MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996, N. 6 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1993, N. 352)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1996
Art. 2 Modifica all’articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1996
Art. 3 Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 6 del 1996
Art. 4 Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 6 del 1996
Art. 5 Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996
Art. 6 Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1996
Art. 7 Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996
Art. 1
Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352), dopo le parole “dei pubblici esercizi” sono inserite le seguenti: “e dei centri di assistenza agricola (CAA)”.
Art. 2
Modifica all’articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1996, dopo le parole “della collaborazione dei Comuni” sono inserite le seguenti: “e dei centri di assistenza agricola (CAA)”.
Art. 3
Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 6 del 1996
1. L’articolo 15 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 15
Vendita di funghi freschi spontanei
1. Per la vendita di funghi freschi spontanei, chi esercita attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l’attività.
2. La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è presentata da soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda unità sanitaria locale all’identificazione delle specie fungine commercializzate, che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell’idoneità.
3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un preposto in possesso dell’idoneità di cui al comma 2; in questo caso alla SCIA dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l’incarico di vendita.
4. Il commercio di funghi spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa la forma itinerante.”.
Art. 4
Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 6 del 1996
1. L’articolo 16 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 16
Vendita di funghi freschi coltivati
1. Per la vendita di funghi freschi coltivati ai soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti ortofrutticoli non è richiesta la presentazione della SCIA.”.
Art.5
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Al comma 1 dell’articolo 17 ed in ogni altra successiva ricorrenza della legge regionale n. 6 del 1996, le parole “Dipartimento di Prevenzione” sono sostituite con le seguenti: “Dipartimento di sanità pubblica.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di micologi in possesso dell’attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo) e iscritti nell’apposito Registro nazionale o regionale.
1 ter. La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell’attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità n. 686 del 1996 e iscritti nell’apposito Registro nazionale o regionale. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, devono presentare la SCIA. Il personale addetto alla vendita al dettaglio di funghi spontanei freschi non è tenuto ad acquisire l’idoneità alla vendita di cui all’articolo 15, comma 2. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con la certificazione di cui al comma 2 e con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento di confezioni originali.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996 la parola “onerosa” è soppressa.
4. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituita dalla seguente:
“d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione del numero di iscrizione al Registro nazionale o regionale. Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’etichetta deve riportare la corrispondenza univoca con la certificazione sanitaria ad essa correlata, nonché genere e specie fungina, peso, eventuali raccomandazioni per la conservazione e il consumo, data del controllo, timbro e firma dell’ispettore micologo.”.
6. Al comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996, la parola “consiliare” è sostituita con le seguenti: “della Giunta regionale”.
Art. 6
Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1996
1. L’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 18
Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati
1. I soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente possono vendere i funghi secchi di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), i funghi conservati di cui all’allegato 2 del medesimo decreto e i funghi porcini secchi sfusi limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione.
2. Per la vendita di funghi porcini secchi sfusi è richiesta la presentazione della SCIA.
3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 ed essere confezionati secondo le modalità previste dall’articolo 6 del medesimo decreto.”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996 è soppresso l’ultimo periodo.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996 è aggiunto il seguente:
“6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività certificativa sono tenuti all’obbligo di aggiornamento periodico, acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) definiti con atto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, in relazione all’evoluzione della normativa del settore e delle conoscenze scientifiche e sanitarie.”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
Bologna, 11 novembre 2011 VASCO ERRANI