Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Campagna impianto mobile per trattamento rifiuti inerti” nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC) presentato dalla Ditta “C.e.i.s.a. SpA” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. possono essere sottoposti ad operazioni di recupero le tipologie di rifiuti di cui ai seguenti codici CER per un quantitativo massimo non superiore a 2.200 ton: 170904, 170101, 170102, 170103, 170802;
  2. l’attività lavorativa deve essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, e per un periodo massimo pari a 60 giorni lavorativi;
  3. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
  4. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;
  5. relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero, nei casi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all’art. 190 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);
  6. i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;
  7. nell’ambito della successiva fase di comunicazione della campagna di attività ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., è fatto obbligo di presentare alla Provincia di Forlì-Cesena apposita valutazione previsionale di impatto acustico, da trasmettere anche ad Arpa e al Comune di Sogliano al Rubicone, da redigersi ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e della L.R. 10 agosto 2001, n. 13, contenente anche copia del l’attestato di tecnico competente in acustica;
  8. la suddetta valutazione previsionale di impatto acustico dovrà tenere in adeguata considerazione anche gli effetti sul clima acustico di zona della strada SP13 adiacente all’impianto e, nel caso si prevedano livelli di pressione acustica eccessivi, dovrà contenere indicazioni circa le misure di mitigazione acustica che la Ditta intende porre in essere al fine di rispettare i limiti acustici vigenti nell’area in esame, soprattutto in relazione al recettore più sensibile (quali ad esempio barriere mobili di altezza adeguata da disporre lungo la totalità dei lati sud ed est dell’area indicata quale “Accumulo M.P.S.” nella planimetria “Logistica di cantiere”, al fine di rispettare i limiti vigenti presso il recettore suddetto);
  9. in relazione al punto precedente, e fatta comunque salva la facoltà del Proponente di richiedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della DGR 21 gennaio 2002, n. 45, da richiedere e ottenere nei modi e nei tempi previsti dalla citata DGR n. 45/2002;
  10. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  11. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  12. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
  13. deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE;
  14. deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle M.P.S. prodotte;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta C.e.i.s.a. S.p.A.; alla Provincia di Forlì-Cesena; al Comune di Sogliano al Rubicone; all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena; all’AUSL di Forlì;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.

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ultima modifica 2010-11-23T10:05:55+01:00

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