1) Il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE, è il seguente:
«Art. 3 - Procedure
1. La Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate, in coerenza con i criteri della direttiva 79/409/CEE e previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), autorizza i prelievi secondo i contenuti di cui all’articolo 2, comma 2.».
Comma 3
2) Il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE, è il seguente:
«Art. 3 – Procedure
(omissis)
2. La richiesta deve contenere:
a) l’indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l’applicazione del prelievo in deroga ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate:
1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati nell’anno precedente;
2) la localizzazione dei danni;
3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
4) l’esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.».
Comma 4
3) Il testo del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE, è il seguente:
«Art. 3 – Procedure
(omissis)
Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento delle consultazioni ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e successive modifiche, emana il provvedimento amministrativo di cui all’articolo 2 della presente legge.».