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Bando per la promozione della mobilità ciclabile per i Comuni sotto i 30.000 abitanti annualità 2024 criteri, modalità e procedure per l'assegnazione dei contributi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Viste:

  • la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
  • il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

     Viste inoltre:

  • la L.R. n.30/1998 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale” e s.m.i.;
  • la L.R. n. 10/2017 “Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità” e s.m.i.;

- la L. n. 2/2018 recante: “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”;

- la L. n.145 del 2018 (Legge di bilancio per il 2019) ed in particolare l’art. 1 commi 134 e seguenti;

Viste inoltre:

  • la propria deliberazione n. 2001 del 27 dicembre 2011, con la quale è stata approvata la zonizzazione del territorio e la classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente, in attuazione agli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, successivamente modificata dalla propria deliberazione n. 1998 del 23 dicembre 2013 e confermata dalla propria deliberazione n. 1135 del 08/07/2019;
  • il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 115 dell’11 aprile 2017;
  • il “Nuovo accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, di seguito denominato “Accordo 2017”, sottoscritto in data 25 luglio 2017, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
  • la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni in materia di qualità dell’aria inerenti ai settori agricoltura ed energia e proroga di un anno la validità del PAIR2020, fino al 31/12/2021;
  • la sentenza del 10 novembre 2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria, di ambiente e per un’aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;
  • la propria deliberazione n. 33 del 13 gennaio 2021, che stabilisce disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria;
  • la propria deliberazione n. 1158/2022 con la quale è stato approvato il documento programmatico contenente gli Obiettivi strategici e le scelte generali del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
  • la propria deliberazione n. 527/2023 di adozione della proposta di Piano Integrato regionale (PAIR 2030).

Premesso che:

  • la Regione Emilia-Romagna considera tra gli obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente;
  • la mobilità urbana rappresenta per l’Unione Europea un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità urbana e di ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
  • in questo contesto la strategia di promozione e utilizzo sempre più esteso di veicoli a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico è stata fortemente riaffermata;
  • la Regione Emilia-Romagna presenta una situazione d’inquinamento atmosferico al pari di tutto il bacino padano e di diverse aree del territorio europeo che hanno avuto una forte antropizzazione dell’ambiente.

 Rilevato che:

  • la Regione, nel processo di pianificazione intende perseguire la finalità di integrazione dei diversi Piani Regionali, quali gli approvati PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale 2020), il PER 2030 (Piano energetico regionale 2030), il PRIT 2025 (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) e l’adottato PAIR 2030; 
  • gli obiettivi strategici contenuti in tali piani regionali evidenziano l’importanza del riequilibrio modale, in particolare a livello locale, da perseguire attraverso azioni di incentivo del trasporto pubblico, della ciclabilità e dell’integrazione tra i mezzi di trasporto, nonché lo sviluppo di veicoli puliti a due e quattro ruote;
  • in questa ottica la Regione ha inoltre promosso e finanziato, gli strumenti di pianificazione da parte degli enti locali finalizzati al raggiungimento anche degli obiettivi di riequilibrio modale tra le diverse modalità di spostamento in regione;

Preso atto che la legge regionale:

  • n. 30/1998 “Disciplina generale del Trasporto Pubblico Regionale e Locale” all’art.30 “Azioni” prevede, tra le proprie azioni anche riferite alla mobilità ciclabile;
  • n. 10/2017 “Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema regionale della Ciclabilità” indirizza l’azione regionale allo sviluppo della mobilità ciclabile, con l’ambizioso obiettivo di raddoppio della percentuale di spostamenti in bici e a piedi sul territorio (media regionale da raggiungere nel 2025 del 20%) mediante le azioni previste all’art.6 “Tipologie di azioni e interventi”:
    • reti urbane ed extraurbane di piste ciclabili e ciclopedonali, ivi comprese quelle previste dall'articolo 4, comma 2, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive vigenti;
    • ciclovie, interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, di tratti di viabilità dismessa o declassata, di sedimi di strade ferrate dismesse, di tratti di viabilità forestale e militare, di strade di servizio, di altre opere di bonifica, di acquedotti, di ponti dismessi e altri manufatti stradali;
    • recupero e conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari e delle case cantoniere insistenti sulla tratta che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti;
    • raccordo di tratte spezzate non a rete e messa in sicurezza di punti critici, per il superamento della frammentazione e della mancanza di continuità delle piste ciclabili esistenti urbane ed extraurbane;
    • interventi di moderazione del traffico;
    • poli di interscambio modale;
    • sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
    • dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico;
    • parcheggi attrezzati, liberi, custoditi od automatizzati atti a garantire i velocipedi ivi riposti;
    • fornitura e posa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico ed
    • omogenea sull'intera RCR, nonché di segnaletica di direzione dedicata agli itinerari ciclabili con indicazione
    • della tipologia e delle caratteristiche del tratto;
    • strutture mobili e infrastrutture atte a realizzare una migliore accessibilità per l'intermodalità fra biciclette, autoveicoli e mezzi di trasporto pubblico, eliminazione di barriere e ostacoli, velostazioni, parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e delle autostazioni;
    • fornitura e installazione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio della ciclabilità;

