1) il testo dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 18 - Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati
1. La vendita di funghi secchi di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 376 del 1995, di funghi conservati di cui all’Allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi porcini secchi sfusi può essere esercitata dai titolari di autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi della legge n. 426 del 1971 o della legge n. 112 del 1991, limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per le tabelle merceologiche I e VI indicate dal D.M. 4 agosto 1988, n. 375.
2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’art. 15 della presente legge.
3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall’art. 5 del D.P.R. n. 376 del 1995 ed essere confezionati secondo le modalità prescritte dall’art. 6 del citato D.P.R.».