Testo

Note all’art. 6

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE, è il seguente:

«Art. 5 - Limitazioni al prelievo in deroga

1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.».

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE, è il seguente:

«Art. 5 - Limitazioni al prelievo in deroga.

(omissis)

2. La Giunta regionale, su richiesta dell’INFS, può altresì sospendere il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.».

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ultima modifica 2011-07-27T11:48:45+02:00

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