Considerato inoltre che, con propria DGR n. 691 del 6 maggio 2019 sono state approvate le “Linee guida per il sistema di ciclabilità regionale”, predisposte in attuazione della legge regionale n.10/2017, volte a promuovere e adottare un approccio sistemico alla pianificazione della rete ciclabile di scala regionale, sia in termini d’infrastruttura, di poli collegati, di servizi e di segnaletica;

Rilevato che queste azioni vengono rafforzate da quanto previsto in termini di strategie e priorità, dalla Legge n. 2 dell’11 gennaio 2018 inerente: “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità turistica.

Preso atto che:

  • con Legge 145 del 2018(Legge di bilancio per il 2019), art. 1 comma 134, lo Stato, al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, ha assegnato alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati;
  • alla Regione Emilia-Romagna, per tutte le misure sopra descritte sono state assegnate complessivamente risorse pari ad euro 234.620.700 fino all’esercizio 2034.

Evidenziato che:

  • ai sensi del comma 135 dell’art 1 della citata L. n. 145 del 2018, i contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento;
  • tra le finalità di utilizzo del contributo assegnato a ciascun comune è prevista la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
  • ai sensi del comma 136 dell’art 1 della citata L. n. 145 del 2018, il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

Visto l’art. 34 della L.R. 30/1998 avente ad oggetto “Contributi sugli investimenti” che prevede al primo comma, per la Regione, la possibilità di concedere finanziamenti per gli investimenti previsti dall'art. 31, comma 2, lettera d) nella misura massima del 70% degli importi ritenuti finanziabili;

Preso atto che tale limite è derogato dalle previsioni contenute nel comma 4 bis dello stesso art. 34 qualora si tratti di interventi, finanziati dallo Stato, previsti in strumenti di pianificazione regionale trasportistica o di tutela dell’ambiente, che incidano in ambito comunale.

Ritenuto pertanto che gli interventi relativi al presente bando, allegato parte integrante, ricadano in tale fattispecie e pertanto sia possibile procedere al finanziamento degli interventi stessi in misura maggiore al 70%.

Ritenuto altresì di fissare il valore massimo di finanziamento nella misura massima del 90% del costo del progetto.

Dato atto che con Delibera N. 1291 del 02/08/2021 progetto "Bike to Work 2021”. Messa in cantiere di iniziative per la mobilità sostenibile con ulteriore impulso alla mobilità ciclistica nei comuni con popolazione <50.000 abitanti delle zone territoriali interessate al superamento dei valori limite di qualità dell'aria e specificatamente del numero annuale di superamento del limite giornaliero del particolato PM10, la Regione ha dato avvio alla prima attuazione della sopracitata norma statale, finanziando interventi per la mobilità sostenibile.

Ricordato che:

  • la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 10 novembre 2020, ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’Allegato XI della direttiva avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento tuttora in corso;
  • la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893).

Evidenziato che:

  • nel caso di specie, la Regione Emilia-Romagna è tenuta a adottare provvedimenti finalizzati all’attuazione della sentenza della Corte e al conseguimento, in tempi rapidi, del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria;
  • per il raggiungimento del valore limite giornaliero è fondamentale che continuino a trovare completa attuazione le misure di carattere emergenziale previste dalle norme vigenti in materia di qualità dell’aria e che, ai fini dell’attuazione della sentenza, vengano adottate in tempi brevi disposizioni straordinarie per la tutela della qualità dell’aria, con potenziamento delle misure emergenziali oltre che strutturali, nelle more dell’approvazione di un nuovo Piano di qualità dell’aria.

