Testo

Nota all’art. 3

Comma 1

1) il testo dell’articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15 - Vendita di funghi freschi spontanei

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio, rilasciata ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 o della legge 28 marzo 1991, n. 112 limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per la tabella merceologica VI, indicata dal D.M. 4 agosto 1988, n. 375 che intenda effettuare la vendita di funghi freschi spontanei, deve richiedere l’autorizzazione al Sindaco del comune in cui ha sede l’attività.

2. L’autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata ai soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Unità sanitaria locale alla identificazione delle specie fungine commercializzate che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell’idoneità di cui sopra, prevedendo modalità semplificate nei confronti di coloro che esercitano l’attività di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un institore o un preposto in possesso dell’idoneità di cui al comma 2; in questo caso, alla domanda di richiesta di autorizzazione, dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l’incarico di vendita.».

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ultima modifica 2011-11-10T10:59:49+01:00

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