1) Il testo del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE, è il seguente:
«Art. 5 - Limitazioni al prelievo in deroga
1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.».
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE, è il seguente:
«Art. 5 - Limitazioni al prelievo in deroga.
(omissis)
2. La Giunta regionale, su richiesta dell’INFS, può altresì sospendere il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.».