Testo
Note all’art. 1
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:
«Art. 2 – Compiti dei Consorzi fitosanitari provinciali.
1. I Consorzi fitosanitari provinciali svolgono le seguenti attività:
a) organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati contro le malattie delle piante, comprese le iniziative intese a ridurre l’impatto ambientale ad esse connesso;
b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese;
c) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi regionali.
2. I Consorzi collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e, previa autorizzazione della Regione, possono assumere compiti specifici nell’ambito del settore fitosanitario commissionati da enti ed organismi pubblici o privati.».
Note all’art. 2
Comma 1
1) Il testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:
«Art. 3 - Organi.
1. Sono organi dei Consorzi fitosanitari provinciali:
(omissis);
c) il Collegio dei revisori».
Comma 2
2) Il testo del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:
«Art. 3 - Organi.
(omissis)
4. Per il rinnovo della Commissione amministratrice e del Collegio dei revisori si applicano le disposizioni generali in materia dettate dalla L.R. n. 24 del 1994.».
Note all’art. 3
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:
«Art. 4 - Commissione amministratrice.
1. I Consorzi fitosanitari provinciali sono amministrati da una Commissione, che dura in carica cinque anni, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:
a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;
b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;
c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Provincia competente in materia di agricoltura.».
Comma 3
2) Il testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:
«Art. 4 - Commissione amministratrice.
(omissis)
2. Il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Entro un mese dalla sua nomina la Commissione amministratrice delibera il regolamento interno, per disciplinare l’amministrazione ed il funzionamento dell’Ente. Il regolamento è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.».
Note all’art. 4
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:
«Art. 5 - Collegio dei revisori
1. La gestione dei Consorzi fitosanitari provinciali è sottoposta al controllo di un collegio di tre revisori, nominato con deliberazione della Giunta regionale, che dura in carica tre anni ed è composto da tre revisori contabili iscritti nel registro previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.».
Note all’art. 5
Comma 2
1) Il testo del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:
«Art. 6 - Direzione tecnica
1. La direzione tecnica dei Consorzi fitosanitari provinciali è affidata ad un direttore, nominato in seguito a concorso pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, con diploma post-laurea di “specializzazione in fitopatologia” o con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore fitopatologico».
Comma 3
2) Il testo del comma 1-bis dell’articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:
«Art. 6 - Direzione tecnica
(omissis)
1-bis. Il direttore tecnico può anche essere assunto per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, nel rispetto dei requisiti culturali e professionali indicati al comma 1. In tal caso il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei direttori tecnici di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 18, comma 5, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.».
Comma 4
3) Il testo del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:
«Art. 6 - Direzione tecnica
(omissis)
2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina, sotto il profilo tecnico, tutti i servizi dell’Ente, cura l’esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed esercita gli altri compiti che gli sono affidati dalla Commissione stessa.».
Comma 5
4) Il testo del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:
«Art. 6 - Direzione tecnica
(omissis)
3. La direzione tecnica viene esercitata sotto le direttive e la vigilanza tecnica del dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria.».
Note all’art. 6
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:
«Art. 7 - Contributi a carico dei consorziati.
(omissis)
3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi possono avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo come disciplinata dalle norme vigenti.».
Note all’art. 7
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:
«Art. 9 - Trattamento giuridico ed economico del personale dei Consorzi.
(omissis)
2. Il personale dipendente dai Consorzi è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all’INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro un anno da tale data al personale in servizio viene concessa la facoltà di optare per il mantenimento della posizione previdenziale preesistente.».