensi dell’art. 27 del citato D.lgs., precisando che tali strutture contribuiscono alla prevenzione dell’abbandono degli animali da compagnia appartenenti alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e che la loro individuazione rientra tra le iniziative di controllo e contenimento delle specie esotiche invasive che non richiedono un’autorizzazione in deroga;
Visti:
· il Piano nazionale per la gestione della testuggine palustre americana (Trachemys scripta) ai sensi dell’art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 230/2017, adottato con Decreto del 28 settembre 2022 dal Ministero della Transizione Ecologica;
· le linee guida pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sul proprio sito internet https://www.mase.gov.it/pagina/linee-guida ai sensi dell'Art. 27 comma 4, che individuano i requisiti minimi e i criteri generali che devono essere posseduti dalle strutture per la corretta detenzione degli animali affinché risultino conformi al decreto medesimo, con una appendice dedicata alla testuggine palustre americana Trachemys scripta;
· il documento, prodotto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nell'ambito del progetto Life ASAP, contenente le "Raccomandazioni per la corretta detenzione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale: la testuggine palustre americana Trachemys scripta", che riprende le indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali, fornendo informazioni aggiuntive circa le specie e le sottospecie di Trachemys scripta e indicazioni circa i criteri per una corretta detenzione anche tesa ad assicurare il benessere delle testuggini;
· il documento prodotto nell’ambito del progetto Life Gestire “Azione A7 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys scripta ssp.)” scaricabile dal seguente link https://naturachevale.it/documenti/;
Considerato che:
· la specie esotica invasiva di rilevanza unionale testuggine palustre americana (Trachemys scripta) risulta ampiamente diffusa sul territorio regionale e causa rilevanti impatti alla biodiversità della regione, rappresenta una seria minaccia per le popolazioni in via di estinzione della specie di testuggine palustre autoctona Emys orbicularis, può influire negativamente sulle comunità acquatiche degli ambienti colonizzati attraverso la predazione di una grande varietà di specie animali, tra cui insetti acquatici, crostacei, pesci e anfibi, e nutrendosi anche di vegetazione acquatica, comporta inoltre rischi per la salute umana;
· la specie è soggetta all’obbligo di monitoraggio, controllo demografico e contenimento di cui al Regolamento comunitario n. 1143/2014 e di cui al decreto legislativo n. 230/2017 sopra richiamati;
· i cittadini possono tenere presso il proprio domicilio gli esemplari di tale specie come animali da compagnia, tenuti non a scopo commerciale, custodendoli in modo che non ne sia possibile la fuga o il rilascio nell’ambiente naturale e impedendone la riproduzione, a condizione che il possesso sia stato regolarmente denunciato ai sensi dell’Art. 26 comma 1 del decreto legislativo 230/2017, entro il 31 agosto 2019;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, agli atti con PG 440995/2020, che consente l’individuazione di nuovi centri adeguati all’accoglimento degli esemplari di Trachemys scripta e di altri specie esotiche invasive di rilevanza unionale, precisando inoltre che:
· i cittadini che consegnano ai centri gli esemplari in loro possesso, regolarmente denunciati nei termini consentiti, notificano tale evento al Ministero producendo un'autodichiarazione su carta semplice (allegando copia del documento di identità) e utilizzando gli stessi metodi di trasmissione indicati nel modulo di denuncia (fax, posta certificata o raccomandata A.R.);
· tali centri possono attivarsi anche per il trasporto e l’accoglimento di esemplari rinvenuti accidentalmente sul territorio o nell’ambito di specifiche misure di gestione della specie previste dalle autorità competenti che prevedano la rimozione degli esemplari dal territorio e il conferimento presso impianti idonei al confinamento definitivo;
Visto che il Piano nazionale per la gestione della testuggine palustre americana prevede che prevede che le Regioni possono individuare strutture di detenzione per gli esemplari di Trachemys scripta catturati in natura, quindi è possibile attivarsi anche per il trasporto e accoglienza di esemplari di Trachemys scripta nell’ambito di specifiche misure di gestione delle autorità competenti che ne prevedano la rimozione dal territorio e il conferimento presso impianti idonei al confinamento definitivo degli esemplari;
