Testo

Nota all’art. 2

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 3, che concerne Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE, è il seguente:

«Art.1 – Finalità

1. Nella regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva medesima.».

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ultima modifica 2011-07-27T11:48:45+02:00

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