1) il testo dell’ articolo 64, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto regionale, è il seguente:
«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni.
(omissis)
3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate».