Testo

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che concerne Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale, è il seguente:

«Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell’ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l’ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell’ambiente decide.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l’ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento».

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ultima modifica 2011-05-06T10:23:06+01:00

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