Testo

Note all’art. 17

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 30 - Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo

(omissis)

3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti dell’ente delegato aventi competenze nelle materie di cui alla presente legge».

Comma 3

2) il testo del comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 30 - Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo

(omissis)

4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono determinate dall’ente delegato».

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ultima modifica 2011-04-04T13:11:07+01:00

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