Decreto di esproprio ex sezione II del D.P.R. 327/2001. Realizzazione della pista ciclo-pedonale nel territorio di Granarolo dell’Emilia tra il capoluogo e la frazione di Cadriano
Richiamato integralmente il dettato del comma 11, dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 “In seguito alla presentazione, da parte del proponente dell’espropriazione, degli atti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante emette senz’altro il decreto di esproprio”;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 2, del D.P.R. 327/2001, la registrazione all’Ufficio del Registro, la trascrizione all’Ufficio dei Registri Immobiliari del presente decreto e la volturazione presso i competenti uffici catastali, il tutto a cura e spese del Comune di Granarolo dell’Emilia quale soggetto beneficiario;
- di trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.P.R. 327/2001, un estratto del presente provvedimento di esproprio per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.E.R.T), dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto; decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissata nella somma depositata;
- che l’emissione del presente decreto comporta, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 327/2001, l’estinzione automatica di tutti i diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui la presente espropriazione è preordinata;
- che ad avvenuta trascrizione del decreto tutti i diritti relativi ai beni immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 302/2002.