Testo

Note all’art. 16

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, era il seguente:

«Art. 27 - Spese relative all’esercizio delle funzioni delegate

1. Le spese relative all’esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione che vi fa fronte, a norma dell’art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, con i proventi delle tasse di concessione di cui all’art. 11 della presente legge ivi compresi contributi agli Enti delegati per le azioni e gli interventi di cui al precedente art. 26.»

Comma 3

2) il testo del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, era il seguente:

«Art. 27 - Spese relative all’esercizio delle funzioni delegate

(omissis)

2. All’onere relativo si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell’art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31»

Comma 4

3) il testo del comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 27 - Spese relative all’esercizio delle funzioni delegate.

(omissis)

3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell’attività effettivamente svolta da ciascun ente delegato che dovrà risultare da rendiconti annuali. La Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all’anno, su tutti gli effetti della presente legge.».

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ultima modifica 2011-04-04T14:11:07+02:00

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