Testo

Note all’art. 10

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

« Art. 14 - Zone geografiche di raccolta

1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta di cui al quinto comma dell’art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono definite dalla Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale di cui all’art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

(omissis)».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 14 - Zone geografiche di raccolta

(omissis)

3. La Giunta regionale adotta le proprie determinazioni su proposta degli enti delegati.».

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ultima modifica 2011-04-04T14:11:07+02:00

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