Deliberazione n. 812 del 22 maggio 2023 "Calendario venatorio regionale - stagione 2023/2024". Inserimento della Moretta "Aythya fuligula" tra le specie cacciabili. Posticipo chiusura della stagione venatorie per le specie Lepre "Lepus europaeus", Fagiano "Phasianus colchicus", Starna "Perdix perdix" e Pernice rossa "Alectoris rufa"
Richiamati:
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);
Rilevato che l’art. 7 della predetta Direttiva 2009/147/CE, secondo cui “in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale” ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l’art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010);
Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare:
- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;
- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi siano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 8/1994;
Viste, altresì:
- la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:
- l'art. 50, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l’esercizio della caccia tramite il calendario venatorio regionale, che indica:
- le specie di mammiferi e uccelli selvatici di cui è consentito l’esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
- le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
- il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
- il periodo in cui l’addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
- l'art. 50, comma 2, il quale dispone che il calendario venatorio autorizza inoltre l’esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
- l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell’ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
- il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 a seguito dell’esito favorevole della procedura di VIncA, ed in particolare la Parte 2 “OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE”, punto 5 “Gestione venatoria delle specie migratrici di interesse conservazionistico”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- 812 del 22 maggio 2023 con cui è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023-2024;
- 1518 dell’11 settembre 2023, con cui, in ottemperanza all'Ordinanza del TAR Emilia-Romagna n. 543 del 7 settembre 2023, sono state adottate specifiche disposizioni in merito all’inizio della stagione venatoria alla selvaggina stanziale e migratoria e alle giornate aggiuntive a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo, dal 1° ottobre al 30 novembre;
- 1608 del 25 settembre 2023 con cui è stato integrato il Calendario venatorio regionale 2023/2024 con la specie Moriglione;
Richiamati inoltre:
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa";
- il Regolamento (UE) n. 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante “modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide”;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l’art. 38;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- la propria deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018, successivamente modificata con propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 “Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE”;
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall’ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il “Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria” a cura di M. Spagnesi, S. Toso, R. Cocchi e V. Trocchi (ISPRA), predisposto in ottemperanza all'art. 10, comma 11, della Legge n. 157/1992;
- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017, acquisita agli atti con nota prot. n. PG/2017/0267033 avente ad oggetto “Determinazione delle date d’inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali”;
Rilevato:
- che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall’inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale;
- che esiste un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell’inverno e che l’individuazione della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile suggerito anche da INFS (oggi ISPRA) in fase di elaborazione della Legge n. 157/1992;
Atteso che:
- con nota prot. n. 0666673.U del 10 luglio 2023 il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha richiesto il previsto parere all’ISPRA sulla proposta di inserire in calendario la Moretta per la stagione 2023-2024 e sulla formazione obbligatoria per i cacciatori di questa specie ai fini del rilascio della relativa abilitazione;
- ISPRA ha espresso parere con nota Prot. n.0043437/2023 del 4 agosto 2023, acquisita agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. n. 0786738.E di pari data;
Rilevato che in Emilia-Romagna la Moretta (Aythya fuligula) è stata protetta a partire dalla stagione venatoria 2012-2013, in considerazione della possibilità di abbattimento accidentale della congenere Moretta tabaccata (Aythya nyroca), specie considerata in pericolo dalla Lista rossa italiana (2021), come richiesto da ISPRA in conformità alle indicazioni riportate nel Piano d’Azione Nazionale della Moretta tabaccata (Melega, 2007);
Valutati attentamente i contenuti e le motivazioni espresse da ISPRA nel citato parere prot. n. 0786738.E del 4 agosto 2023 e nel documento tecnico allegato denominato “Possibilità di inserimento della Moretta ‘Aythya fuligula’ nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia”, così come nel parere relativo alla proposta di calendario venatorio 2023-2024, assunto agli atti con prot. n. 0381342.E del 18 aprile 2023, che suggerisce di chiudere la caccia a tutte le specie di anatidi in un’unica data, per prevenire errori di identificazione, limitare il disturbo all’avifauna e rendere più efficace la vigilanza venatoria;
Richiamate le seguenti prescrizioni contenute nel citato documento tecnico:
