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MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1996, N. 16 RECANTE 'RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7'

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Compiti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali

1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti attività:

a) divulgazione delle norme tecniche per la difesa dalle malattie delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati, comprese le iniziative intese a ridurre l’impatto ambientale ad esse connesso, conformemente alle direttive del Responsabile della struttura regionale competente in materia fitosanitaria;

b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese;

c) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi regionali.

2. I Consorzi Fitosanitari Provinciali collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e possono svolgere specifiche attività nell’ambito del settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o privati.”.

Art. 2

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1996

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è così sostituita:

“c) il Sindaco revisore.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 3 le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite dalle parole “Sindaco revisore”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996

1. Il comma 1 dell’articolo 4 è così sostituito:

“1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una Commissione, che dura in carica cinque anni, così composta:

a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle tre organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;

b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;

c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Provincia competente in materia di agricoltura.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. La Regione e le Province comunicano ai Consorzi Fitosanitari i nominativi dei dirigenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per l’insediamento delle Commissioni e le eventuali sostituzioni.”.

3. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 sono così sostituiti:

“2. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alla lettera a) del comma 1, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente della Commissione.

3. I Consorzi Fitosanitari si dotano di un regolamento interno, per disciplinare l’amministrazione ed il funzionamento dell’Ente. Il regolamento è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.”.

Art. 4

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996 è così sostituito:

“Art. 5

Revisore contabile

1. La gestione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è sottoposta al controllo di un revisore contabile, iscritto nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, nominato per quattro anni con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 5

Modifiche all’articolo 6 della legge regionalen. 16 del 1996

1. La rubrica dell’articolo 6 “Direzione tecnica” è sostituita dalla seguente: “Direzione tecnico-amministrativa”.

2. Il comma 1 dell’articolo 6 è così sostituito:

“1. La direzione tecnico-amministrativa dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è affidata a un direttore, assunto a seguito di concorso pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, vecchio ordinamento o in possesso di laurea magistrale, in possesso di abilitazione professionale e con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore fitosanitario.”.

3. Al comma 1 bis dell’articolo 6 dopo le parole “Il direttore” la parola “tecnico” è soppressa.

4. Il comma 2 dell’articolo 6 è così sostituito:

“2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell’Ente, cura l’esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed esercita gli altri compiti attribuiti dal Regolamento del Consorzio o affidati dalla Commissione stessa.”.

5. All’articolo 6, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Allo scopo di ridurre la spesa riferita al personale, alla cessazione del rapporto di lavoro del proprio direttore il Consorzio Fitosanitario Provinciale si avvale, per le funzioni di direzione tecnico-amministrativa, del direttore del Consorzio avente competenze omogenee in relazione alle produzioni agricole presenti sul territorio. Qualora vi sia l’accordo delle Commissioni amministratrici, tutti i Consorzi interessati possono avvalersi di un unico direttore. La Giunta regionale disciplina le modalità e le condizioni dell’avvalimento.

3 ter. Ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle attività svolte dai Consorzi Fitosanitari Provinciali, nonché della riduzione dei costi, i Consorzi devono concordare l’attivazione di servizi comuni.”.

Art. 6

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 1996

1. Il comma 3 dell’articolo 7 è così sostituito:

“3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi Fitosanitari Provinciali possono avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo, come disciplinata dalle norme vigenti, o di altre modalità definite nel regolamento interno, anche attraverso una gestione comune a più Consorzi.”.

Art. 7

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1996

1. All’articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Il personale, già dipendente di uno dei Consorzi Fitosanitari Provinciali e attualmente iscritto all’INPDAP, ai fini del trattamento di fine servizio ha facoltà di richiedere, anticipatamente alla cessazione dal servizio, la liquidazione della somma maturata, a titolo di indennità di anzianità, a seguito di stipulazione di un contratto di assicurazione, con polizza vincolata a proprio favore, che, a richiesta del lavoratore interessato, l’ente assicuratore è tenuto a liberare, erogando la prestazione.”.

Art. 8

Norme transitorie

1. La durata del mandato delle Commissioni amministratrici dei Consorzi Fitosanitari Provinciali, nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 236 del 20 settembre 2005, è prorogata fino all’insediamento delle nuove Commissioni che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

2. La durata del mandato dei Collegi dei revisori dei Consorzi Fitosanitari Provinciali, nominati con deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 14 aprile 2008, è prorogata fino alla nomina del revisore contabile di cui all’articolo 4 che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 luglio 2011 VASCO ERRANI

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