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Disposizioni regionali per accesso alla CIGS in deroga da parte di imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali in attuazione dell'intesa del 20/4/2011. Integrazioni alla DGR n. 223/11 e s.m.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome sottoscritto in data 12 febbraio 2009, che relativamente ai trattamenti in deroga, prevede che le risorse nazionali, destinate al pagamento della quota maggioritaria del sostegno al reddito e dei contributi figurativi, siano incrementate da un contributo regionale, derivante da risorse del Fondo Sociale Europeo a valere sul Programma Operativo Regionale da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito e in particolare:

- la presa d’atto del suddetto Accordo, acquisito agli atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 40/CSR del 26 febbraio 2009);

- la presa d’atto del documento relativo all’informativa sullo stato di attuazione del suddetto Accordo e delle relative tabelle 1 e 2, allegati parte integrante, acquisito agli atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 43/CSR del 25 marzo 2009);

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 692 del 18 maggio 2009 “Indirizzi e criteri generali di competenza istituzionale della Regione per l’utilizzo delle procedure di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, anche con gli ammortizzatori in deroga e relative disposizioni attuative” e successive modificazioni e integrazioni;

- n. 850 del 15 giugno 2009 “Approvazione schema di convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna per modalità attuative, gestionali e flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga ex all’art. 19 L. 2/2008 e art. 16 LR 17/2005.” e s.m.;

Richiamata altresì la convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione regionale dell’INPS sottoscritta in data 29 luglio 2009;

Vista la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)” e in particolare il comma 30 dell’articolo 1 che stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l’Accordo fra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 in merito alle “Proposte di modifica della legge di stabilità 2011” con il quale fra l’altro si prevede l’impegno a prorogare al 30/6/2011 la validità della sopra richiamata intesa sancita l’8 aprile 2009 a seguito del sopra richiamato Accordo fra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009 relativamente ai trattamenti in deroga;

Visto l’Accordo fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 23 dicembre 2010 nel quale si è convenuto sulla conferma nel 2011 dell’erogazione a beneficio delle imprese e dei lavoratori, degli ammortizzatori sociali in deroga;

Richiamata la propria deliberazione n. 223 del 21 febbraio 2011 ad oggetto “Disposizioni regionali per attuazione ammortizzatori sociali in deroga nel 2011 - Modifiche e integrazioni alla delibera regionale n. 692/09 e s.m.” e s.m.;

Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni, Province Autonome il 20 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n.131, sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive (Repertorio n. 88/CSR del 20 aprile 2011);

Dato atto che la suddetta Intesa al punto 14 afferma:

- alla lettera B che il ricorso alla CIG in deroga deve essere privilegiato ove sussistano ragionevoli previsioni del rientro in azienda dei lavoratori;

- alla lettera C che un piano di gestione delle eccedenze predisposto dall’impresa deve essere richiesto nel caso di esuberi dichiarati dall’impresa;

- alla lettera D che per le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali, qualora si valuti indispensabile, il ricorso alla CIG in deroga, la richiesta dovrà essere accompagnata, ove possibile, da piani di gestione delle eccedenze che pongano particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese del territorio con eventuali processi di riqualificazione delle competenze.

Considerato che il combinato disposto dei contenuti del testo delle sopra citate lettere B) C) e D) dell’Intesa, evidenzia l’esigenza che nelle disposizioni per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga per il biennio 2011/2012, le Regioni procedano ad adottare un’apposita disciplina che regolamenti l’accesso alla CIG in deroga eventualmente richieste da parte delle imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali;

Ritenuto, per le suddette motivazioni di procedere a definire le seguenti disposizioni riguardanti l’accesso alla CIGS in deroga da parte di imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali:

- l’autorizzazione dei trattamenti di CIGS in deroga a favore di imprese che cessano l’attività o comunque sottoposte a procedure concorsuali a seguito della presentazione di un piano di gestione degli esuberi del personale sarà possibile per un massimo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2009. E’ indispensabile che il piano di gestione qualora non fosse possibile presentarlo al momento della richiesta del riconoscimento del primo semestre di CIGS in deroga, lo stesso piano, comunque, sia presentato al momento della richiesta di rinnovo del trattamento in deroga. Al termine dei 24 mesi di intervento della CIGS in deroga, è eccezionalmente possibile concedere un ulteriore periodo di sei mesi CIGS in deroga, qualora sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti. In questo caso, il proseguimento dello stesso trattamento in deroga sarà riconosciuto come indispensabile solo nel caso di ultimazione della gestione degli esuberi e a fronte di una riduzione pressoché totale del numero dei lavoratori ancora in forza rispetto a quelli dichiarati inizialmente in esubero e per i quali si era già beneficiato del trattamento di CIGS in deroga.

Acquisito il parere favorevole espresso nell’incontro del 20 giugno 2011 dal “Tavolo tecnico di monitoraggio dai sensi della DGR n. 692/09” di cui al Decreto Assessorile n. 3 del 8/6/2010;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1173 del 27 luglio 2009, n. 2060 del 20/12/2010;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta degli Assessori regionali competenti per materia;

A voti unanimi e palesi;

delibera

1. per le motivazioni richiamate in premessa ad integrazione delle disposizioni regionali relative all’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla sopra richiamata DGR n.223/11 di definire le seguenti disposizioni riguardanti l’accesso alla CIGS in deroga da parte di imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali:

  • l’autorizzazione dei trattamenti di CIGS in deroga a favore di imprese che cessano l’attività o comunque sottoposte a procedure concorsuali a seguito della presentazione di un piano di gestione degli esuberi del personale sarà possibile per un massimo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2009. E’ indispensabile che il piano di gestione qualora non fosse possibile presentarlo al momento della richiesta del riconoscimento del primo semestre di CIGS in deroga, lo stesso piano, comunque, sia presentato al momento della richiesta di rinnovo del trattamento in deroga. Al termine dei 24 mesi di intervento della CIGS in deroga, è eccezionalmente possibile concedere un ulteriore periodo di sei mesi CIGS in deroga, qualora sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti. In questo caso, il proseguimento dello stesso trattamento in deroga sarà riconosciuto come indispensabile solo nel caso di ultimazione della gestione degli esuberi e a fronte di una riduzione pressoché totale del numero dei lavoratori ancora in forza rispetto a quelli dichiarati inizialmente in esubero e per i quali si era già beneficiato del trattamento di CIGS in deroga;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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