- il periodo di prelievo va ristretto dal 1° novembre al 20 gennaio per ridurre l’impatto sulla popolazione nidificante di Moretta tabaccata;
- la specie va cacciata solo da appostamento fisso, con il limite giornaliero di 2 capi e stagionale di 5 capi per cacciatore;
- il carniere stagionale non deve superare, nelle regioni in cui la specie è stata cacciata in anni recenti, il 50% del numero medio di abbattimenti della specie effettuati nelle ultime 3 stagioni venatorie;
- il prelievo venatorio va vietato, oltre che nelle ZPS ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera g del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 ottobre 2007, anche nelle aree contigue ai parchi;
- deve essere rispettato il Regolamento UE 2021/57 in materia di restrizioni del piombo nelle munizioni;
- il prelievo della specie è riservato ai cacciatori titolari o frequentatori di appostamento fisso agli acquatici, che hanno frequentato un corso, validato da ISPRA e coordinato dall’Amministrazione regionale, sulla biologia, la conservazione e l’identificazione delle anatre tuffatrici italiane e superato l’esame finale. I suddetti cacciatori dovranno fornire informazioni circa eventuali abbattimenti accidentali di Moretta tabaccata e comunicare alla Regione gli abbattimenti al termine di ogni giornata di caccia;
- deve essere attuato da parte della Regione un piano regionale per il miglioramento ambientale degli habitat di Moretta e Moretta tabaccata;
Considerato che ISPRA, nel parere prot. n. 0786738.E del 4 agosto 2023, ritiene accettabile che la quota regionale del 50% del numero medio di abbattimenti sia calcolata con riferimento alla sola stagione venatoria 2011-2012 di cui si dispongono i dati relativi agli abbattimenti di Moretta e che la quota sia fissata quindi in 101 individui;
Ritenuto di rispettare tutte le indicazioni suggerite da ISPRA, tranne la data di fine prelievo del 20 gennaio 2024 per le seguenti motivazioni:
- la data di fine prelievo al 31 gennaio 2024 è precedente alla decade di inizio della migrazione preriproduttiva fissata dai Key Concepts 2021 per la Moretta (prima decade di febbraio);
- gli errori di identificazione durante l’esercizio venatorio sono ridotti al minimo in quanto la Moretta si caccia da appostamento fisso e non vi sono dati che supportano la tesi di maggiori errori nel riconoscimento delle specie dopo la terza decade di gennaio;
- il disturbo all’avifauna in generale è molto ridotto nella caccia da appostamento fisso;
- nessun Organo competente in materia di vigilanza ha sollevato una tale esigenza operativa; al contrario la vigilanza venatoria è facilitata dalla presenza dei capanni da caccia;
Ritenuto pertanto, alla luce del parere Ispra e del documento “Possibilità di inserimento della Moretta ‘Aythya fuligula’ nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia”:
- di prevedere la caccia alla Moretta da mercoledì 1° novembre 2023 a mercoledì 31 gennaio 2024, con un carniere massimo giornaliero di 2 capi e stagionale di 5 capi per cacciatore, utilizzando come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 50 % del carniere dell’ultima stagione venatoria in cui la specie è stata cacciabile – 203 morette nel 2011/2012 – pari a 101 capi;
- di consentire il prelievo della Moretta soltanto ai cacciatori che siano in possesso di abilitazione venatoria, oltre a specifica abilitazione ottenuta a seguito di frequenza di apposito corso di formazione e superamento di esame pubblico;
- di consentire il prelievo della Moretta soltanto dagli appostamenti fissi in zona umida, autorizzati in ATC e dalle strutture fisse in zona umida collocate all’interno delle AFV;
Considerato che, per garantire il rispetto dei limiti imposti, viene utilizzato come strumento di rendicontazione il portale regionale “Gestione interventi di caccia e controllo” all’interno del quale i cacciatori dovranno indicare per ciascuna giornata il numero di capi abbattuti e su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a 101 Morette;
Preso atto che il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale (CAD)", all'art. 64 comma 3-bis afferma che "… le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete...", ne consegue che il suggerimento di ISPRA di “prevedere l’obbligo di notifica sul portale regionale da parte del cacciatore immediatamente dopo l’abbattimento” implicherebbe l'obbligo per il cacciatore di dotarsi di SPID (od equivalenti CIA e CNS) e di uno smartphone;
Atteso che molti cacciatori potrebbero non possedere uno smartphone per la registrazione immediata per cui si conferma l’obbligo di registrazione entro la fine della giornata di caccia, in quanto tale modalità non favorisce abbattimenti illegali e permette comunque all’ente di avere un dato reale;
Considerato altresì che la moretta non è presente nell’elenco delle specie indicate sul tesserino venatorio 2023-2024 e che è necessario approvare un tesserino cartaceo per la segnatura dei capi subito dopo l’abbattimento accertato;
Rilevata pertanto la necessità di procedere ad integrare il “Calendario venatorio regionale - Stagione 2023/2024”, approvato con deliberazione n. 812/2023, con la specie Moretta (Aythya fuligula), di approvare il tesserino cartaceo per la segnatura dei capi, di cui all’Allegato 1 parte integrale e sostanziale del presente atto;
Atteso inoltre che:
- con nota prot. n. 0936963.U del 14 settembre 2023, il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha richiesto il parere ad ISPRA per prolungare la chiusura della stagione venatoria alle specie lepre, fagiano, starna e pernice rossa nel mese di dicembre, rispetto alle date stabilite nel calendario approvato con la citata deliberazione 812/2023, per poter recuperare le giornate di caccia perse in seguito al posticipo dell’inizio della stagione venatoria dal 17 settembre al 1° ottobre 2023;
