Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2003 recante: “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della Legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)” e, in particolare, l’art. 4 (Competenze della Provincia) che espressamente prevede in capo alla Provincia territorialmente competente l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo e l’applicazione delle sanzioni amministrative sulle agenzie di viaggio e turismo;

- il Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 avente ad oggetto: “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio” (G.U. n. 129 del 6 giugno 2011) ed, in particolare, quanto disposto al Capo I (Agenzie e organizzatori di viaggi) del Titolo IV intitolato “Agenzie di Viaggio e Turismo”, agli artt. 20 (Direttore tecnico) e 21 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo), in quanto le norme ivi contenute vengono ad incidere in modo significativo e modificativo su alcune delle norme regionali di cui alla L.R. 7/03 e successive modificazioni; ciò in particolare, per quanto attiene all’apertura delle agenzie non più soggette ad autorizzazione (art. 5) ma a segnalazione certificata inizio attività (c.d. Scia) e all’apertura di filiale o succursale di agenzia di viaggio e turismo non più soggetta a Denuncia Inizio Attività (c.d. DIA) ma a Comunicazione;

- la Legge regionale n. 4 del 2010 recante: “Norme per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010”, che si iscrive nel medesimo solco tracciato dal legislatore statale con l’art. 38 del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008, in particolare laddove, all’art. 2, comma 2, della medesima legge regionale, si precisa che lo Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE;

- il DPR 7 settembre 2010, n. 160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive e, specificamente, l’art. 4, comma 2, dove si dispone espressamente che: “Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.”;

- il DLgs 7 marzo 2005, n. 28 recante “Codice dell’amministrazione digitale”, con particolare riferimento all’art. 5 bis relativo alla comunicazione tra imprese e pubbliche amministrazioni e art. 10 relativo allo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Atteso che l’adozione del DPR 160/2010 è previsto dall’art. 38 del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/08 e che, laddove si esplicita che - le disposizioni ivi contenute introducono misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 ai sensi dell’art. 117, primo comma della Costituzione - ne consegue, in virtù della competenza legislativa esclusiva riservata dalla costituzione in materia, che le disposizioni ivi contenute trovano applicazione su tutto il territorio nazionale; 

Considerato, inoltre:

 - quanto disposto dall’art. 3, comma 7, della sopracitata L.R. 4/10 il quale prevede che la Regione, avvalendosi del Tavolo di Coordinamento della Rete dei Suap, assicura la realizzazione e l’aggiornamento, di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale;

 - quanto stabilito nell’ambito dell’Intesa, approvata con DGR n. 431/2010 e sottoscritta tra la Regione Emilia-Romagna e ciascuna amministrazione comunale e provinciale, per lo sviluppo, la condivisione e il costante aggiornamento della Banca Dati dei procedimenti amministrativi del SUAP e della piattaforma telematica della rete regionale Suap, al fine di realizzare l’omogeneizzazione dei procedimenti per le imprese su tutto il territorio regionale, garantendo così sia, uniformità di procedimenti e di tempi, proprio mediante la partecipazione degli enti locali ed anche attraverso il coordinamento delle amministrazioni provinciali; sia il comune impegno di Regione, Comuni e Province al fine di garantire l’utilizzo della telematica per la gestione dei procedimenti inerenti l’attività d’impresa su tutto il territorio regionale e di favorire il dialogo on-line tra pubblica amministrazione e imprese;

Ritenuto, quindi, che l’entrata in vigore dell’art. 21 del Codice del Turismo - prevedendo, con l’introduzione della segnalazione certificato inizio attività (Scia), una modalità di avvio dell’attività più semplificata rispetto al regime autorizzatorio, sia pure in forma di silenzio assenso, previsto dalla legislazione regionale - rende meno favorevoli le disposizioni presenti nella L.R. 7/03 così come modificata dalla L.R. 4/10, relative all’autorizzazione (sedi principali) e S.C.I.A. (filiali) e che, pertanto, le stesse vadano adeguate alle norme entrate in vigore per effetto dell’intervento statale. 

Ritenuto che, sulla base di quanto fin qui richiamato e considerato, sia necessario monitorare l’evoluzione dei procedimenti in un’ottica di semplificazione e promozione dello Sportello Unico Telematico, con particolare riferimento alle modalità di gestione telematica dei Suap e di riduzione degli oneri informativi a carico dell’impresa; e che pertanto sia opportuno procedere all’approvazione delle prime indicazioni applicative in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzia e di viaggi e turismo e contestualmente anche all’approvazione della modulistica utile per l’inoltro ai fini dell’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Sentiti i referenti delle amministrazioni provinciali nella riunione del giorno 14 luglio 2011;

Dato atto dei pareri espressi dalle Associazioni di categoria nella riunione convocata il giorno 11 ottobre 2011;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore al Turismo e Commercio e dell’Assessore alle Attività Produttive, Piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde,edilizia, autorizzazione unica integrata;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

a) di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate, l’allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – contenente “Prime indicazioni applicative in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo”;

b) di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate, l’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la modulistica relativa a:

  • Richiesta di prenotazione della denominazione di agenzia viaggi e turismo
  • Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) apertura di nuova agenzia di viaggio e turismo
  • Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) modifica di uno o più elementi di agenzia di viaggio e turismo
  • Comunicazione di apertura di filiale o succursale di agenzia di viaggio e turismo.

c) di dare atto che a eventuali successive modifiche della modulistica di cui alla lettera b) si procederà con determinazione dirigenziale.

Azioni sul documento

ultima modifica 2011-11-15T15:25:01+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina