Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul progetto di perforazione e messa in produzione dei pozzi Muzza 5dir e Muzza 6dir in comune di Castelfranco Emilia, attivata da Gas Plus Italiana SpA - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
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a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di perforazione e messa in produzione dei pozzi “Muzza 5dir” e “Muzza 6dir” in comune di Castelfranco Emilia, nell’ambito della concessione di coltivazione idrocarburi “Recovato”, proposto da Gas Plus Italiana SpA, poiché le attività ivi previste, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 7 settembre 2010, sono nel complesso ambientalmente compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto in esame, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:
1. l’idoneità delle operazioni di ripristino dovrà essere documentata a mezzo di esecuzione di campioni di suolo, le cui analisi dovranno attestare caratteristiche chimiche inferiori a quelle indicate dal Titolo V, parte IV, del DLgs 152/06; il piano di campionamento dovrà essere preventivamente concordato con la Provincia di Modena, il Comune di Castelfranco Emilia e con ARPA - Sezione Provinciale di Modena a cui dovranno essere prodotti successivamente i risultati delle analisi effettuate;
2. qualora non fosse possibile ricollocare in sito il terreno di scotico, ai sensi dell’art. 186, commi 1 e 2, del DLGS 4/08, che fornisce disposizioni correttive ed integrative al DLGS 152/06, prima dell’invio al sito di destinazione finale, dovrà essere presentato al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna e ad ARPA territorialmente competente, per l’approvazione, il relativo progetto di utilizzo che dovrà dimostrare la compatibilità del materiale col sito di destinazione; in assenza di detta approvazione tutto il materiale di risulta non riutilizzato in loco dovrà essere smaltito in discarica, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
3. per consentire le dovute attività di verifica e controllo, Gas Plus Italiana SpA dovrà comunicare, almeno gg 30 prima, la data di inizio delle attività a Provincia di Modena, Comune di Castelfranco Emilia e ARPA – Sezione Provinciale di Modena;
4. al fine di conformarsi alle norme introdotte dal DLgs 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al DLgs 152/06”, dovrà essere aggiornata l’autorizzazione alle emissioni rilasciata dalla Provincia di Modena con determina n. 826 del 9/9/2004; nel nuovo atto oltre ai valori limite per l’emissione definita “Soffione atmosferico” (rigenerazione glicole), dovranno essere indicate la Potenzialità nominale massima di trattamento (150.000 Smc/giorno), la Capacità produttiva massima (50.000.000 Smc/anno) e dovrà essere prescritto al gestore di presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente dati produttivi relativi all’anno solare precedente; dovrà, inoltre, essere prescritto che il Gestore proceda ad una valutazione di fattibilità del recupero o smaltimento del gas presente nei vapori di rigenerazione dei glicoli e che lo stesso adotti tutte le misure atte al contenimento/abbattimento delle emissioni diffuse e fuggitive;
5. con riferimento all’impatto acustico atteso, la Società proponente, preliminarmente all’attivazione del cantiere, dovrà richiedere specifica deroga ai limiti di inquinamento acustico previsti dal DPCM 14/11/1997 sulla base della delibera di Giunta Regionale 45/02, al Comune di Castelfranco Emilia; in ogni caso la Società proponente è tenuta ad assumere e comunicare al Comune tutti i provvedimenti necessari a contenere il più possibile il disturbo, considerato che il comma 2 dell’art. 11 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 prevede che le autorizzazioni in deroga debbano garantire, a tutela dei ritmi biologici, almeno il riposo notturno;
6. per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere:
a) con riferimento alla componente atmosfera, dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione dettagliate nel SIA, ed in particolare:
- - si dovrà procedere alla bagnatura periodica dell’area oggetto di intervento e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
- - i mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dovranno essere dotati di idonei teli di copertura e dovranno essere conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
- - dovrà essere rispettata la velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
b) l’impermeabilizzazione della vasca per lo stoccaggio provvisorio dei fluidi esausti e lo stoccaggio industriale effettuata con teli in PVC, dovrà garantire il completo isolamento dei materiali stoccati evitando percolazioni verso gli acquiferi sotterranei;
c) il sistema di contenimento delle acque meteoriche provenienti dal piazzale, dovrà essere mantenuto in efficienza durante tutto il periodo di attività;
