a) di rilasciare alla Società Industria Pietrisco SIP SpA. con sede in Strada del Bergamino n.16 a Madregolo di Collecchio (PR), P. IVA 00162770341, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 3 pozzi esistenti, ubicati in destra idraulica del fiume Taro, all’interno dello stabilimento industriale per la produzione di inerti della Società Industria Pietrisco SIP SpA, presso Madregolo, sul foglio 53, mappali 34 e 35 del N.C.T. del Comune di Collecchio (PR), per uso industriale e igienico, con una portata massima di 40 l/s (0,4 moduli) e un volume non superiore a 197.640 m3/anno per uso industriale e una portata massima di 1,5 l/s (0,015 mod.) e un volume non superiore a 2.376 m3/anno per uso igienico;
b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
c) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2012;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 12/7/2010 n. 7485.
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 Fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/01, la concessione è valida fino al 31/12/2012 con possibilità di rinnovo qualora entro tale termine venga attuata la riduzione del prelievo di almeno il 10% e siano posti in essere gli ulteriori interventi volti al risparmio idrico ed all’ottimizzazione dell’uso della risorsa secondo le modalità indicate nel presente disciplinare di concessione;
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;
- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.