Atteso che gli enti e le strutture, per essere riconosciuti idonei al confinamento definitivo degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, tra cui è inclusa la testuggine palustre americana (Trachemys scripta), devono essere in possesso dei requisiti minimi e devono poter operare secondo i criteri generali per la corretta detenzione degli animali, condizioni che, in estrema sintesi, riguardano: la garanzia che le strutture siano organizzate e manutenute in modo da scongiurare ogni rischio di fuga degli animali e in modo da impedirne la riproduzione, e che siano rispettati i requisiti per il benessere animale ai sensi della normativa vigente;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà presentata con Prot. n. 06.05.2024.0458304.E e successivamente integrata con Prot. n. 03.10.2024.1109376.E, come da richiesta inviata con Prot. n. 21.05.2024.0514337.U, dal direttore della Associazione Aquaemundi AdV – Oasi di Aquaemundi e Museo di Zoologia “Vita nelle Acque”, con cui si richiede di individuare il centro sopracitato come struttura autorizzata alla detenzione degli esemplari della specie esotica invasiva di rilevanza unionale testuggine palustre americana (Trachemys scripta);
Verificato che la struttura Oasi di Aquaemundi e Museo di Zoologia “Vita nelle Acque” con sede legale in Russi (RA) in Via Godo Vecchia n. 34/A, ospita un museo e un centro di conservazione, studio e ricerca dedicato a pesci, rettili e avifauna, oltre a svolgere attività di educazione ambientale;
Preso atto che dall’esame della richiesta il centro candidato ha dichiarato di possedere le seguenti caratteristiche:
· le vasche ove conferire gli esemplari, sia per la detenzione temporanea in quarantena che per quella di definitivo confinamento, si trovano in Via Godo Vecchia n. 34/A, CAP 48026, Russi(RA);
· sono presenti 22 vasche di detenzione, di cui 6 in cemento e 16 in vetroresina attualmente pronte all’utilizzo, per una superficie complessiva di 575 mq;
· sono inoltre presenti 14 vasche dedicate alla prima stabulazione per il controllo sanitario e all’eventuale spostamento durante il periodo invernale, per una superficie complessiva di 78 mq;
· sono adottate idonee misure per prevenire la riproduzione, ovvero detenzione in vasche separate di esemplari maschi/femmine/giovanili, oltre che per prevenire la schiusa delle uova, ovvero l’assenza all’interno delle vasche di aree emerse in terra per la deposizione;
· le vasche di detenzione in cemento e vetroresina sono completamente isolate dall’ambiente circostante e non consentono la fuga di esemplari in quanto presentano pareti verticali superiori a 70 cm di altezza sopra il livello dell’acqua;
· l’area è completamente recintata ed è presente un solo cancello di accesso;
· le strutture sono predisposte per l’installazione di filtri meccanici e biologici, filtri UVC e pompe di movimento;
· l’acqua utilizzata per le vasche proviene da un lago (circa 150.000 mc di acqua) situato all’interno al perimetro dell’oasi, alimentato da acque di falda e acque meteoriche;
· le vasche di detenzione definitiva sono dotate di zattere per il basking per garantire una zona emersa;
· le vasche situate in aree esterne sono dotate di strutture ombreggianti per garantire il benessere animale;
· gli animali saranno nutriti giornalmente con cibo liofilizzato in pellet o in scaglie ed anche con cibo fresco, decongelato al momento;
· la manutenzione, i controlli di routine e la pulizia periodica saranno effettuati dal titolare e dai collaboratori dell’Associazione Aquaemundi;
· sono previsti giornalmente controlli per verificare eventuali deposizioni, decessi o patologie latenti, oltre alla verifica della qualità delle acque e la pulizia di avanzi di cibo e la manutenzione verrà effettuata tempestivamente quando necessaria;
Acquisito agli atti il parere tecnico-scientifico di esperti erepetologi;
Considerato che il giorno 20 marzo 2024, su richiesta del Responsabile del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane, il Veterinario Ufficiale dell’AUSL Romagna, sede di Ravenna, ambito territoriale di Faenza, ha effettuato un sopralluogo presso il centro Aquaemundi a cui hanno presenziato il responsabile della struttura ed i funzionari regionali del Settore sopracitato;
Vista la nota della AUSL Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Sanità Animale e Igiene Allevamenti di Ravenna ricevuta con Prot. n. 23.04.2024.0426021.E relativa all’accertamento dello stato dei luoghi, in cui è riportato che:
· le vasche di confinamento definitivo sono completamente recintate con rete metallica plastificata alta 150 cm, con maglie di 5 cm, interrate per almeno 50 cm sotto il livello del terreno, mentre altre vasche hanno un recinto in muratura;
