Testo

Note all’art. 9

Comma 1

1) il testo della lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 13 - Calendario

1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell’anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:

(omissis)

f) Tuber albidum (bianchetto):

dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura, dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;

(omissis)».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 13 - Calendario

(omissis)

4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca di cui al comma 3 e sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario.».

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ultima modifica 2011-04-04T13:11:06+01:00

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