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LL. RR. n. 24/01 e n. 7/10 - Procedure operative relative alle modalità di concessione di garanzie fidejussorie di cui al Protocollo d'intesa 18 maggio 2010 promosso dalla Prefettura di Bologna per la sospensione delle procedure di sfratto. Concessione contributo alla Provincia di Bologna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, che disciplina l’intervento pubblico nel settore abitativo al fine di intervenire sulle condizioni abitative delle famiglie meno abbienti e di quelle in particolari situazioni di difficoltà;

Vista la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 7, che all’art. 11 autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare alla costituzione di un Fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli ammobili un’intesa per la sospensione dell’esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate;

Visto il Protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Enti locali, Associazioni dei proprietari, Organizzazioni sindacali degli inquilini, Istituti di credito e fondazioni bancarie per la sospensione delle procedure di sfratto per morosità relative ad immobili ad uso abitativo attualmente in corso, sottoscritto in data 18 maggio 2010;

Vista la propria deliberazione n. 621 del 24 maggio 2010 recante: “Adesione della Regione Emilia-Romagna al protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Enti locali, associazioni dei proprietari, organizzazioni sindacali degli inquilini, istituti di credito e fondazioni bancarie per la sospensione delle procedure di sfratto per morosità relative a uso abitativo attualmente in corso. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione, Provincia di Bologna e Fondazioni bancarie aderenti al Protocollo d’intesa”;

Dato atto che:

– in data 27 maggio 2010 è stata firmata la convenzione tra Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione del Monte di Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Provincia di Bologna per la costituzione di un Fondo di garanzia finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini sfrattati che sottoscrivono con i proprietari di immobili l’intesa di cui all’art. 2 del Protocollo d’intesa approvato con la citata deliberazione 621/10 per la sospensione per 12 mesi dell’esecuzione della procedura di sfratto a fronte del pagamento di un canone mensile ridotto in misura non inferiore all’80% rispetto al canone originario di affitto;

– all’art. 1 della suddetta convenzione viene quantificato in 900.000,00 Euro l’ammontare del Fondo di garanzia ripartito pro quota come di seguito specificato:

  • Regione Emilia-Romagna 400.000,00 Euro
  • Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 250.000,00 Euro
  • Fondazione del Monte di Bologna 200.000,00 Euro
  • Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 50.000,00 Euro;

– tale quota in termini finanziari trova copertura sul Capitolo di spesa 32059 “Contributi agli Enti locali per la costituzione di fondi di garanzia per emergenza abitativa” (art. 11, L.R. 23 luglio 2010, n. 7) nell’ambito dell’U.P.B. 1.4.1.2.12290 – Sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione a valere sull’esercizio di Bilancio 2010;

– l’importo suddetto dovrà essere assegnato e concesso ai fini dell’accreditamento a favore della Provincia di Bologna, individuata quale ente gestore del Fondo in oggetto ai sensi dell’art. 5 del Protocollo d’intesa;

Ritenuto, per quanto sopra premesso,di assegnare e concedere la somma di 400.000,00 Euro alla Provincia di Bologna per le finalità previste nel citato Protocollo d’Intesa;

Visto l’art. 11, comma 2, della citata L.R. 7/10 che stabilisce che le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta Regionale;

Ritenuto opportuno, dato il ruolo di Ente gestore della Provincia di Bologna, mutuare le modalità suddette da quelle attualmente in atto presso la Provincia stessa;

Considerato che:

– in data 13 ottobre 2010 il Vice Presidente della Provincia di Bologna trasmette con nota prot. n. 166364/2010 la procedura operativa concordata e condivisa con tutti gli interessati relativa ai passaggi procedurali del Protocollo d’intesa citato;

– le procedure suddette sono riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma 2, della L.R. 40/01 e che, pertanto, l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

– n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali e s.m.”;

– n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente e s.m.”;

