Testo

Nota all’art. 14

Comma 1

1) Art 24-ter - Eventi (omissis) comma 2

Il testodell’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23, che concerne Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 8 -Contributi finanziari

1. Per la realizzazione degli itinerari la Regione concede contributi per:

a) la predisposizione di impianti segnaletici relativi all’itinerario riconosciuto;

b) l’allestimento ed adeguamento strutturale di punti di informazione, centri didattici, laboratori dimostrativi delle attività artigianali e delle antiche arti e mestieri;

c) l’allestimento di musei a tema concernenti l’itinerario enogastronomico.

2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 70% dell’investimento ammissibile a favore dei seguenti soggetti e nel seguente ordine di priorità: organismi di gestione ed Enti locali aderenti all’itinerario.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso ai contributi previsti dalla presente legge, i criteri di selezione delle richieste e determina l’ammontare del contributo e le forme di rendicontazione.

4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge non possono beneficiare di altri contributi, previsti da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, per i medesimi interventi.

5. La Regione promuove e sostiene la formazione di operatori specializzati nelle funzioni necessarie alla gestione dell’itinerario, secondo quanto previsto dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche.

6. Le imprese partecipanti all’itinerario che attuano interventi di adeguamento agli standard del regolamento di cui all’art. 3 dei punti di accoglienza da esse predisposti possono accedere ai contributi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali a favore delle imprese medesime.».

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ultima modifica 2011-04-04T13:11:07+01:00

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