1) il testo dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30, che concerne Disposizioni in materia di tributi regionali, è il seguente:
«Art. 5 - Pagamento rateale
(omissis)
2. Il pagamento rateizzato, con l’applicazione degli interessi nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo ovvero al tasso mensile equivalente, può essere disposto fino al massimo di trenta rate mensili.».
2) il testo dell’articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30, che concerne Disposizioni in materia di tributi regionali, è il seguente:
«Art. 5 - Pagamento rateale
(omissis)
3. Il mancato versamento del rateo mensile nei termini fa decadere dal beneficio e il residuo ammontare deve essere versato in unica soluzione.».
3) il testo dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30, che concerne Disposizioni in materia di tributi regionali, è il seguente:
«Art. 5 - Pagamento rateale
(omissis)
5. Se l’importo da rateizzare supera Euro 25.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.».