d) le macchine e le attrezzature di cantiere utilizzate dovranno essere conformi alle Direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana;
e) le eventuali cisterne di gasolio che si riterrà necessario predisporre, a supporto dei mezzi utilizzati durante la fase di cantiere, dovranno essere disposte fuori terra e dotate di bacino di contenimento;
f) all’interno del cantiere dovrà inoltre essere presente, in pronto utilizzo qualora si renda necessario, materiale assorbente da utilizzarsi in caso di situazioni di emergenza legate a sversamenti accidentali sul suolo di sostanze liquide inquinanti, di cui dovrà essere peraltro data, prontamente, comunicazione alle Autorità competenti;
7. prima dell’inizio della fase di cantierizzazione, Gas Plus Italiana SpA dovrà fornire ad ARPA – Sezione Provinciale di Modena, copia dei titoli abilitativi delle ditte che si occuperanno del trasporto e della gestione rifiuti; resta fermo che in tutte le fasi operative dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di rifiuti;
8. con riferimento alle infrastrutture stradali utilizzate per il transito dei mezzi da e per l’area di cantiere:
a) preventivamente all’attivazione del cantiere dovrà essere valutato, con i competenti Servizi provinciali e/o comunali, lo stato di consistenza/conservazione degli assi viari da utilizzare;
b) le eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture stradali necessarie al passaggio dei mezzi dovranno essere concordate con i competenti Servizi provinciali e/o comunali, che dovranno esprimere specifico nulla osta/autorizzazione alla loro esecuzione;
c) eventuali danni causati alle infrastrutture stradali dai mezzi in transito da e per il cantiere, dovranno essere immediatamente segnalati dalla Società proponente ai competenti Servizi provinciali e/o comunali: Gas Plus Italiana SpA è tenuta al ripristino, a propria cura e spese, delle condizioni preesistenti, secondo le indicazioni tecniche e i tempi forniti dai competenti Servizi provinciali e/o comunali;
d) a garanzia di quanto sopra prescritto, il proponente dovrà prestare apposita fidejussione nella misura indicata dai competenti Servizi provinciali e/o comunali successivamente alla valutazione di cui al punto a) e prima dell’attivazione del cantiere;
9. il monitoraggio della subsidenza dovrà continuare secondo la tempistica e le metodiche già in essere, ampliando la relazione annuale con l’inserimento di una corografia che comprenda i tematismi evidenziati negli elaborati presentati ad integrazione del SIA [vedi allegato 11, pag. 3, par. 5, punti 5 e 6]; in particolare dovranno essere prodotte due cartografie a isolinee:
- velocità di movimento verticale del suolo nel periodo 2005-2011 (e anni successivi), equidistanza pari a mm 2;
- movimenti verticali del suolo nel periodo 2010-2011 (e successive annualità);
le isolinee dovranno essere riportate su una base cartografica in scala 1:25.000 corredata dal grafico delle linee di livellazione con l’ubicazione dei singoli capisaldi e dalla proiezione del giacimento in superficie (perimetro); sulla base delle risultanze dei monitoraggi in essere, la Regione Emilia-Romagna valuterà l’eventuale necessità di attivare ulteriori sistemi di controllo;
c) di dare atto che il parere dovuto ai sensi dell’art. 18 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Provincia di Modena e dal Comune di Castelfranco Emilia, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che la AUSL di Modena – Dipartimento Sanità Pubblica, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole con lettera acquisita al protocollo regionale con n. 218932 del 7 settembre 2010;
e) di dare atto che la Conferenza di Servizi non ha ritenuto di dover procedere ad una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, ma, al fine di conformarsi alle norme introdotte dal DLgs 29 giugno 2010, n.128 “Modifiche ed integrazioni al DLgs 152/06”, ha ritenuto di procedere all’aggiornamento dell’autorizzazione in essere rilasciata dalla Provincia di Modena con determina n. 826 del 9/9/2004: detto atto, rilasciato con determina della Provincia di Modena n. 204/10 dell’ 8 settembre 2010, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
f) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente Gas Plus Italiana S.p.A.;
g) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – UNMIG Divisione I; al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – UNMIG Divisione II; alla Provincia di Modena; al Comune di Castelfranco Emilia; al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna; ad ARPA - Sez. Prov.le di Modena; ad AUSL di Modena - Dipartimento Sanità Pubblica; ad ARPA Direzione Tecnica;
h) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 6 (sei);
i) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
j) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.