Testo

Art. 4

Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 6 del 1996

1. L’articolo 16 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituito dal seguente:

 “Art. 16

Vendita di funghi freschi coltivati

1. Per la vendita di funghi freschi coltivati ai soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti ortofrutticoli non è richiesta la presentazione della SCIA.”.

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ultima modifica 2011-11-10T11:59:43+02:00

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