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Oggetto n. 1886 - Risoluzione proposta dalla consigliera Barbati per impegnare la Giunta a porre in essere azioni di monitoraggio e di informazione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, circa le criticità connesse alle attività di "compro oro" e le relative problematiche

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che 

secondo il “Rapporto Italia 2011” dell’Eurispes, negli ultimi due anni i cd negozi “compro oro” (ossia i negozi che acquistano e vendono oro e altri preziosi usati) in Italia sono quadruplicati: attualmente sono circa 20 mila i punti vendita operanti su tutto il territorio nazionale;

con specifico riferimento all’Emilia-Romagna, così come per le altre regioni, i dati sono parziali e spesso contrastanti, ma le associazioni di categoria (ed in particolare l’ADOC - Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori) calcolano che, negli ultimi due anni, l’aumento medio dell’apertura di nuovi punti vendita sia pari al 25% (valore approssimativo) per regione, con picchi del 60% (valore approssimativo) nelle regioni del Sud;

secondo i dati Eurispes, confermati dalle associazioni di categoria, le attività dei cd. negozi “compro oro” involgono un giro d’affari pari a circa 3 miliardi di euro all’anno;

certamente, tra le cause del proliferare dei punti vendita si devono annoverare, da un lato l’impennata merceologica dei prezzi dell’oro che ha trasformato il prezioso metallo da un bene rifugio in un vero e proprio bene di investimento, dall’altro la perdurante crisi economica che costringe molte famiglie a vendere oggetti preziosi per acquistare la disponibilità di denaro liquido;

peraltro, si consideri che le procedure amministrative per l’apertura di un punto vendita di oro usato sono piuttosto snelle (oltre che possedere i requisiti di incensurabilità e onorabilità, è necessario il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza da parte della questura previa comunicazione al comune di inizio attività, e apertura della partita IVA; non è, invece, necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio Italiano dei Cambi).

Evidenziato che

ogni negozio che acquista e vende oro si attiene ad un proprio listino e può effettuare le proprie valutazioni di stima (le quotazioni ufficiali delle borse internazionali e delle mercuriali sono, infatti, meramente indicative e non vincolanti), ciò che - in molti casi - si traduce in una truffa ai danni del consumatore (art. 640 c.p.), spesso ignaro di peso e carati del materiale e comunque non in grado di effettuare una valutazione e un calcolo valoriale esatti;

ulteriormente, vi sono casi limite in cui il materiale commerciato è totalmente falso e privo di valore economico.

Evidenziato, altresì, che

frequentemente, le attività di “compro oro” sono soggette a infiltrazioni da parte delle associazioni mafiose, che utilizzano tali attività come copertura per riciclare proventi illeciti (configurandosi, pertanto, la fattispecie penale del riciclaggio, art. 648 bis c.p.);

i rilevanti introiti prodotti dall’esercizio di tali attività rappresentano, pertanto, capitali di illecita provenienza in quanto derivanti da un’attività di per sé stessa criminosa;

più in generale, spesso alle attività di “compro oro” si associano episodi criminogeni, come comprovato dai dati diffusi dalla Guardia di Finanza, secondo cui i sequestri di pietre preziose nei settori di falso, truffa, contraffazione, usura, ricettazione e violazione delle leggi di pubblica sicurezza ammontano (per tutto il 2009 e nei primi dieci mesi del 2010) a oltre 2 milioni di euro, e vicini alla stessa cifra sono quelli relativi alla minuteria e agli oggetti di gioielleria.

Viste

la L.R. 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);

la L.R. 4 dicembre 2003, n. 4 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);

la L.R. 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile);

la L. 17 gennaio 2000, n. 7 (Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998);

il documento esplicativo della Banca d’Italia del 26 giugno 2001, recante “Chiarimenti in materia di oro”.

Impegna la Giunta regionale

a promuovere, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, un’attività di monitoraggio che consenta di censire i punti vendita attualmente operanti sul territorio regionale;

a promuovere e attuare, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, iniziative tese all’informazione e all’educazione del consumatore in ordine alle problematiche e criticità sottese alle attività di “compro oro”, al fine di evitare pregiudizi economici causati da condotte truffaldine eventualmente poste in essere dai commercianti;

in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 3/11 cit., a promuovere e realizzare interventi di prevenzione primaria e secondaria al fine di evitare l’infiltrazione, l’espansione e il radicamento nel territorio regionale delle associazioni criminose che si avvalgono delle attività “compro oro” per riciclare i proventi illeciti;

più in generale, con l’obiettivo di realizzare un sistema integrato di sicurezza e promuovere l’ordinata e civile convivenza, a valorizzare ed incrementare - nei limiti delle proprie competenze - le azioni volte a prevenire e contrastare i rischi di proliferazione dei fenomeni criminosi collegati alle attività di “compro oro”;

a sollecitare il Parlamento nazionale ad adottare una normativa che, nel rispetto delle norme nazionali ed europee che regolano la libera iniziativa economica, dia garanzia di omogeneità procedurale su tutto il territorio nazionale, permetta una mappatura aggiornata dei punti vendita, garantisca un’efficace azione di controllo e monitoraggio su detti esercizi e sulla liceità dell’attività svolta.

Approvata all’unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 26 ottobre 2011

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