· le vasche hanno una profondità variabile dagli 80 ai 150 cm, sono presenti sistemi di ricambio e ricircolo delle acque e non hanno collegamenti con le acque superficiali;
· sono presenti numerosi contenitori e vasche di varie dimensioni per effettuare la quarantena degli animali conferiti;
· sia le vasche di stabulazione definitiva che quelle di quarantena sono ubicate in zone del centro dove di norma non è previsto l’accesso al pubblico;
· il responsabile della struttura afferma che durante l’inverno alcuni esemplari di Trachemys potrebbero essere spostati all’interno di due stabili dove sono presenti ulteriori vasche di confinamento, al riparo da condizioni climatiche avverse;
· in alcune vasche di stabulazione definitiva sono già presenti arricchimenti ambientali come ninfee ed altre piante acquatiche sia per migliorare le condizioni di benessere delle testuggini (ulteriori superfici utili per la termoregolazione, fonte di cibo “naturale”, ecc …) sia per svolgere la funzione di fitodepurazione;
Richiamate le prescrizioni contenute nella nota sopracitata e di seguito riportate:
· la densità massima di esemplari ospitati deve essere di un individuo per metro quadrato, come descritto nelle linee guida;
· documentare il rapporto di collaborazione ed assistenza con il medico veterinario di riferimento;
· inserire sia nelle vasche di confinamento che di quarantena, dove non già presenti, arricchimenti ambientali sui quali le testuggini possano facilmente accedere, sostare e termoregolarsi(basking);
· prevedere nell’alimentazione anche la somministrazione di sostanze di origine vegetale;
· garantire l’impossibilità di riproduzione delle testuggini, separando i sessi oppure rendendo inidonea la zona emersa alla deposizione delle uova (ad es. eliminando sabbia e/o terriccio) oppure adottando misure atte ad impedire la schiusa delle uova deposte (ad es. con forte ombreggiamento della zona di deposizione);
· nel punto di ingresso del pubblico installare cartelli informativi dove siano illustrate le differenze tra le tre sottospecie di Trachemys scripta e l’autoctona Emys orbicularis, dove siano fornite informazioni utili nel caso di reperimento di esemplari appartenenti a quest’ultima, invitando in particolare a non prelevarli o disturbarli a meno che non siano feriti o in condizioni di reale pericolo;
Per quanto attiene la garanzia di impedimento della riproduzione e della fuoriuscita degli animali dal centro, dall’esame della documentazione è possibile desumere che la separazione di individui maschi/femmine/giovanili e la presenza nelle vasche individuate, in cemento e vetroresina, di bordi alti 70 cm risultano atte a scongiurare il rischio di riproduzione e di fuga degli esemplari;
Per quanto riguarda il benessere animale si evidenzia che:
· al fine di scongiurare rischi sanitari deve essere assicurata una costante manutenzione delle strutture e venga adottato un protocollo igienico, da intensificare nei periodi più caldi e in funzione della concentrazione degli animali, che preveda periodiche operazioni di pulizia del bacino e il ricambio dell’acqua delle vasche di quarantena nel corso d'anno, nonché adeguate procedure di sanificazione con appositi prodotti;
· deve essere prevista l’assistenza da parte di un medico veterinario, per accertare lo stato di salute delle testuggini in ingresso, per i necessari screening sanitari durante la fase di quarantena e per i periodici monitoraggi salute delle testuggini ospitate nel centro e le procedure conseguenti da adottare nel caso di animali che non superino la quarantena o all’insorgere di eventuali rischi sanitari nelle vasche del centro;
· gli animali potranno essere trasferiti nella vasca di confinamento definitivo solo dopo aver superato positivamente il periodo di quarantena;
· qualora la profondità delle vasche sia eccessiva, è raccomandabile il posizionamento di elementi sommersi che consentano lo stazionamento degli animali anche quando non posati sull’elemento galleggiante;
· le superfici disponibili per la termoregolazione devono essere commisurate al numero di testuggini presenti;
Vista la disponibilità dichiarata da due medici chirurghi veterinari all’assistenza al centro, riportata nelle integrazioni Prot. n. 03.10.2024.1109376.E;