 Rilevato che, in ragione delle motivazioni sopra richiamate:

  • in continuità con quanto già attuato e avviato, si intende promuovere ulteriori iniziative per sviluppare una mobilità sostenibile che garantisca una maggiore sicurezza negli spostamenti ciclo-pedonali, incentivi gli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola, favorisca il cicloturismo verso le città d’arte e le aree naturalistico-paesaggistiche della  regione ed in generale   favorisca l’avvicinamento anche dei cittadini a scelte di mobilità consapevoli  in funzione del miglioramento della qualità ambientale e della salute della comunità stessa;
  • in tale contesto, si ritiene utile procedere all’estensione dell’applicazione delle misure emergenziali, stabilite dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria previste inizialmente solo per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti delle zone territoriali definite dal PAIR 2020 Pianura Ovest (IT0892) e Pianura Est (IT0893), compreso quelli dell’agglomerato di Bologna - anche ai 185 comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ricadenti nelle stesse zone;
  • Tenuto conto della disponibilità sul Cap. 43273 “Contributi in conto capitale agli enti delle amministrazioni pubbliche per investimenti di mobilità sostenibile (art.31, comma 2, lett.d), art.34, comma 1, lett.a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n.30; art.1, commi 134-138, legge 30 dicembre 2018, n.145) - mezzi statali” (comma 134) di 10.000.000,00 di euro che trovano copertura nell’annualità 2024.

Ritenuto quindi opportuno per tutto quanto sopra evidenziato, nonché al fine di avviare il trasferimento delle risorse complessive di 10.000.000,00 di euro, ai comuni che risulteranno beneficiari del finanziamento e attuatori degli interventi a seguito dell’istruttoria e della graduatoria che sarà stilata, nel rispetto dei tempi previsti dal comma 134 della L.145/18, procedere all’approvazione del “Bando per la promozione della mobilità ciclabile per i comuni sotto i 30.000 abitanti- Annualità 2024: criteri, modalità e procedure per l’assegnazione dei contributi" Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Evidenziato che:

  • I comuni beneficiari, individuati come sopra descritto, sono elencati nella Tabella “Comuni Beneficiari” allegata al Bando;
  • La richiesta di contributo di cui al presente Bando avverrà esclusivamente tramite l’utilizzo di un applicativo informatico messo a disposizione dei Comuni, quali soggetti beneficiari e attuatori delle misure oggetto di contribuzione, dalla Regione Emilia-Romagna disponibile al seguente link https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi a decorrere dal 29 settembre 2023 ore 10:00 con le modalità indicate nel presente bando;
  • le domande dovranno pervenire alla Regione, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13 del 10 ottobre 2023;
  • I comuni indicati, possono partecipare anche in forma aggregata, in tal caso è ammissibile la presentazione di un’unica richiesta di contributo per un solo beneficiario riguardante l’intero intervento, a condizione che il comune richiedente, al momento della concessione del contributo, presenti apposito accordo sottoscritto, disciplinante le modalità di attuazione dell’intervento e gli impegni di ciascuna parte;
  • Ogni comune può partecipare ad una sola richiesta di contributo, sia essa singola che in forma aggregata.

 Definito che, relativamente al presente bando:

  • sono oggetto di finanziamento le spese d’investimento per la realizzazione di interventi come percorsi ciclabili e/o di moderazione del traffico e/o di messa in sicurezza delle biciclette, finalizzati a privilegiare la circolazione delle biciclette nel rispetto delle norme vigenti, come meglio definito nel Bando;
  • ciascun comune beneficiario può chiedere il finanziamento per un progetto riferito ad un unico CUP;
  • il contributo regionale è previsto nella misura massima del 90% del costo del progetto;
  • nel rispetto della misura massima definita del 90% la regione potrà concedere fino a 500.000,00 euro per ogni progetto ammissibile;
  • al fine dell’accesso al contributo è pertanto necessario un cofinanziamento minimo del 10% sull’importo totale del progetto con l’indicazione della relativa copertura o l’impegno a trovare la copertura stessa anteriormente alla all’erogazione del contributo da parte della Regione;
  • la copertura, o l’impegno a reperire tale copertura, del cofinanziamento minimo del 10% deve essere dichiarata in fase di presentazione della domanda;
  • il cofinanziamento non può in alcun modo provenire da altre fonti regionali;
  • sono ammesse spese a partire dal 1° gennaio 2023 riferite alla sola quota di cofinanziamento del richiedente;
  • sono ammesse spese relative all’acquisizione di terreni su procedure già in corso fino ad un massimo del 20% del costo complessivo progetto;
  • eventuali revoche e/o eventuali proroghe di termini del cronoprogramma e qualunque altra variazione sostanziale sul progetto presentato saranno disciplinate nel rispetto dei commi 134 e seguenti della L.145/2018.