– n. 1720 del 4 dicembre 2006 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07 e s.m.”;

– n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e nell’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento ed aggiornamento della delibera 450/07 e s.m.”;

– n. 1773 del 27 luglio 2009 concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2009)”;

Viste:

– la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 ”Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavori nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;

– le LL.RR. 22 dicembre 2009, nn. 24 e 25;

– le LL.RR. 23 luglio 2010, nn. 7 e 8;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare le procedure operative relative alle modalità di concessione di garanzie fidejussorie di cui al Protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Enti locali, associazioni dei proprietari, Organizzazioni sindacali degli inquilini, Istituti di credito e Fondazioni bancarie per la sospensione delle procedure di sfratto per morosità relative ad uso abitativo attualmente in corso riportate nell’allegato A, parte integrante del presente atto;

2) di assegnare e concedere sulla base di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la somma di 400.000,00 euro alla Provincia di Bologna, Via Zamboni 13, 40126 Bologna, per le finalità previste dal suddetto Protocollo d’Intesa;

3) di procedere, con il presente provvedimento, all’assunzione dell’onere finanziario di spesa di 400.000,00 Euro, registrato al n. 3238 di impegno sul Capitolo di spesa 32059 “Contributi agli Enti locali per la costituzione di fondi di garanzia per emergenza abitativa” (art. 11, L.R. 23 luglio 2010, n. 7) nell’ambito dell’U.P.B. 1.4.1.2.12290 – Sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 che presenta la necessaria disponibilità;

4) di dare atto che alla liquidazione complessiva del contributo in un’unica soluzione provvederà il dirigente del Servizio Regionale competente ai sensi della L.R. 40/01 ed in applicazione della propria deliberazione 2416/08 e s.m. con proprio atto formale ad esecutività del presente provvedimento al fine di consentire alla Provincia di Bologna di addivenire alla costituzione del Fondo economico-finanziario necessario per il raggiungimento della finalità prevista all’art. 11 della L.R. 7/10 e dai provvedimenti citati in premessa;

5) di pubblicare nel Bur regionale telematico la presente deliberazione.

ALLEGATO A

Procedure operative relative alle modalità di concessione di garanzie fidejussorie di cui al Protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Enti locali, Associazioni dei proprietari, Organizzazioni sindacali degli inquilini, Istituti di credito e Fondazioni bancarie per la sospensione delle procedure di sfratto per morosità relative ad immobili ad uso abitativo attualmente in corso. 

1) Oggetto del Protocollo

E’ prevista la sospensione per 12 mesi dell’esecuzione della procedura di sfratto già convalidata, a fronte del pagamento, da parte dell’inquilino e a decorrere dal momento dell’accordo, di un canone mensile di locazione in misura ridotta non inferiore all’80% del canone originario di affitto.

L’inquilino, qualora si trovi nella difficoltà di corrispondere il canone ridotto di cui al comma precedente, può ottenere un finanziamento pari al massimo al 30% del canone annuo originario di affitto, da parte delle Banche aderenti al Protocollo in oggetto.

Tale finanziamento verrà garantito da un apposito Fondo di garanzia costituito con risorse versate dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Fondazioni bancarie aderenti al Protocollo in oggetto.

Il Fondo di garanzia suddetto è gestito dalla Provincia di Bologna. 

2) Condizioni per accedere al beneficio

Avere in corso una procedura di sfratto per morosità relativa ad immobili ad uso abitativo con provvedimento esecutivo di rilascio emesso dal tribunale, convalidato tra il 1° gennaio 2009 e il 18 maggio 2010.

Avere in pendenza procedimenti di sfratto per morosità non ancora esecutivi.

Consenso del proprietario dell’alloggio.

3) Durata del beneficio

Nel caso di procedura di sfratto convalidata tra il 1° gennaio 2009 e il 18 maggio 2010, il beneficio durerà dodici mesi a partire dalla sottoscrizione dell’Intesa con il proprietario dell’alloggio.

