NOTE
Note all’art. 2
Comma 1
1) il testo dell’articolo 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:
«Art. 22 - Sistema informativo agricolo regionale
1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell’attività tecnico-amministrativa necessaria per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.
2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.
3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l’inventario:
a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;
b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all’esercizio di attività agricole;
c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.
4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.).».
2) il testodell’articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che concerne Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:
«Art. 15 - Servizi di interesse pubblico
1. Il SIAN, quale strumento per l’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l’obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall’esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l’Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell’Arma dei carabinieri, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all’articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l’insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all’articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l’uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l’aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all’ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all’articolo 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l’adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d’ufficio.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all’uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.».
Nota all’art. 3
Comma 1
1) il testo dell’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, che concerne Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’Anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articoli 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, è il seguente:
«Art. 3 - Contenuti informativi dell’anagrafe
1. L’anagrafe rende disponibili, secondo i livelli di accesso abilitati ai sensi dell’articolo 6, le informazioni, anche esistenti da sistemi informativi esterni, riguardanti ciascuna azienda, quali:
(omissis)
i) risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull’impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall’amministrazione;».
Note all’art. 9
Comma 1
1) il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che concerne Codice in materia di protezione dei dati personali, è il seguente:
«Art. 3 –Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.»
2) il testo dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che concerne Codice in materia di protezione dei dati personali, è il seguente:
«Art. 11 – Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.».
Nota all’art. 11
Comma 1
1) il testo dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che concerne Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38, è il seguente:
«Art. 14 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi
(omissis)
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all’esercizio dell’attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l’attività agricola certificazione della data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.».
Nota all’art. 12
Comma 1
1) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1997, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:
«Art. 14 - Consulta agricola regionale
1. È costituita la Consulta agricola regionale, presieduta dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole professionali cooperative e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori.
2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale in ordine:
a) alle linee generali di politica agricola;
b) alle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali parte agricola;
c) ai progetti di legge regionali interessanti il settore;
d) ai programmi di attività e di intervento e ai criteri e parametri di riparto dei finanziamenti relativi al settore;
e) alle direttive;
f) ad ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall’Assessore competente.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento della Consulta.
4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.
5. La partecipazione alla Consulta non comporta oneri a carico della Regione.».
Nota all’art. 13
Comma 1
1) peril testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1997, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, vedi nota 1) all’art. 12.