Evidenziato inoltre che:

  • Successivamente all’istruttoria sulla documentazione presentata, condotta in applicazione dei criteri indicati del Bando, si provvederà alla approvazione della graduatoria e all’assegnazione del contributo ai comuni beneficiari entro il 30 ottobre 2023;
  • Successivamente la Regione provvederà alla concessione e impegno dei contributi assegnati e in tale sede verranno specificati i requisiti e le modalità, della documentazione da presentare per la liquidazione del contributo assegnato;
  • in caso di parità di condizioni rispetto ai criteri di cui sopra, verrà data priorità, ai sensi dell’art.18 bis della L.R. 24/96, ai Comuni derivanti da fusione entro dieci anni successivi alla loro costituzione o in assenza di Comuni derivanti da fusione, secondo l’ordine di arrivo delle richieste;
  • qualora una proposta ammessa in graduatoria non possa ottenere la copertura del contributo richiesto per esaurimento dei fondi regionali, il richiedente dovrà comunicare entro quindici giorni dall’approvazione della graduatoria l’accettazione del contributo con la ulteriore compartecipazione finanziaria, mediante l’integrazione della quota mancante, o la rinuncia al contributo stesso, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria.

Di stabilire infine che all’approvazione della graduatoria, all’assegnazione, concessione-impegno ed erogazione del contributo ai soggetti attuatori, o per ogni altro atto di propria competenza, provvederà con propri atti il dirigente responsabile della Struttura Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, secondo i criteri e modalità previsti dal bando allegato parte integrante della presente delibera ed ogni eventuale successivo atto.  

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii..

Precisato che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili degli investimenti che saranno oggetto operativo della presente iniziativa verranno realizzate ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Richiamati:

  • il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii..

Viste:

  • la propria deliberazione n. n.380/2023 avente ad oggetto” Piano Integrato Delle Attività E Dell'organizzazione 2023-2025”;
  • la determinazione n.2335 del 9 febbraio 2022 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013.Anno 2022”.

   Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • la L.R. 10 dicembre 2018, n. 29 “Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2020”;
  • la L.R. 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizione per la formazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 (Legge di stabilità Regionale 2020”;

    Viste altresì:

  • Legge regionale 28 luglio 2023, n.11 Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025;
  • legge regionale 28 luglio 2023, n.10 disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025
  • La propria deliberazione della Giunta regionale n. 1338 del 31/07/2023 “Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025”;

   Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 426 del 21.03.2022 ad oggetto “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
  • n. 324 del 7 marzo 2022 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;
  • n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
  • n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e di gestione del personale”.

 Viste le determinazioni dirigenziali:

  • n. 5615 del 25 marzo 2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente. Istituzione aree di lavoro. conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
  • n. 24717 del 19 dicembre 2022 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente;

Richiamate inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG.2017.0660476 del 13 ottobre 2017 e PG.2017.0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile Irene Priolo e dell’Assessore alla Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Andrea Corsini;

A voti unanimi e palesi
delibera

a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate, il  BANDO PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ CICLABILE PER I COMUNI SOTTO I 30.000 ABITANTI - ANNUALITA' 2024: CRITERI, MODALITÀ E PROCEDURE PER L’assegnazione dei contributi", Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, rivolto ai 185 Comuni, quali soggetti attuatori degli interventi finanziati e identificati nella tabella “Comuni Beneficiari” allegata al Bando stesso;

b) di stabilire che sono oggetto di finanziamento le spese d’investimento per la realizzazione di interventi, come percorsi ciclabili e/o di moderazione del traffico e/o di messa in sicurezza delle biciclette, finalizzati a privilegiare la circolazione delle biciclette nel rispetto delle norme vigenti, definiti nel Bando di cui alla precedente lettera a);

c) che gli interventi finanziati con il presente bando rientrano nella deroga al limite del 70%, di cui al comma 4 bis dell’art 34 della L.R. 30/1998, in quanto previsti in strumenti di pianificazione regionale trasportistica o di tutela dell’ambiente, che incidono in ambito comunale e che potranno essere finanziati nella misura massima del 90% del costo del progetto;

d) di stabilire che all’approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili con la contestuale assegnazione del contributo provvederà, con propri atti, il dirigente responsabile della Struttura Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, secondo i criteri e modalità previsti dal bando allegato parte integrante della presente delibera ed ogni eventuale successivo atto;

e) di stabilire che alla successiva concessione-impegno provvederà lo stesso dirigente sulla base delle modalità e tempi previsti nell’atto di assegnazione;

f) di dare atto che eventuali revoche e/o eventuali proroghe di termini del cronoprogramma e qualunque altra variazione sostanziale sul progetto presentato saranno disciplinate nel rispetto dei commi 134 e seguenti della L. 145/2018 dal dirigente competente;

g) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, nonché in materia di trattamento dati personali, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative vigenti ed amministrative richiamate in parte narrativa;

h) di pubblicare la presente deliberazione sul sito https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi;

i) di pubblicare in forma integrale la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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