Testo

Note all’art. 1

Comma 1

1) il testo dell’articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che concerne Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, è il seguente:

«Art. 31.- Norme particolari per gli enti locali

(omissis)

42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all’apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

2) il testo dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 13 settembre 1999, che concerne Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche,  è il seguente:

«Art. 3.- Garanzie

1. Il soggetto autorizzato ha presentato, anche per il tramite di associazioni di categoria, presso gli uffici competenti dell’amministrazione, apposita domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e autenticata ai sensi di legge, nella quale sono riportati:

a) il nome e il cognome del titolare o la denominazione della società;

b) il comune e la data di nascita del titolare;

c) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);

d) l’indirizzo in cui è sita l’impresa o la sede della società (comune, via e numero civico);

e) il codice fiscale del titolare o della società;

f) la data in cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza e la provincia competente dell’adozione del provvedimento;

g) l’impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento di cui all’art. 4;

h) l’istituto bancario presso il quale elegge domiciliazione bancaria ai fini del riversamento di cui all’art. 6 nonché il numero del proprio conto corrente ivi aperto.

2. Il soggetto autorizzato, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a fornire per il primo anno di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una fidejussione bancaria o assicurativa di L. 100.000.000 a favore dell’amministrazione con la quale ha stipulato la presente convenzione. A partire dall’esercizio successivo, la predetta cauzione sarà commisurata all’ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dal soggetto autorizzato nell’anno precedente, arrotondate per difetto al milione.

3. La fidejussione può essere prestata in forma solidale e collettiva, da più soggetti autorizzati, attraverso enti o cooperative tra soggetti autorizzati legalmente costituiti. In tal caso l’importo della fidejussione è fissato per il primo anno in lire dieci miliardi di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore dell’amministrazione. A decorrere dal secondo anno, la cauzione è commisurata all’ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell’anno precedente dai soggetti autorizzati aderenti all’ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11.

4. Le condizioni di garanzia sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di fidejussione riportati in allegato.».

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ultima modifica 2011-12-06T16:36:54+02:00

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