Testo

Nota all’art. 6

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 dalla legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19, che concerne Disposizioni in materia tributaria, è il seguente:

«Art. 2 - Variazione dell’aliquota dell’Addizionale regionale all’IRPEF

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l’aliquota dell’Addizionale regionale all’IRPEF è fissata nella misura seguente:

a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, non superiore a 15.000 Euro;

b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, compreso tra 15.001 Euro e 20.000 Euro;

c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, compreso tra 20.001 Euro e 25.000 Euro;

d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, superiore a 25.000 Euro.».

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ultima modifica 2011-12-06T16:36:54+02:00

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