Testo

Nota all’art. 13

Comma 1

1) il testo dell’ articolo 46, comma 2, lettera i), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto regionale, è il seguente:

«Art. 46 - Funzioni della Giunta regionale.

(omissis)

2. Compete in particolare alla Giunta:

(omissis)

i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile delega alla dirigenza;

(omissis)».

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ultima modifica 2011-05-06T10:23:06+01:00

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