Correttivi al bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 149/2023, relativo agli interventi per trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci
Evidenziato che la L.R. n. 24 del 27 dicembre 2022 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (legge di stabilità regionale 2023)” all’art. 9 rubricato “Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci”, prevede la possibilità di concedere contributi per la realizzazione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale, trasbordato, nonché di servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo, in continuità con le precedenti misure di incentivazione previste dalle Leggi regionali 4 novembre 2009, n. 15, 30 giugno 2014, n.10 ed art. 10 della L.R. 19 dicembre 2019 n. 30, che hanno stimolato e realizzato la crescita del trasporto ferroviario contrastandone il forte calo prodotto dalle crisi economiche succedutesi negli anni, evitando l’erosione ed il collasso dell’intera filiera intermodale;
Richiamata la propria deliberazione n. 149 del 6 febbraio 2023 “Approvazione del bando attuativo relativo agli “Interventi per trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci" LR 24/2022”;
Dato atto che il predetto bando è stato pubblicato, unitamente alla citata propria deliberazione n. 149/2023, nel BURERT n. 35 del 9 febbraio 2023, nonché sul sito della Regione Emilia-Romagna;
Richiamate altresì:
- la propria deliberazione n. 318 del 6 marzo 2023, con la quale, a seguito di formali richieste di proroga della scadenza del termine di presentazione delle domande originariamente previsto per il 13 marzo 2023 - in ragione della manifestata esigenza, da parte degli aspiranti partecipanti al bando, di definire alcuni aspetti tecnico operativi e contrattuali con gli attori interessati ai nuovi servizi ferroviari - il termine per la presentazione delle relative richieste di contributo è stato prorogato al giorno 29 marzo 2023;
- la propria deliberazione n. 746 del 15 maggio 2023 recante “BANDO ATTUATIVO RELATIVO AGLI "INTERVENTI PER TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI: PARZIALE MODIFICA DGR 149/23 MEDIANTE ELEVAZIONE DEL CONTIRBUTO ANNUALMENTE CONCEDIBILE (ART. 9, COMMA 14, DELLA LR 24/22) E PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI RIMODULAZIONE DEI REQUISITI MINIMI RICHIESTI AL VERIFICARSI DI CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE (ART. 9 COMMA 9 DELLA LR 24/22);
- la determinazione della Responsabile dell’Area Lavoro Viabilità, Logistica Vie d’acqua e Aeroporti n. 11385 del 24 maggio 2023 recante “APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI "INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI" ART. 9 LR 24/22”;
Constatato che:
- il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025) approvato con Delibera assembleare n° 59 del 23/12/2021 e pubblicato nel BUR n. 379 del 31/12/2021, prevede, coerentemente con gli obiettivi fissati dal Ministero dei trasporti a livello nazionale, di conseguire un aumento del trasporto ferroviario di merci del 30% entro 2025 e una quota modale di circa il 13% rispetto all’anno 2013-2014;
- che il Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025 (PIAO 2023-2025), approvato con propria deliberazione n.380 del 13 marzo 2023, prevede, nell’ambito della linea di valore pubblico n. 6 “Promuovere una nuova mobilità sostenibile e il diritto alla mobilità”, quale obiettivo strategico n. 6, che le tonnellate di merci trasportate su ferrovia in Emilia-Romagna pari a 21,5 milioni dell’anno 2021, siano pari a 21,7 milioni nell’anno 2023 ed a 22,2 milioni nell’anno 2025 con la finalità di “Promuovere la sicurezza e la resilienza del territorio e sviluppare il sistema di protezione civile”;
Evidenziato che:
- è stata manifestata da parte di un’impresa beneficiaria l’esigenza di accorpare 2 servizi ammessi a contributo inseriti nella graduatoria di cui alla citata determinazione n. 11385 del 24.05.2023, evidenziando in particolare che ciò garantirebbe la riduzione dell’inquinamento ambientale, ottimizzando al contempo il fattore di carico (o riempimento) dei treni e razionalizzandone quindi la circolazione sulla rete ferroviaria;
- che tale richiesta rientra nelle finalità perseguite con l’art. 9, della L.R. n. 24/2022, in particolare:
- a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivi di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluviomarittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;
- b) incoraggiare il trasporto stradale all’uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluviomarittima;
- c) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione;
Ritenuta tale richiesta di accorpamento pienamente condivisibile, in quanto in linea sia con le finalità della L.R. n. 24/2022 sopra indicate (con una indiscutibile riduzione dell’inquinamento ambientale), che con le disposizioni contenute all’art. 4.1 del bando attuativo nella parte in cui prevedono espressamente la possibilità di effettuare, previa autorizzazione regionale, servizi analoghi ovvero comportanti la modifica della tipologia di merce trasportata o la modifica dell’origine o della destinazione, salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano i servizi;
Dato atto, più in particolare, che il citato art. 4.1 del bando attuativo prevede espressamente che: “E’ possibile mantenere il contributo anche per lo svolgimento di servizi analoghi, conformemente a quanto previsto all’art. 9, comma 10 lett. a e b) della L.R. n. 24/2022. È quindi ammessa, previa autorizzazione regionale, la modifica della tipologia di merce trasportata o la modifica dell’origine o della destinazione, salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano i servizi, nonché, ove previsti, dei collegamenti ferroviari retroportuali, di cortoraggio o di quelli che si svolgono lungo itinerari alternativi ai “colli di bottiglia”, che sono stati oggetto di valutazione”, precisando al contempo “che nel caso di variazioni di percorso che comportino una percorrenza minore rispetto alla percorrenza dichiarata in fase di bando, per il calcolo del contributo verranno conteggiati i chilometri effettivi percorsi. Nel caso la percorrenza sia superiore a quella dichiarata in fase di bando, verranno conteggiati i chilometri dichiarati in tale fase”;
ritenuto pertanto opportuno stabilire, per le motivazioni sopra indicate, i seguenti correttivi alle modalità attuative contenute nel bando approvato con propria deliberazione n. 149/2023 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna Telematico n. 35/2023, prevedendo la possibilità di accorpare, previa autorizzazione regionale, due servizi ammessi a contributo, proposti dalle imprese beneficiare e inseriti nella graduatoria approvata con determinazione n. 11385 del 24.05.2023, a condizione che, conformemente alle previsioni contenute all’art. 4.1. dello stesso bando:
a) rimanga obbligatoriamente salvo il mantenimento dello scalo regionale da cui partono o arrivano i servizi;
b) rimanga salvo quanto dichiarato in fase di partecipazione al bando di gara, con riferimento alle dichiarazioni contenute nell’allegato 3A dello stesso bando, in merito alle caratteristiche del servizio (tonnellate di merce trasportata nel periodo di riferimento e tonnellate di merce aggiuntive previste per ogni anno di incentivazione e i Km di percorrenza del servizio dichiarati nella regione Emilia-Romagna);
c) nel caso di variazioni di percorso del servizio accorpato che comportino una percorrenza minore rispetto alla percorrenza dichiarata in fase di bando, per il calcolo del contributo saranno conteggiati i chilometri effettivi percorsi. Nel caso la percorrenza sia superiore a quella dichiarata in fase di bando, saranno considerati i chilometri già dichiarati in tale fase;
d) per la liquidazione del contributo annuale il beneficiario dimostri mediante documentazione idonea, così come previsto all’art 11.1 del bando, quanto di riferimento per entrambi i servizi.
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 ”PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2023-2025” e ss.mm.ii.;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 ”Direttiva di indirizzi interpretativi previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”.
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
- n. 426 del 21/03/2022 ad oggetto “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 325 del 07/03/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- 474 del 27/03/2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”.
Viste le determinazioni dirigenziali:
- n. 5615 del 25 marzo 2022 avente ad oggetto “RIORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. ISTITUZIONE AREE DI LAVORO. CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;
- n. 24717 del 19 dicembre 2022 “CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore Regionale alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio e della Vicepresidente Assessore alla Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile;
A voti unanimi e palesi
1. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti correttivi alle previsioni contenute nel bando approvato con propria deliberazione n. 149/2023 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 35/2023, prevedendo la possibilità di accorpare, previa autorizzazione regionale, due servizi ammessi a contributo, proposti dalla medesima impresa beneficiaria e contenuti nella graduatoria approvata con determinazione n. 11385 del 24.05.2023 a condizione che, conformemente alle previsioni contenute all’art. 4.1. dello stesso bando:
a) rimanga salvo obbligatoriamente il mantenimento dello scalo regionale da cui partono o arrivano i servizi;
b) rimanga salvo quanto dichiarato in fase di partecipazione al bando di gara con riferimento alle dichiarazioni contenute nell’allegato 3A dello stesso bando in merito alle caratteristiche del servizio (tonnellate di merce trasportata nel periodo di riferimento e tonnellate di merce aggiuntive previste per ogni anno di incentivazione e i Km di percorrenza del servizio dichiarati nella regione Emilia-Romagna);
c) nel caso di variazioni di percorso del servizio accorpato che comportino una percorrenza minore rispetto alla percorrenza dichiarata in fase di bando, per il calcolo del contributo saranno conteggiati i chilometri effettivi percorsi. Nel caso la percorrenza sia superiore a quella dichiarata in fase di bando, saranno conteggiati i chilometri già dichiarati in tale fase;
d) per la liquidazione del contributo annuale il beneficiario dimostri mediante documentazione idonea, così come previsto all’art 11.1 del bando, quanto di riferimento per entrambi i servizi;
2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, nonché sul sito della Regione Emilia-Romagna nella sezione del bando all’uopo dedicata.