Ritenuto opportuno che l’intenzionale conferimento da parte di cittadini di esemplari di Trachemys scripta regolarmente denunciati così come il conferimento di esemplari rinvenuti accidentalmente nel territorio, adeguatamente corredato dalle circostanze del ritrovamento (data, località, numero di esemplari, ecc), venga accompagnato da un modulo contenente le dichiarazioni del cittadino, secondo il fac-simile allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Ritenuto inoltre opportuno che i dati di identificazione degli esemplari in arrivo presso il centro (data, provenienza, sesso, età stimata, condizioni di salute) siano annotati in apposito registro e notificati al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane tramite una relazione annuale nella quale si dia conto delle attività svolte oltre al numero di individui presenti, segnalando i nuovi ingressi e, qualora noti, i decessi;
Ritenuto pertanto possibile, per tutto quanto sopra esposto, individuare ai sensi dell’Art. 27 comma 5 del decreto legislativo n. 230/2017 la struttura per la detenzione delle testuggini palustri Oasi di Aquaemundi, sita in via Godo Vecchia n. 34/A a Russi (RA), come struttura autorizzata di cui al comma 1 del medesimo articolo 27 alla detenzione delle testuggini palustri americane appartenenti alla specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta (Reg. UE 1143/2014), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate in parte dispositiva;
Visti:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale 25 marzo 2022, n. 5615 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”, con la quale, tra l’altro, è stato conferito l’incarico di Responsabile del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane al Dr. Gianni Gregorio;
Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:
- del 10 aprile 2017, n. 468 “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”, nonché le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- del 21 marzo 2022, n. 426 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- del 27 novembre 2023 n. 2077, “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- del 29 gennaio 2024, n. 157 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026”;
- del 24 giugno 2024, n. 1276 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
1. di individuare, ai sensi dell’Art. 27 comma 5 del decreto legislativo n. 230/2017, la struttura “Oasi di Aquaemundi” sita a Russi (RA) in via Godo Vecchia n. 34/A come struttura autorizzata alla detenzione delle testuggini palustri americane appartenenti alla specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta (Reg. UE 1143/2014), subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. la densità massima di esemplari ospitati non deve essere superiore ad un individuo per metro quadrato, come indicato nelle linee guida ministeriali; pertanto, il numero massimo di esemplari ospitabili è 575, equivalente ai metri quadrati di vasche idonee, escluse le superfici di vasche dedicate alla stabulazione temporanea;
b. inserire sia nelle vasche di confinamento che di quarantena, dove non già presenti, arricchimenti ambientali sui quali le testuggini possano facilmente accedere, sostare e termoregolarsi(basking);
c. prevedere nell’alimentazione anche la somministrazione di sostanze di origine vegetale;
d. garantire l’impossibilità di riproduzione delle testuggini, separando i sessi oppure rendendo inidonea la zona emersa alla deposizione delle uova (ad es. eliminando sabbia e/o terriccio) oppure adottando misure atte ad impedire la schiusa delle uova deposte (ad es. con forte ombreggiamento della zona di deposizione);
e. provvedere alla distruzione delle uova non appena deposte, da realizzarsi durante l’intero periodo di possibile ovideposizione mediante un regolare e costante controllo delle vasche;
f. nel punto di ingresso del pubblico installare cartelli informativi dove siano illustrate le differenze tra le tre sottospecie di Trachemys scripta e l’autoctona Emys orbicularis, dove siano fornite informazioni utili nel caso di reperimento di esemplari appartenenti a quest’ultima, invitando in particolare a non prelevarli o disturbarli a meno che non siano feriti o in condizioni di reale pericolo;
g. garantire il benessere animale degli esemplari mediante:
i. controllo e manutenzione costante delle strutture al fine di evitare la fuga accidentale ed eventuali rischi sanitari;
ii. supporto dei medici veterinari sia per la previsione, durante il periodo di quarantena, di screening sanitari per gli esemplari in ingresso, sia per i periodici monitoraggi dello stato di salute degli esemplari ospitati, oltre all’elaborazione di procedure da adottare nel caso di animali che non superino la quarantena o all’insorgere di eventuali rischi sanitari;
iii. adozione di un protocollo igienico da intensificare in funzione della concentrazione degli animali e nei periodi più caldi, che preveda periodiche operazioni di pulizia e ricambio dell’acqua delle vasche, nonché le adeguate procedure di sanificazione con appositi prodotti;
