Testo

Note all’art. 11

Comma 1

1) il testo della lettera h) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 18 - Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

(omissis)

h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 154 Euro a 464 Euro

(omissis)».

Comma 2

2) il testo della lettera i) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 18 - Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

(omissis)

i) raccolta di tartufi immaturi: 154 Euro a 464 Euro

(omissis)».

Comma 3

3) il testo della lettera o) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 18 - Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

(omissis)

o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell’art. 3 della legge n. 752 del 1985 nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da 516 Euro a 1.549 Euro.

(omissis)».

Comma 5

4) il testo della lettera s) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 18 - Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

(omissis)

s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell’art. 15: 51 Euro a 154 Euro. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori.».

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ultima modifica 2011-04-04T13:11:07+01:00

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