Chiudi XHTML preview

Requisiti di ammissibilità delle spese sostenute nell'ambito dei "Programmi Operativi Ortofrutta" per i nuovi impianti ortofrutticoli realizzati nel territorio della regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione che, tra l’altro, integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 “Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”, e in particolare gli articoli 50 e seguenti;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE)n. 1306/2013;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 9194017 del 30 settembre 2020 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”, che si applica ai cosiddetti programmi operativi “vecchio regime – OCM Ortofrutta”;

- il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 0525633 del 27 settembre 2023 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori “ortofrutticoli” e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall’intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)”, le cui disposizioni si applicano dal 01 gennaio 2024 ai programmi operativi “nuovo regime – Intervento Settoriale dei prodotti ortofrutticoli”;

Considerato che nell’allegato I al citato D.M. MIPAAF n. 9194017/2020 applicabile al cosiddetto “vecchio regime – OCM Ortofrutta”, è stabilito che:

- tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come “Spese non sovvenzionabili” nell’allegato II del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891, nonché quelle altrimenti escluse dalla Strategia nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale;

- gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente, l’utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l’origine di detto materiale sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio, pertanto in sede di rendicontazione, dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dal vivaista autorizzato, che garantisce la conformità e la rintracciabilità del materiale;

- le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia Nazionale, di integrare le tipologie di interventi, (con esclusione di quelli contenuti nella Disciplina ambientale) utilizzando la medesima metodologia adottata in Circolare. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero, le determinazioni assunte;

Considerato, inoltre, che nell’allegato I al suddetto D.M. MASAF n. 525633/2023, con riferimento al “nuovo regime – Intervento Settoriale dei prodotti ortofrutticoli”, è analogamente previsto che:

- tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come “Elenco di tipi di spese non ammissibili di cui all’articolo 22, paragrafo 2” nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, nonché quelle altrimenti escluse dalla Piano Strategico Nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale;

- gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente, l’utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l’origine di detto materiale sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio. Pertanto, in sede di rendicontazione dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dal vivaista autorizzato, che garantisce la conformità e la rintracciabilità del materiale;

- le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e Piano Strategico Nazionale, di integrare le tipologie di interventi, utilizzando la medesima metodologia adottata in Circolare. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero le determinazioni assunte;

Atteso altresì che l’allegato II al medesimo D.M. MASAF n. 525633/2023, prevede condizioni specifiche di ammissibilità per alcuni interventi e precisamente:

- con riferimento all’Obiettivo a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda, nell’ambito dell’intervento “Realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale”, le categorie di spesa rendicontabili, riferibili a tutte le specie frutticole ricomprese nella parte IX dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché agli asparagi, alle fragole e ai carciofi, salvo eventuali casi di divieto stabiliti dalle autorità fitosanitarie, sono:

a)    espianto (se seguito da reimpianto di uguale superficie) e attività connesse;

b)    impianto ed attività connesse;

c)    acquisto di materiale vivaistico o propagativo, che deve essere garantito e certificato sulla base della normativa nazionale;

- con riferimento all’Obiettivo e) promozione, sviluppo e attuazione di pratiche ambientali, in relazione all’intervento “Messa a dimora di piante arboree”, si specifica che per piante arboree devono intendersi le specie fruttifere per le quali è riconosciuta la OP. Le caratteristiche di sostenibilità e le specificità (A.10.1, A.10.2, A.10.3, A.10.4) dei nuovi impianti arborei dovranno essere certificate o, quantomeno, documentate da Istituti ed Enti di ricerca pubblici o, in assenza, dai costitutori o titolari delle cultivar e varietà;

Preso atto dell’attuale quadro normativo unionale, nazionale e regionale in materia di certificazione del materiale vivaistico di propagazione ed in particolare:

- del Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- della Legge Regionale 20 gennaio 2004, n. 3 "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31" che detta norme in materia di profilassi, produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai fini della tutela fitosanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare dell’art. 7 della legge medesima, il quale dispone che il Consiglio regionale, con apposito regolamento, istituisce la certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per singole specie interessanti il settore vivaistico; 

- del Regolamento Regionale 17 febbraio 2005, n. 2 relativo alla istituzione, ai sensi del citato art. 7 della L.R. n. 3/2004, della certificazione di controllo volontario per gli aspetti genetici e sanitari delle specie vegetali che interessano il settore vivaistico;

- del Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124 “Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”, per le parti ancora vigenti;

- del Decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale – Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2016 “Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali”, il quale stabilisce le norme per la produzione e la certificazione dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto regolamentati dal D. Lgs. n. 124/2010, ai fini della loro commercializzazione, per le parti ancora vigenti;

- del Decreto Legislativo 02 febbraio 2021, n. 18, “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”; 

- del Decreto Legislativo 02 febbraio 2021, n. 19, “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