- ISPRA, con nota prot. n. 0050988/2023 del 26 settembre 2023, acquisita agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con prot. n. 0981666.E di pari data, ha espresso parere favorevole alla chiusura della caccia nella giornata di domenica 10 dicembre 2023 per la lepre e il fagiano in ATC e per la starna e la pernice rossa in ATC e in AFV;
Ritenuto pertanto di posticipare la chiusura della stagione venatoria a domenica 10 dicembre 2023 per la lepre e il fagiano in ATC e per la starna e la pernice rossa in ATC e in AFV;
Richiamata infine la nota del Ministero dell’Ambiente prot.n. 13415 del 25 febbraio 2020 “Indirizzi operativi. Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6, paragrafi 3 e 4 – Pianificazione attività faunistico-venatoria ed ittica” con la quale vengono fornite alcune precisazioni in merito ai contenuti delle citate “Linee guida” pubblicate in G.U. Serie generale n.303 del 28/12/2019 ed in particolare che qualora i calendari venatori discendano da Piani Faunistici già assoggettati a procedura integrata VAS-VIncA non dovranno essere nuovamente assoggettati a VIncA;
Tenuto conto che la non necessarietà di una ulteriore VIncA specificamente rilasciata sul calendario venatorio, in presenza di un piano faunistico-venatorio già assoggettato a procedura integrata VAS-VIncA, è stata confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, da ultimo in particolare nelle ordinanze TAR Emilia-Romagna – sezione seconda – n. 420/2022 e del Consiglio di Stato – sezione terza - n. 5027/2022, nonché nella sentenza del TAR Emilia-Romagna – sezione seconda – n. 147/2023;
Considerato tuttavia che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha richiesto, tra l’altro, al competente Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane la Valutazione di Incidenza per il prelievo venatorio della moretta che interessa i Siti della Rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 4/2021, onde rafforzare la correttezza delle scelte operate nel calendario venatorio;
Acquisita, pertanto, agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura la Valutazione di Incidenza, ai sensi della L.R. 4/2021, art. 26, relativa al prelievo della moretta nella stagione 2023/2024, rilasciata dal competente Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane con nota prot. 0709577.I del 17 luglio 2023, che riporta il divieto di catturare o uccidere esemplari di Moretta (Aythya fuligula) in tutti i siti Natura 2000;
Richiamato il parere favorevole della Commissione assembleare II “Politiche Economiche” espresso nella seduta in data odierna, ai sensi dell’art. 50, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994;
Dato atto che si è provveduto, come stabilito all’art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, all’espletamento delle consultazioni con nota prot. 952050.U del 18 settembre 2023 e che le osservazioni trasmesse dalle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale sono trattenute agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:
- 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha attestato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
1) di integrare il “Calendario venatorio regionale - Stagione 2023/2024”, approvato con deliberazione n. 812 del 22 maggio 2023, con la specie Moretta (Aythya fuligula);
2) di autorizzare la caccia alla Moretta da mercoledì 1° novembre 2023 a mercoledì 31 gennaio 2024, con un carniere massimo giornaliero di 2 capi e stagionale di 5 capi per cacciatore, fissando una soglia massima regionale pari a 101 capi;
3) di consentire il prelievo della Moretta soltanto dagli appostamenti fissi in zona umida, autorizzati in ATC, e dalle strutture fisse in zona umida collocate all’interno delle AFV;
4) di consentire altresì il prelievo della Moretta soltanto ai cacciatori che siano in possesso di abilitazione venatoria, oltre a specifica abilitazione ottenuta a seguito di frequenza di apposito corso di formazione e superamento di esame pubblico;
5) di vietare la caccia alla Moretta nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) e nelle Aree contigue dei Parchi regionali;
6) di approvare il tesserino cartaceo di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovrà essere utilizzato per la segnatura dei capi di Moretta abbattuti;
7) di stabilire che, al fine di monitorare e garantire il rispetto del numero massimo di capi abbattibili nella stagione venatoria 2023/2024, i cacciatori utilizzino il portale regionale web “Gestione interventi di caccia e controllo”, all’interno del quale dovranno registrare, entro la fine della giornata di caccia, il numero di capi abbattuti su cui verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a 101 Morette;
8) di demandare al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura l’adozione di un atto di sospensione del prelievo prima del 31 gennaio 2024, al raggiungimento della soglia di 91 capi nel portale web “Gestione caccia in deroga”, al fine di prevenire lo sforamento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;
9) di posticipare la chiusura della stagione venatoria a domenica 10 dicembre 2023 per la lepre e il fagiano in ATC e per la starna e la pernice rossa in ATC e in AFV;
10) di confermare ogni altra disposizione prevista nella deliberazione di Giunta regionale n. 812/2023, con la quale è stato approvato il “Calendario venatorio regionale – Stagione 2023/2024” e successive modifiche e integrazioni;
11) di dare inoltre atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
12) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.