Nel caso di pendenza di procedimenti di sfratto per morosità non ancora esecutivi il beneficio cessa il 17 maggio 2011, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dell’Intesa con il proprietario.

4) Obblighi per l’inquilino

Pagamento di un canone mensile di locazione in misura ridotta non inferiore all’80% del canone originario di affitto per 12 mesi con le seguenti modalità:

  • nel caso di procedura di sfratto convalidata, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Intesa con il proprietario e per i 12 mesi successivi;
  • nel caso di procedura non ancora esecutiva a partire dal 18 maggio 2010 e per i 12 mesi successivi.

Nel caso in cui l’inquilino non sia in grado di pagare l’80% del canone ma possa sostenere il pagamento di una percentuale non inferiore al 50% dell’importo del canone originario di affitto la quota rimanente, per un importo non superiore al 30% dell’importo originario, potrà godere di un finanziamento erogato da parte di Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. o di UniCredit Banca S.p.A., in quanto soggetti firmatari del Protocollo d’intesa. 

5) Modalità per accedere al prestito bancario da parte dell’inquilino

L’inquilino si presenta ad una delle Agenzie di Cassa di Risparmio in Bologna o di UniCredit Banca S.p.A. con l’Intesa sottoscritta dal proprietario dell’alloggio, l’ultima busta paga percepita o l’ultima dichiarazione dei redditi presentata e la richiesta di finanziamento bancario.

6) Procedure per l’erogazione del prestito bancario all’inquilino

L’Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna o di UniCredit Banca S.p.A. effettua le verifiche relative alle condizioni soggettive dell’inquilino e, in caso di esito positivo, delibera l’erogazione, al tasso di provvista, di un finanziamento bancario di importo non superiore al 30% dell’importo originario del canone annuale entro una settimana dalla richiesta, verificata la disponibilità del Fondo di garanzia.

L’inquilino sottoscrive un incarico continuativo all’Istituto di credito di bonificare i suddetti importi direttamente al proprietario dell’alloggio, tramite rate trimestrali anticipate.

Le rate successive alla prima verranno erogate dall’Istituto di credito dietro presentazione da parte dell’inquilino delle ricevute di versamento rilasciate dal proprietario dell’alloggio attestanti il regolare pagamento del canone mensile di locazione rideterminato come sopra.

Il finanziamento erogato dovrà essere restituito, da parte dell’inquilino, con rate fino a 48 mensilità a partire dal nono mese dalla prima erogazione del prestito.

7) Decadenza dei benefici

In caso di mancata erogazione del prestito bancario l’Intesa sottoscritta con il proprietario dell’alloggio perde efficacia.

In caso di inadempimento da parte dell’inquilino del versamento al proprietario di tre rate del canone rideterminato o di mancato versamento all’Istituto di credito di tre rate del prestito concesso, l’inquilino stesso decade dal beneficio accordato, l’accordo sospensivo tra le parti si intende risolto e si apre la procedura di esecuzione dello sfratto in corso.

8) Attivazione del Fondo di garanzia

Verificato da parte dell’Istituto di credito il mancato pagamento di due rate del prestito da parte dell’inquilino, lo stesso Istituto ne informa il Gestore del Fondo di garanzia, la Provincia di Bologna.

Verificato il mancato pagamento da parte dell’inquilino della terza rata del prestito, l’Istituto di credito avanza formale richiesta di attivazione del Fondo di garanzia al Gestore dello stesso, la Provincia di Bologna, che provvederà a riconoscere all’Istituto, entro 90 giorni dalla richiesta, le somme relative con utilizzo del Fondo di garanzia.

9) Rendicontazione

La Provincia di Bologna provvederà a trasmettere, con cadenza semestrale, la rendicontazione economico-finanziaria sull’utilizzo del contributo percepito al competente Servizio della Regione Emilia-Romagna.

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