Considerato che, in base al suddetto quadro normativo, vi è una classificazione del materiale vivaistico di propagazione suddiviso in tre categorie, decrescenti per qualificazione genetico-fitosanitaria, e precisamente:

- Certificazione volontaria nazionale (Qualità Vivaistica Italia), che si aggiunge a quanto previsto dalla Certificazione UE;

- Certificazione volontaria UE (Certificato UE);

- CAC (Conformità Agricola Comunitaria), che è il primo livello di conformità, necessario per la commercializzazione;

Viste infine le proprie deliberazioni:

- n. 132 del 28 gennaio 2019 “Reg. (UE) n. 1308/2013 - Regolamenti (UE) 2017/891 e 2017/892 - Requisiti di ammissibilità delle spese sostenute nell'ambito dei programmi operativi per i nuovi impianti ortofrutticoli realizzati nel territorio della Regione Emilia-Romagna”;

. n. 310 del 06 marzo 2023 “Reg. UE 2021/2115 e Reg. UE 2022/126 - Requisiti di ammissibilità delle spese sostenute nell'ambito dei programmi operativi per i nuovi impianti ortofrutticoli realizzati nel territorio della Regione Emilia-Romagna”;

Atteso che:

  • la certificazione è un processo in grado di produrre materiale controllato da un punto di vista sanitario e genetico, nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione;
  • l'attività di certificazione volontaria per le piante da frutto riveste una particolare importanza per l'economia agricola ed in particolare per le attività di reperimento, conservazione, valutazione e selezione di materiale vivaistico di particolare pregio nonché per il miglioramento delle tecnologie di controllo delle varie fasi del processo di produzione vivaistica;

Rilevata pertanto la necessità di:

  • favorire la diffusione di elevati standard qualitativi dei nuovi impianti ortofrutticoli e scongiurare l’introduzione di materiale che potrebbe essere veicolo di malattie, tutelando conseguentemente le relative produzioni;
  • consentire l’utilizzo anche di varietà per le quali l’editore o il gestore della varietà (es. “club”), non avendo depositato la fonte presso un centro di conservazione nazionale, può ottenere la certificazione esclusivamente in altro Stato membro, qualora ciò sia supportato da una motivazione tecnica;
  • superare, di conseguenza, quanto previsto nelle proprie deliberazioni n. 132/2019 e n. 310/2023 sopra citate;

Ritenuto opportuno, in particolare, ammettere a contributo, nell’ambito dei programmi operativi, relativi sia al cosiddetto “vecchio regime – OCM Ortofrutta” sia al cosiddetto “nuovo regime – Intervento Settoriale dei prodotti ortofrutticoli” di cui ai sopracitati Regolamenti unionali, le spese rendicontate relative a nuovi impianti frutticoli soltanto se realizzati utilizzando materiale di propagazione in possesso della certificazione volontaria nazionale, che garantiscono requisiti qualitativi più elevati;

Ritenuto altresì di prevedere una deroga per l’impianto di nuove varietà che non hanno conseguito la suddetta certificazione (certificazione volontaria nazionale), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)    solo per le drupacee e per le pomacee, in considerazione della veloce evoluzione della selezione delle varietà di specie frutticole, è ammesso l’uso di materiale di propagazione con certificazione volontaria UE (Certificato UE) o CAC (Conformità Agricola Comunitaria), purché inserite nell’apposito elenco approvato annualmente dal Responsabile dell’Area Settore Vegetale. A tal fine dette varietà frutticole dovranno rispondere ad una delle specifiche condizioni di seguito indicate:

  • aver avviato l’iter di certificazione volontaria nazionale da non più di 6 anni;

oppure

  • essere iscritte al Registro nazionale delle varietà da non più di 6 anni come accessioni idonee alla certificazione volontaria nazionale;

oppure

  • essere varietà per le quali l’editore o il gestore della varietà (es. “club”) non avendo depositato la fonte presso un centro di conservazione nazionale può ottenere la certificazione esclusivamente in altro Stato membro; in tal caso la deroga deve essere supportata anche da una motivazione tecnica e comunque la varietà deve possedere il livello più elevato di certificazione disponibile nel paese di registrazione;

i criteri e le modalità per l’inserimento delle varietà di drupacee e pomacee nell’elenco suddetto sono stabiliti nell’Allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

b)    per le altre famiglie/specie frutticole, in caso di non disponibilità sul mercato di materiale con certificazione volontaria nazionale, è ammesso l’uso di materiale con certificato UE o materiale CAC. In questo caso la non disponibilità deve essere documentata dall’OP/AOP che presenta il programma operativo, allegando al rendiconto le dichiarazioni di almeno tre vivaisti che attestino l’indisponibilità del materiale di propagazione con certificazione volontaria nazionale;

Dato atto, infine, che sono da ritenersi non ammissibili a contributo le spese sostenute per nuovi impianti frutticoli qualora essi siano realizzati con materiale di propagazione rispondente alle seguenti caratteristiche:

