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NOTE

Note all’art. 1

Comma 5

1) il testo dell’ articolo 64, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto regionale, è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni.

(omissis)

4. L’Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell’atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.».

Comma 6

2) il testo dell’ articolo 64, della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto regionale, è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni.

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell’articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L’istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.

2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all’attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.

4. L’Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell’atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche».

Nota all’art. 2

Comma 2

1) il testo dell’ articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione, è il seguente:

«Art. 29 - Sviluppo del sistema aeroportuale regionale. Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società di gestione aeroportuale.

1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale e migliorare l’accessibilità del proprio territorio è autorizzata a partecipare, ai sensi dell’articolo 64, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, a tutte le società che gestiscono aeroporti commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a SAB “Aeroporto G. Marconi di Bologna”, di cui la Regione Emilia-Romagna è già azionista, anche alle seguenti ulteriori società:

a) alla Società per azioni AERADRIA “Aeroporto Federico Fellini” con sede in Rimini, costituita come società a responsabilità limitata con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre 1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. società 3737; trasformata in società per azioni in data 7 giugno 1999;

b) alla Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì, costituita con atto del notaio Raffaele Gafà di Forlì in data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forlì, n. società 3519;

c) alla Società per azioni SO.GE.A.P. “Aeroporto di Parma G. Verdi” con sede in Parma, già denominata “Aeroporto di Parma - Consorzio per la Gestione - S.p.A.”, costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari di Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio, registrato a Parma; trasformata in società per azioni in data 27 novembre 1986.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti società e nell’ambito degli importi sottoindicati:

a) Società per azioni AERADRIA “Aeroporto Federico Fellini” con sede in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;

b) Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;

c) Società per azioni So.GE.A.P. “Aeroporto di Parma G. Verdi” con sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui al comma 2.

4. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.

5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 64 dello Statuto.

6. L’autorizzazione alla partecipazione alle società indicate al comma 2 è subordinata alla condizione che sia prevista, anche in appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime società.

7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle azioni delle società di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali:

a) Cap. 45712

Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;

b) Cap. 45714

Esercizio 2006: Euro 775.500,00;

c) Cap. 45716

Esercizio 2006: Euro 224.500,00.».

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