1) il testo della lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:
«Art. 13 - Calendario
1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell’anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:
(omissis)
f) Tuber albidum (bianchetto):
dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura, dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;
(omissis)».
Comma 2
2) il testo del comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:
«Art. 13 - Calendario
(omissis)
4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca di cui al comma 3 e sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario.».