  •  materiale di propagazione CAC (ad esclusione delle deroghe previste ai punti precedenti);
  •  piante assemblate in azienda, anche se originate da piede e nesto certificati;
  •  materiale di propagazione impiegato per operazioni di sovrainnesto in azienda, qualsiasi sia lo stato fitosanitario dei materiali utilizzati;

Atteso infine che il presente atto manifesta il carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità, in quanto si rende necessario definire sin d’ora criteri e modalità di individuazione delle drupacee e pomacee utilizzabili, in deroga alla certificazione nazionale volontaria, per la realizzazione di nuovi impianti ortofrutticoli, nell’ambito dei Programmi Operativi attuati dalle OP/AOP, a partire dall’annualità 2025 di detti programmi;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

 - il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

 - la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

 - la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1)    di stabilire che sono ammissibili a contributo, nell’ambito dei programmi operativi, relativi sia al cosiddetto “vecchio regime – OCM Ortofrutta”, sia al cosiddetto “nuovo regime – Intervento Settoriale dei prodotti ortofrutticoli” di cui ai Regolamenti unionali citati in premessa, le spese rendicontate relative a nuovi impianti frutticoli soltanto se realizzati utilizzando materiale di propagazione in possesso della certificazione volontaria nazionale;

2)    di considerare ammissibili, in deroga a quanto previsto al punto 1), le spese rendicontate relative a nuovi impianti frutticoli che rispondono alle seguenti condizioni:

a)    solo per le drupacee e per le pomacee, in considerazione della veloce evoluzione della selezione delle varietà di specie frutticole, è ammesso l’uso di materiale di propagazione con certificazione volontaria UE (Certificato UE) o CAC (Conformità Agricola Comunitaria), purché inserite nell’apposito elenco approvato annualmente dal Responsabile dell’Area Settore Vegetale; a tal fine dette varietà frutticole dovranno rispondere ad una delle specifiche condizioni di seguito indicate:

  • aver avviato l’iter di certificazione volontaria nazionale da non più di 6 anni;

oppure

  • essere iscritte al Registro nazionale delle varietà da non più di 6 anni come accessioni idonee alla certificazione volontaria nazionale;

oppure

  • essere varietà per le quali l’editore o il gestore della varietà (es. “club”) non avendo depositato la fonte presso un centro di conservazione nazionale può ottenere la certificazione esclusivamente in altro Stato membro; in tal caso la deroga deve essere supportata anche da una motivazione tecnica e comunque la varietà deve possedere il livello più elevato di certificazione disponibile nel paese di registrazione;

b)    per le altre famiglie/specie frutticole, in caso di non disponibilità sul mercato di materiale con certificazione volontaria nazionale, è ammesso l’uso di materiale con certificato UE o materiale CAC. In questo caso la non disponibilità deve essere documentata dall’OP/AOP che presenta il programma operativo, allegando al rendiconto le dichiarazioni di almeno tre vivaisti che attestino l’indisponibilità del materiale di propagazione con certificazione volontaria nazionale;

3)    di approvare i criteri e le modalità per l’inserimento delle varietà di drupacee e pomacee nell’elenco di cui al precedente punto 2), lettera a), così come indicati nell’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, con la precisazione che solo per l’anno in corso il termine del 31 ottobre, ivi indicato, per la presentazione di una lista di varietà da sottoporre alla valutazione del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, è posticipato al 15 novembre 2024;

4)    di stabilire che, conseguentemente, non sono ammissibili a contributo i nuovi impianti frutticoli realizzati con materiale di propagazione rispondente alle seguenti caratteristiche:

a)    materiale di propagazione CAC (ad esclusione delle deroghe previste ai punti precedenti);

b)    piante assemblate in azienda, anche se originate da piede e nesto certificati;

c)    materiale di propagazione impiegato per operazioni di sovrainnesto in azienda, qualsiasi sia lo stato fitosanitario dei materiali utilizzati;

5)    di stabilire che i requisiti di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti punti 1) e 2) e le condizioni di non ammissibilità di cui al punto 4) si applichino, a tutti i nuovi impianti ortofrutticoli realizzati nel territorio regionale, nell’ambito dei programmi operativi attuati dalle OP e dalle AOP alla Regione Emilia-Romagna, a partire dall’annualità 2025 di detti programmi;

6)    di stabilire che il presente atto sostituisce integralmente le deliberazioni n. 132/2019 e n. 310/2023;

7)    di inviare copia del presente atto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alle Organizzazioni di produttori e Associazioni di OP che hanno in corso un programma operativo poliennale in Emilia-Romagna, nonché alle associazioni e rappresentanze dei vivaisti;

8)    di disporre, altresì, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

9)    di disporre, infine, la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura Caccia e Pesca.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina