1) il testo del comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:
«Art. 30 - Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo
(omissis)
3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti dell’ente delegato aventi competenze nelle materie di cui alla presente legge».
Comma 3
2) il testo del comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:
«Art. 30 - Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo
(omissis)
4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono determinate dall’ente delegato».