Testo

La legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria”, e successive modifiche e integrazioni, dà disposizioni in materia di costituzione e composizione, compiti e funzioni, elezioni.

Con deliberazione n. 3 del 9 aprile 2009 la Consulta di Garanzia Statutaria ha approvato, ai sensi degli articoli 7 e 16 bis della l.r. n. 23/2007; il Regolamento provvisorio interno della Consulta di Garanzia Statutaria. 

La Consulta di Garanzia Statutaria nella seduta del 7 febbraio 2011, ha avviato l’esame per decidere sull’ammissibilità delle proposte di legge:

  1. d’iniziativa popolare “Costituzione del nuovo Comune di Viserba”;
  2. d’iniziativa del Consiglio provinciale di Piacenza “Modificazioni alla l.r. 2 agosto 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative). Determinazioni”

con la partecipazione degli incaricati di cui al co. 3 art. 5 della l.r. n. 34/1999 e successive modificazioni.

Durante le audizioni è emersa una problematica relativa all’ordine e alla modalità di svolgimento degli interventi degli incaricati di cui sopra.

Pertanto il consultore dott. Marzio Maccarini, ha chiesto, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b) del Regolamento provvisorio, la convocazione della Consulta.

Udita la relazione del Consultore in data 31 marzo 2011, si ritiene opportuno integrare il Regolamento con uno specifico articolo che disciplini le modalità di partecipazione del pubblico alle sedute.

Inoltre, in sede di stesura del Regolamento provvisorio della Consulta di cui alla delibera n. 3/2009, è stato indicato, per mero errore materiale, al co. 1 dell’art. 8 “Pubblicazione delle deliberazioni”, l’articolo 1 della legge regionale n. 23 del 2007 invece che l’articolo 2.

Per quanto precede, all’unanimità dei voti

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

delibera

1. di integrare il “Regolamento provvisorio della Consulta di Garanzia Statutaria” con l’art 7 bis che di seguito si riporta:

“Art. 7 bis

Modalità di partecipazione alle sedute

1. Gli invitati e coloro che hanno diritto di partecipare ai sensi delle leggi vigenti intervengono nell’ordine e secondo le modalità stabilite dal Presidente.

2. In caso di seduta pubblica, il pubblico assiste rimanendo in silenzio.

3. Qualora qualcuno del pubblico disturbasse il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente può sospendere la seduta per un dato tempo o, secondo opportunità, dichiararla tolta.

4. Il comma 3 del presente articolo si applica, salvo quanto disposto nel comma 1, anche agli invitati e a coloro che hanno diritto di partecipare.

5. Il segretario della Consulta identifica i soggetti di cui al comma 1, prima dell’inizio della seduta.”.

2. di rettificare, per mero errore materiale, il co. 1 dell’art. 8 “Pubblicazione delle deliberazioni” sostituendolo con il seguente:

1. Le delibere adottate esercitando le competenze di cui all’art. 2 della legge regionale n. 23 del 2007 sono depositate presso la segreteria della Consulta e consultabili da chiunque, nonché pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e nel sito della Consulta”.

3. di approvare il testo coordinato, con la modifica di cui al punto1 e la rettifica di cui al punto 2, che si allega al presente atto e che sostituisce a tutti gli effetti il testo di cui alla delibera n. 3 del 9 aprile 2009.

4 di pubblicarlo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di renderlo disponibile sul sito Internet della Consulta.

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ultima modifica 2011-04-19T14:56:26+02:00

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