Testo

Nota all’art. 16

Comma 1

1) il testo dell’ articolo 64, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto regionale, è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni.

(omissis)

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate».

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ultima modifica 2011-05-06T11:23:06+02:00

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