Testo

Note all’art. 3

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE, è il seguente:

«Art.2 - Attuazione delle deroghe

1. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.».

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE, è il seguente:

«Art.2 - Attuazione delle deroghe

(omissis)

2. Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:

a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;

b) i mezzi di prelievo autorizzati;

c) le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;

d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;

e) i soggetti abilitati al prelievo.».

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ultima modifica 2011-07-27T11:48:45+02:00

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