iv. gli animali potranno essere trasferiti nella vasca di confinamento definitivo solo dopo aver superato positivamente il periodo di quarantena;
v. presenza di superfici per la termoregolazione commisurata al numero di esemplari presenti nella singola vasca;
h. utilizzare il modulo per l’accoglimento degli animali consegnati da privati cittadini contenente le dichiarazioni in ordine alle circostanze della consegna, secondo il fac-simile di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
i. tenere un registro degli esemplari delle specie esotiche invasive in entrata e uscita, annotando i dati identificativi degli esemplari (data consegna, provenienza, sesso, età stimata, condizioni di salute, ecc);
j. presentare al Settore Aree Protette, foreste e sviluppo zone montane una relazione annuale in cui figurino i dati degli esemplari consegnati dai cittadini e quelli rimossi dal territorio nell’ambito di operazioni appositamente autorizzate dalle autorità competenti, oltre al numero complessivo di individui presenti e un resoconto delle attività svolte;
2. di richiamare gli ambiti di funzionamento del centro secondo le norme vigenti:
a. le attività di detenzione e trasporto di esemplari Trachemys scripta sono consentite esclusivamente nei casi in cui siano finalizzate al confinamento definitivo degli animali presso i centri autorizzati alla detenzione della specie;
b. i cittadini in possesso di esemplari di Trachemys scripta regolarmente denunciati che intendono consegnarli al centro individuato, sono tenuti a notificarlo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica producendo un'autodichiarazione (allegando copia del documento di identità) utilizzando gli stessi metodi di trasmissione indicati nel modulo di denuncia di possesso(fax, posta certificata o raccomandata A.R.);
c. è possibile attivarsi anche per il trasporto e l’accoglimento di esemplari di Trachemys scripta rinvenuti accidentalmente sul territorio e da esso rimossi a condizione che il soggetto che ha rinvenuto gli esemplari produca, all’atto della consegna, un’autodichiarazione che dia conto delle circostanze del rinvenimento;
d. al di fuori delle due fattispecie sopra stabilite, è possibile attivarsi anche per il trasporto e accoglienza di esemplari di Trachemys scripta nell’ambito di specifiche misure di gestione delle autorità competenti che ne prevedano la rimozione dal territorio e il conferimento presso impianti idonei al confinamento definitivo degli esemplari;
e. sono vietati l’acquisto e la vendita degli animali appartenenti alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, la loro cessione a titolo gratuito e lo scambio in quanto esplicitamente vietati dal Decreto Legislativo n. 230/2017;
3. che l’individuazione del centro potrà essere rivista a seguito di controlli e verifiche che l’amministrazione si riserva di fare in qualsiasi momento, rispetto al possesso dei requisiti minimi richiesti in ordine alla garanzia che non siano possibili fughe e/o la fuoriuscita degli animali, né eventi riproduttivi della specie all’interno della struttura e in ordine alla garanzia che sia rispettato il benessere animale ai sensi della normativa vigente;
4. che il titolare della struttura, nonché il servizio veterinario competente del Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, comunichino tempestivamente all’amministrazione regionale eventuali variazioni intervenute rispetto alle misure adottate per impedire la fuga, la riproduzione e garantire il benessere degli animali;
5. che, qualora si intenda ampliare il centro mettendo a disposizione ulteriori vasche per aumentare la capacità di accoglimento, dovrà essere presentata una nuova domanda al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane per la verifica del possesso dei requisiti necessari;
6. che a seguito della individuazione del sopra citato centro per il confinamento della specie esotica invasiva Trachmeys scripta, non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale per l’allestimento ed il funzionamento del centro;
7. di precisare che la Regione Emilia-Romagna è sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni, danni, incidenti accorsi al personale del centro o a chiunque a vario titolo fosse accompagnato all'interno dell'area o per danneggiamenti alle attrezzature di proprietà del richiedente e di chiunque, di cui la Regione non si assume l'onere della manutenzione;
8. di trasmettere per opportuna conoscenza, il presente atto ai soggetti a vario titolo interessati;
9. di provvedere, al fine di assolvere agli adempimenti previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013;
10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.